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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1976

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R1976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro autonomo e semplificato per l’impiego degli alianti, fondato su un approccio basato sul rischio e coerente con i requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139. Definisce le principali categorie operative e impone obblighi specifici a operatori, piloti e membri dell’equipaggio in materia di sicurezza, preparazione del volo, equipaggiamenti, documentazione e gestione delle emergenze. Per le operazioni commerciali ordinarie prevede una dichiarazione preventiva all’autorità competente, ma esclude alcune attività particolari da tale obbligo. L’applicazione decorre dal 9 luglio 2019.

Stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139, inclusi requisiti operativi, tecnici e la dichiarazione preventiva per determinate operazioni commerciali.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di volo con alianti che rientrano nelle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. Riguarda gli operatori di alianti, inclusi quelli che svolgono operazioni commerciali, nonché i piloti in comando e i membri dell’equipaggio; restano escluse dall’obbligo di conformarsi all’allegato II le imprese di progettazione o di produzione che impiegano l’aliante, nei limiti dei loro privilegi, per introdurre o modificare tipi di alianti. Per alcune operazioni commerciali è richiesta una dichiarazione all’autorità competente, mentre altre operazioni sono esentate da tale dichiarazione. Si applica in tutti gli Stati membri dal 9 luglio 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976: regole dettagliate per l’impiego di alianti

Il regolamento detta una disciplina specifica per le operazioni di volo con alianti, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1139. La logica è espressamente orientata a un approccio proporzionato e basato sul rischio, con semplificazione delle regole operative rispetto al quadro generale delle operazioni di volo.

Finalità e contesto normativo

La Commissione adotta il regolamento per stabilire condizioni di impiego sicuro degli alianti quando questi rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. Nei considerando si evidenzia che, per la specificità delle operazioni con alianti, è opportuno un regolamento autonomo, fondato sulle regole generali del regolamento (UE) n. 965/2012 ma ristrutturato e semplificato. Si afferma inoltre che la sorveglianza di persone e organizzazioni continua a essere disciplinata dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 e dal suo allegato II.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 delimita l’ambito alle operazioni di volo con alianti che soddisfano le condizioni del regolamento di base. L’articolo 3, paragrafo 1, e la sottoparte SAO.GEN dell’allegato II si applicano agli operatori di alianti, salvo le imprese di progettazione o produzione che impiegano l’aliante, nell’ambito dei loro privilegi, per introdurre o modificare tipi di alianti. Il regolamento copre sia operazioni non commerciali sia operazioni commerciali, con regole specifiche per queste ultime e con alcune esenzioni mirate per attività particolari. L’applicazione è uniforme in tutti gli Stati membri e decorre dal 9 luglio 2019.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce nozioni centrali per la qualificazione delle attività: aliante, motore, aliante a motore, operazione commerciale, volo di competizione, volo dimostrativo, volo introduttivo, volo acrobatico, sede principale di attività e contratto di dry lease. L’allegato I amplia il quadro definitorio con termini essenziali per l’operatività, tra cui pilota in comando, manuale di volo, sostanze psicoattive, fasi critiche del volo, sito operativo, membro dell’equipaggio, EFB, merci pericolose, istruzioni tecniche ICAO, operazione specializzata con aliante e nozione di notte.

Requisiti generali e dimostrazione della conformità

L’operatore deve impiegare gli alianti conformemente ai requisiti dell’allegato II. Quando richiesto dall’autorità competente, deve dimostrare la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento; a tal fine può ricorrere agli AMC e agli AltMoC. La norma SAO.GEN.120 impone inoltre di attuare le misure di sicurezza eventualmente disposte dall’autorità competente e le direttive di aeronavigabilità e altre informazioni obbligatorie emanate dall’Agenzia.

Operazioni commerciali e dichiarazione preventiva

Per le operazioni commerciali, l’articolo 3, paragrafo 2, introduce il principio della dichiarazione preventiva all’autorità competente, in linea con l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139. Con tale dichiarazione l’operatore conferma di avere capacità e mezzi per adempiere agli obblighi connessi all’impiego di alianti. La disciplina di dettaglio è contenuta nella sottoparte SAO.DEC: la dichiarazione deve includere i dati identificativi dell’operatore, la sede principale, i contatti, la data di inizio dell’attività, le informazioni sugli alianti impiegati per operazioni commerciali e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità. Deve inoltre contenere l’elenco degli AltMoC con i riferimenti agli AMC associati. L’operatore deve comunicare senza indugio ogni variazione delle circostanze rilevanti, nonché la cessazione delle operazioni commerciali.

Esenzioni dalla dichiarazione

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, esclude dall’obbligo di dichiarazione alcune categorie di operazioni. Sono esenti le operazioni in compartecipazione finanziaria, purché i costi diretti del volo e una quota proporzionale dei costi annuali di rimessaggio, assicurazione e manutenzione siano sostenuti dalle parti coinvolte. Sono esentati anche i voli di competizione e i voli dimostrativi, a condizione che il compenso si limiti al recupero dei costi e che eventuali premi non superino il valore stabilito dall’autorità competente. Ulteriori esenzioni riguardano i voli introduttivi, i voli per lanci con paracadute o per il traino di alianti e i voli acrobatici svolti da organizzazioni di addestramento con sede principale in uno Stato membro o da enti creati per promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto, purché ricorrano condizioni stringenti su proprietà o dry lease, assenza di distribuzione di utili e marginalità dell’attività. Sono altresì esenti i voli di addestramento svolti da organizzazioni di addestramento con sede principale in uno Stato membro.

Responsabilità del pilota in comando e dei membri dell’equipaggio

La disciplina attribuisce al pilota in comando una posizione centrale. Egli è responsabile della sicurezza dell’aliante e delle persone a bordo, della decisione di iniziare, proseguire o terminare il volo, del rispetto delle procedure e delle checklist, della verifica dei requisiti operativi e della corretta ispezione pre-volo. Deve rifiutare il servizio in caso di incapacità fisica o psichica, mancato possesso dei requisiti medici, condizioni che facciano ritenere compromessa l’efficienza, oppure in presenza di passeggeri o bagagli pericolosi; deve inoltre impedire l’imbarco di persone visibilmente sotto l’effetto di sostanze psicoattive. Durante le fasi critiche del volo, o quando lo richieda la sicurezza, deve assicurare che tutte le persone a bordo siano sedute con cintura allacciata. In caso di emergenza può deviare da regole e procedure nella misura necessaria alla sicurezza, deve interrompere il volo se la propria capacità è significativamente ridotta, e deve registrare nel quaderno tecnico o nel giornale di rotta i dati di utilizzo e i difetti noti o sospetti. I membri dell’equipaggio devono eseguire correttamente i propri compiti, non prestare servizio in caso di incapacità e segnalare difetti, malfunzionamenti o inconvenienti al pilota in comando.

Documentazione, giornale di rotta e conformità alle leggi applicabili

La norma SAO.GEN.155 elenca i documenti e le informazioni da trasportare a bordo: manuale di volo dell’aeromobile o equivalente, dettagli del piano di volo se richiesto, carte aeronautiche aggiornate, documentazione pertinente o richiesta dagli Stati interessati, e informazioni su procedure e segnali visivi per aeromobili intercettanti e intercettati. Quando è richiesta la dichiarazione, deve esserne presente una copia a bordo. Alcuni documenti di aeronavigabilità, immatricolazione, assicurazione, licenza radio e giornale di rotta possono essere mantenuti a terra, presso aeroporto o sito operativo, con possibilità di deroga per voli nelle immediate vicinanze o entro distanze/aree determinate dall’autorità competente. Inoltre, il pilota in comando e l’equipaggio devono rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati sorvolati o interessati dalle operazioni.

Procedure operative essenziali

La sottoparte SAO.OP richiede che il pilota in comando utilizzi solo aeroporti e siti operativi adeguati al tipo di aliante e all’operazione. Deve tenere conto delle procedure antirumore per gli alianti a motore, ma la sicurezza resta prioritaria. Prima del volo deve accertarsi dell’adeguatezza delle infrastrutture, delle condizioni meteorologiche e, per gli alianti a motore, della sufficienza del carburante o di altra fonte di energia. Se a bordo vi sono passeggeri su aliante a motore, sono vietati rifornimento e ricarica/sostituzione delle batterie della propulsione. È vietato fumare a bordo durante tutte le fasi del volo. Il volo può iniziare o proseguire solo se le ultime informazioni meteorologiche consentono un atterraggio sicuro. Il decollo è consentito solo con l’aliante privo di depositi che possano incidere negativamente su prestazioni o manovrabilità, salvo quanto previsto dal manuale di volo. Per gli alianti a motore, il pilota in comando deve verificare in volo che la quantità di energia residua sia sufficiente a garantire un atterraggio in sicurezza. In presenza di rischio di carenza di ossigeno, deve imporre l’uso dell’ossigeno supplementare. Per le operazioni specializzate con aliante, è richiesta una valutazione del rischio preventiva, l’adozione di una checklist adeguata e il suo aggiornamento periodico.

Prestazioni, massa e limitazioni operative

La sottoparte SAO.POL disciplina la pesatura dell’aliante, che deve essere effettuata dal fabbricante o secondo il regolamento (UE) n. 1321/2014. L’operatore deve assicurare che la massa sia stata determinata prima della prima messa in servizio e che gli effetti di modifiche e riparazioni siano documentati; se tali effetti non sono noti con precisione, è richiesta una nuova pesatura. Il pilota in comando può impiegare l’aliante solo se le prestazioni rispettano le regole dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e tutte le altre restrizioni applicabili allo spazio aereo, agli aeroporti o ai siti operativi, utilizzando carte e mappe aggiornate.

Strumenti, dati ed equipaggiamenti richiesti

La sottoparte SAO.IDE richiede che gli strumenti ed equipaggiamenti imposti siano approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo i casi di aeronave immatricolate in paese terzo o di strumenti specificamente esentati dall’approvazione, come torce portatili, orologi di precisione ed equipaggiamento di sopravvivenza e segnalazione. Gli alianti devono essere equipaggiati con dispositivi per misurare e indicare tempo, altitudine di pressione e velocità indicata; per gli alianti a motore è richiesto anche l’indicatore di direzione magnetica. In determinate condizioni e nei voli in cloud flying o di notte sono richiesti ulteriori strumenti per velocità verticale, assetto/virata-sbandamento e rotta magnetica. Per i voli notturni sono prescritti sistemi anticollisione, luci di navigazione/posizione, faro di atterraggio, illuminazione adeguata degli strumenti essenziali e torcia individuale per il pilota e gli altri membri dell’equipaggio. Sono inoltre previsti sistema di ossigeno, equipaggiamento di sopravvivenza e segnalazione per voli sull’acqua o in aree di ricerca e soccorso difficili, radio per la comunicazione richiesta e transponder SSR conforme alla norma SERA.6005, lettera b).

Dichiarazione, aggiornamenti e cessazione delle attività commerciali

La sottoparte SAO.DEC disciplina il contenuto e la gestione della dichiarazione commerciale. L’operatore deve attestare la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e a quelli del presente regolamento, impegnandosi a mantenerla nel tempo. Deve altresì notificare senza indugio qualsiasi mutamento rilevante delle circostanze o delle informazioni dichiarate, compresi gli elenchi di AltMoC, e informare l’autorità competente quando cessa le operazioni commerciali con alianti. L’allegato contiene anche un modello standard di dichiarazione da utilizzare per la presentazione formale all’autorità competente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 9 luglio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizione dell’ambito

L’articolo 1 stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139. Il regolamento è costruito come disciplina autonoma per le operazioni con alianti, pur richiamando i principi generali dell’assetto europeo della sicurezza aerea.

Definizioni chiave

L’articolo 2 introduce nozioni essenziali, tra cui aliante, motore, aliante a motore, operazione commerciale, volo di competizione, volo dimostrativo, volo introduttivo, volo acrobatico, sede principale di attività e contratto di dry lease. L’allegato I aggiunge definizioni operative e tecniche, tra cui AMC, AltMoC, PIC, manuale di volo, sostanze psicoattive, fasi critiche del volo, sito operativo, EFB, merci pericolose, istruzioni tecniche ICAO, operazione specializzata con aliante e nozione di notte.

Requisiti generali per gli operatori

L’articolo 3 e la sottoparte SAO.GEN dell’allegato II impongono agli operatori di alianti il rispetto dei requisiti operativi di base, con eccezione per talune imprese di progettazione o produzione che operano nell’ambito dei propri privilegi. L’operatore deve dimostrare la conformità su richiesta dell’autorità competente, anche tramite AMC e AltMoC; il pilota in comando deve essere nominato tra piloti qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Dichiarazione preventiva per le operazioni commerciali

Le operazioni commerciali con alianti possono essere intraprese solo dopo dichiarazione all’autorità competente circa la capacità e i mezzi per rispettare gli obblighi applicabili. La dichiarazione deve contenere dati sull’operatore, sulla sede principale, sui contatti, sulla data di inizio attività, sugli alianti impiegati e sulla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, oltre all’elenco degli AltMoC con i relativi AMC. Devono essere comunicati senza indugio i cambiamenti di circostanze o la cessazione delle operazioni commerciali.

Esenzioni dall’obbligo di dichiarazione

Non richiedono la dichiarazione preventiva: le operazioni in compartecipazione finanziaria entro limiti di mero recupero dei costi diretti e di una quota proporzionale dei costi annuali; i voli di competizione e dimostrativi entro analoghi limiti economici e con premi non superiori al valore fissato dall’autorità competente; i voli introduttivi, i voli per lanci con paracadute o traino di alianti e i voli acrobatici svolti da specifiche organizzazioni di addestramento o da enti per la promozione degli sport aerei/aviazione da diporto, a condizioni restrittive; i voli di addestramento svolti da organizzazioni di addestramento con sede principale in uno Stato membro.

Responsabilità del pilota in comando e dell’equipaggio

Il pilota in comando ha la responsabilità generale della sicurezza dell’aliante e delle persone a bordo, della continuazione o conclusione del volo nell’interesse della sicurezza, della verifica pre-volo e del rispetto di procedure e checklist. Deve rifiutare il servizio in caso di incapacità o di mancato rispetto dei requisiti medici, gestire il trasporto di persone o bagagli pericolosi, far rispettare l’uso delle cinture nelle fasi critiche, interrompere il volo in caso di ridotta efficienza fisica e registrare dati e difetti nel giornale di rotta. I membri dell’equipaggio devono svolgere correttamente i propri compiti e segnalare difetti, malfunzionamenti o inconvenienti.

Procedure operative, documenti e limitazioni

La sottoparte SAO.OP disciplina l’uso di aeroporti e siti operativi idonei, la preparazione del volo, le condizioni meteorologiche, i divieti di fumo, le informazioni ai passeggeri e il trasporto di categorie speciali di passeggeri. Sono previsti obblighi specifici per il rifornimento e la ricarica delle batterie sugli alianti a motore con persone a bordo, l’uso di ossigeno supplementare, la valutazione del rischio per le operazioni specializzate con aliante e l’uso di checklist dedicate. La sottoparte SAO.GEN prevede inoltre documenti e manuali obbligatori a bordo o disponibili a terra, nonché il giornale di rotta.

Prestazioni, massa ed equipaggiamenti

La sottoparte SAO.POL impone la pesatura dell’aliante da parte del fabbricante o secondo il regolamento (UE) n. 1321/2014, e richiede che la massa sia determinata prima della prima messa in servizio, considerando gli effetti di modifiche e riparazioni. L’aliante può essere impiegato solo se le prestazioni sono conformi alle regole di navigazione applicabili e alle restrizioni di spazio aereo, aeroporti o siti operativi. La sottoparte SAO.IDE prescrive gli strumenti di volo e navigazione, le luci operative per i voli notturni, il sistema di ossigeno, l’equipaggiamento di sopravvivenza e segnalazione per voli sull’acqua o in aree difficili, le apparecchiature radio e il transponder SSR.

Disposizioni finali e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 9 luglio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaoperazioni di volocertificazione e dichiarazionimerci pericolose

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