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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/358

Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole tecniche dettagliate per i repertori di dati sulle negoziazioni che ricevono le segnalazioni di SFT, al fine di verificarne la correttezza, riconciliare i dati tra controparti e repertori, fornire accesso alle autorità e pubblicare dati aggregati. Introduce verifiche formali e logiche, tempi stringenti di risposta, criteri di riconciliazione con tolleranze limitate e obblighi di accesso e pubblicazione in formato XML secondo ISO 20022. Disciplina inoltre il calcolo di dati a livello di posizione e l’aggregazione settimanale dei dati pubblici, con obbligo di conservazione online per almeno 104 settimane.

Norme tecniche di regolamentazione per la verifica, riconciliazione, accesso, aggregazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni che ricevono, trattano e pubblicano segnalazioni di operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, nonché alle entità tenute a segnalare o abilitate a segnalare per conto delle controparti, e alle entità indicate all’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento che accedono ai dati. Riguarda le SFT segnalate nell’Unione e, per il dato pubblico aggregato, le pubblicazioni sul sito del repertorio; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini SEE. Sono richiamati i formati e i flussi tecnici definiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 e dal regolamento delegato (UE) 2019/357.

Norme tecniche di regolamentazione sui dati SFT nei repertori di negoziazione

Il regolamento detta le norme tecniche che disciplinano il trattamento delle segnalazioni di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni. La finalità è garantire qualità, coerenza, comparabilità e trasparenza dei dati, consentendo al contempo alle autorità e alle entità interessate di monitorare correttamente gli obblighi di segnalazione e i rischi connessi ai mercati SFT.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che i repertori devono verificare l’identità dei soggetti segnalanti, l’integrità logica delle segnalazioni e la completezza/correttezza delle informazioni ricevute. È inoltre necessario un processo standardizzato di riconciliazione tra segnalazioni corrispondenti, con tolleranze limitate per tenere conto di differenze tecniche nei sistemi delle controparti. Il regolamento mira anche a consentire accesso giornaliero ai dati, calcolo di posizioni a livello aggregato e pubblicazione trasparente senza compromettere la riservatezza.

Ambito soggettivo e oggettivo

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni che ricevono segnalazioni di SFT ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, alle entità che trasmettono le segnalazioni o segnalano per conto delle controparti, e alle entità aventi diritto all’accesso ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. Le regole coprono verifiche, rifiuti, riconciliazione, accesso, calcolo di dati a livello di posizione e pubblicazione di dati aggregati. Il testo utilizza formati tecnici XML e metodologia ISO 20022, in coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 e con il regolamento delegato (UE) 2019/357.

Verifica delle segnalazioni

L’articolo 1 impone al repertorio una serie di controlli immediati: identità del segnalante, conformità del formato XML, eventuale autorizzazione a segnalare per conto della controparte, assenza di duplicazioni, coerenza delle modifiche rispetto a segnalazioni precedenti, e correttezza/complettezza complessiva. Per le SFT con prestito non garantito indicato come falso, il repertorio verifica anche la presenza dei dati sulle garanzie reali. Se i requisiti non sono rispettati, la segnalazione è rifiutata e classificata secondo le categorie dell’allegato I; l’esito deve essere trasmesso entro 60 minuti, in XML ISO 20022.

Riconciliazione tra repertori e controparti

L’articolo 2 disciplina la riconciliazione delle SFT segnalate. Il processo può essere avviato solo dopo il superamento delle verifiche iniziali, quando entrambe le controparti hanno obbligo di segnalazione e non risultano segnalazioni successive con tipo di azione "Errore". La riconciliazione prevede il confronto delle informazioni ricevute dai repertori, lo scambio di dati in formato XML, l’utilizzo dell’UTI e di altri dati identificativi per individuare il repertorio corrispondente, e l’applicazione delle tolleranze definite nell’allegato I per alcuni campi di prestito e garanzie. Il processo deve concludersi quanto prima e comunque non oltre le 18.00 UTC del giorno lavorativo; se non riesce, viene ritentato il giorno lavorativo seguente fino a cessazione per scadenza, chiusura o componente di posizione.

Informazioni di fine giornata

L’articolo 3 impone al repertorio di fornire, entro la fine di ogni giornata lavorativa, un set di informazioni operative alle entità interessate. Tra queste figurano le SFT segnalate nel corso della giornata, lo stato aggiornato delle SFT ancora aperte, gli UTI delle operazioni per le quali mancano ancora i dati sulle garanzie reali, le segnalazioni rifiutate e lo stato di riconciliazione delle operazioni rilevanti. Tali dati devono essere messi a disposizione in XML secondo ISO 20022.

Accesso ai dati da parte delle autorità e delle entità abilitate

L’articolo 4 riconosce alle entità indicate dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 un accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT in forma elettronica leggibile a macchina, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/357. L’accesso deve essere garantito in XML/ISO 20022 e si applica anche quando l’accesso è esercitato tramite delega ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Dati a livello di posizione

L’articolo 5 disciplina il calcolo dei dati a livello di posizione sulle esposizioni tra controparti, sia per prestiti sia per garanzie reali. Il calcolo si fonda su molteplici criteri, tra cui stato di riconciliazione, tipo di SFT, settore delle controparti, compensazione, sede di esecuzione, tipo di garanzia, valuta della componente contante e scaglioni di scadenza e di scarto, oltre ai repertori coinvolti nella segnalazione. Le entità abilitate devono poter accedere a tali dati, che sono forniti in XML/ISO 20022, il prima possibile e comunque entro un giorno lavorativo dalla ricezione della segnalazione. Il regolamento prevede anche l’accesso a dati a livello aggregato, calcolati secondo regole concordate per la raccolta e aggregazione globale delle SFT.

Aggregazione per pubblicazione e rettifiche

L’articolo 6 definisce i criteri per il calcolo delle posizioni aggregate da pubblicare. Le aggregazioni riguardano, tra l’altro, importi di capitale di repo, buy-sell back/sell-buy back, quantità di titoli o merci prestati o presi in prestito, importi dei prestiti su margine, numero di UTI e valore di mercato delle garanzie. Per le SFT segnalate come "Nuova" si aggrega la settimana da sabato a venerdì; per le SFT in essere o non chiuse/errate si utilizza una diversa base temporale. I criteri includono ubicazione delle controparti, tipo di SFT, stato di riconciliazione, tipo di sede, compensazione, metodo di trasferimento della garanzia e alcuni indici di riferimento, con soglie quantitative specifiche. Il repertorio deve inoltre disporre di procedure per individuare valori anomali, eseguire e notificare rettifiche e ripubblicare i dati originari e rettificati.

Pubblicazione dei dati aggregati

L’articolo 7 impone la pubblicazione settimanale dei dati aggregati sul sito internet del repertorio, entro il martedì a mezzogiorno, per le SFT segnalate entro il venerdì precedente alle 23.59.59 UTC. I valori devono essere espressi in euro applicando i tassi di cambio pubblicati dalla BCE il venerdì precedente la pubblicazione. La pubblicazione deve avvenire in formato tabellare conforme all’allegato II e consentire il download dei dati; le informazioni devono restare disponibili per almeno 104 settimane.

Allegati tecnici

L’allegato I specifica i campi soggetti a riconciliazione, i livelli di tolleranza e le date di inizio applicazione, distinguendo tra dati sulla controparte, dati sull’operazione, dati sui prestiti e dati sulle garanzie. Esso contiene anche le categorie di rifiuto della segnalazione (schema, autorizzazione, logica, conformità) e i risultati del processo di riconciliazione (unilaterale/bilaterale, obbligo di segnalazione per entrambe le controparti, abbinamento, stato di riconciliazione del prestito e della garanzia, ulteriori modifiche). L’allegato II definisce la struttura dei dati pubblici aggregati e i relativi campi di tabella da pubblicare.

Disposizioni principali

Verifica delle segnalazioni SFT

All’atto della ricezione di una segnalazione di SFT, il repertorio verifica l’identità del soggetto segnalante, la conformità del messaggio XML alla metodologia ISO 20022, l’eventuale autorizzazione a segnalare per conto della controparte, l’assenza di duplicazioni, la correttezza logica delle azioni di modifica/nuova/componente posizione, e la completezza e correttezza complessive della segnalazione. In presenza di SFT non garantite come indicate nel campo 72, il repertorio verifica anche che siano compilate le informazioni sulle garanzie reali (campi 73-96). Le segnalazioni non conformi ai requisiti sono rifiutate e classificate in categorie di rifiuto; l’esito della verifica deve essere comunicato entro 60 minuti in formato XML ISO 20022.

Riconciliazione delle segnalazioni

Il repertorio riconcilia le SFT solo se ha completato le verifiche iniziali, se entrambe le controparti hanno obbligo di segnalazione e se non ha ricevuto una successiva segnalazione con tipo di azione "Errore". La riconciliazione avviene tramite un iter standardizzato che prevede il confronto con l’eventuale segnalazione corrispondente dell’altra controparte, l’identificazione del repertorio competente tramite diffusione di UTI, controparte segnalante, altra controparte e tipo di accordo quadro, lo scambio in XML/ISO 20022 e l’applicazione di tolleranze sui campi relativi a prestito e garanzie reali secondo l’allegato I. Il processo va concluso al più presto e comunque non oltre le ore 18.00 UTC del giorno lavorativo; se non riesce, il repertorio riprova il giorno lavorativo successivo e cessa di operare sulla SFT trenta giorni di calendario dopo la scadenza o alla ricezione di una segnalazione di "Chiusura" o "Componente posizione".

Esiti e reportistica giornaliera

Entro la fine di ogni giornata lavorativa il repertorio mette a disposizione delle parti interessate il numero totale di SFT oggetto di riconciliazione con ciascun altro repertorio e, entro 60 minuti dalla conclusione del processo di riconciliazione, comunica i risultati della riconciliazione, anche per i campi non riconciliati. Inoltre, deve fornire a fine giornata informazioni sulle SFT segnalate nella giornata, sullo stato più recente delle SFT non scadute o non chiuse/errate, sugli UTI delle SFT con garanzia non ancora comunicata, sulle segnalazioni rifiutate e sullo stato di riconciliazione delle SFT ancora rilevanti.

Accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT

Le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, anche se operano per delega ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010, devono avere accesso diretto e immediato alle informazioni SFT in formato elettronico leggibile a macchina, secondo il regolamento delegato (UE) 2019/357. L’accesso deve avvenire in formato XML con modello ISO 20022.

Calcolo dei dati a livello di posizione

Il repertorio calcola i dati di posizione sulle esposizioni tra controparti in termini di prestiti e garanzie reali sulla base di criteri quali categoria di riconciliazione, tipo di SFT, settore delle controparti, situazione di compensazione, esecuzione su sede di negoziazione, tipo di garanzia, valuta della componente contante, scaglioni di scadenza e di scarto di garanzia, nonché repertori a cui l’altra controparte ha segnalato. L’accesso a tali dati è garantito conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/357, in formato XML/ISO 20022, il prima possibile e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione della segnalazione. È prevista anche la fornitura di dati a livello aggregato secondo regole convenute per la raccolta e aggregazione globale delle SFT.

Aggregazione dei dati pubblici e pubblicazione settimanale

Per la pubblicazione, il repertorio aggrega i dati sulle posizioni per importi di capitale, numero di UTI e valore di mercato delle garanzie, secondo due insiemi di criteri: uno per le SFT segnalate come "Nuova" nella settimana da sabato 00.00 UTC a venerdì 23.59.59 UTC e uno per le SFT ancora in essere o non chiuse/errate, entrambi sulla base dei valori di cui all’allegato II. Le aggregazioni tengono conto, tra l’altro, dell’ubicazione delle controparti, del tipo di SFT, dello stato di riconciliazione, del tipo di sede, della compensazione, del metodo di trasferimento della garanzia e di specifici indici di riferimento con soglia di 5 miliardi di EUR e almeno sei controparti. Il repertorio deve disporre di procedure per individuare valori anomali e per rettificare e ripubblicare i dati, incluse le rettifiche derivanti da segnalazioni "Errore".

Pubblicazione sul sito internet

I dati aggregati devono essere pubblicati sul sito internet del repertorio su base settimanale, al più tardi il martedì a mezzogiorno, per le SFT segnalate entro il venerdì precedente alle 23.59.59 UTC. Tutti i valori sono espressi in euro usando i tassi di cambio BCE del venerdì precedente la pubblicazione; la pubblicazione deve avvenire in formato tabellare conforme all’allegato II e scaricabile. I dati restano disponibili online per almeno 104 settimane.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza finanziariasegnalazione dei datistabilità finanziaria

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