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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/357

Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le norme tecniche che i repertori di dati sulle negoziazioni devono seguire per consentire alle autorità europee e nazionali di accedere alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT). Definisce quali dati devono essere resi accessibili, chi ha diritto all’accesso e con quali modalità tecniche, imponendo canali sicuri, formati standardizzati e tempi armonizzati. L’obiettivo è rendere l’accesso ai dati più efficace, omogeneo e proporzionato alle competenze di ciascuna autorità, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per i repertori di dati.

Norme tecniche sull’accesso delle autorità competenti alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) conservate nei repertori di dati sulle negoziazioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle entità pubbliche individuate dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 che necessitano di accesso alle informazioni sulle SFT per l’esercizio dei rispettivi mandati e responsabilità. Riguarda l’accesso alle informazioni su SFT segnalate, respinte e riconciliate, con specifiche differenziazioni a seconda della tipologia di autorità (ESMA, ABE, EIOPA, CERS, membri del SEBC, BCE, autorità di vigilanza, autorità di risoluzione, ACER, autorità designate ai sensi della direttiva 2004/25/CE, autorità di paesi terzi riconosciute da atto di esecuzione). Si applica nell’Unione e, per alcuni profili, in relazione a succursali di controparti stabilite in paesi terzi; è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Norme tecniche sull’accesso alle informazioni sulle SFT nei repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento delegato (UE) 2019/357 integra il regolamento (UE) 2015/2365 e disciplina le modalità tecniche con cui i repertori di dati sulle negoziazioni devono rendere accessibili alle autorità competenti le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT). La disciplina è adottata per garantire un accesso efficace, standardizzato e sicuro ai dati, coerente con i rispettivi mandati di vigilanza, stabilità finanziaria, risoluzione e politica monetaria delle autorità interessate.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si fonda sull’articolo 12, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2015/2365. I considerando chiariscono che l’accesso ai dati deve essere sufficientemente ampio da consentire alle autorità di svolgere i propri compiti, ma anche tecnicamente uniforme per evitare oneri amministrativi inutili ai repertori di dati. Viene inoltre evidenziata la necessità di assicurare riservatezza, integrità e comparabilità dei dati mediante connessioni sicure e formati standardizzati.

Ambito dell’accesso ai dati

L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’accesso: le informazioni accessibili comprendono le segnalazioni SFT effettuate secondo le tabelle da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2019/356, la situazione di negoziazione più recente delle SFT non scadute o non colpite da determinati tipi di azione, le segnalazioni respinte dal repertorio con i relativi motivi e lo stato di riconciliazione delle operazioni segnalate. Sono previste esclusioni per alcune SFT scadute o per segnalazioni troppo risalenti rispetto al processo di riconciliazione.

Accesso unico e per categoria di autorità

L’articolo 2 introduce il principio dell’"accesso unico" per le entità che abbiano più responsabilità o mandati: il repertorio deve consentire un solo punto di accesso che copra l’intero perimetro di competenza dell’autorità richiedente. L’articolo 3 dettaglia poi il contenuto dell’accesso per ciascuna categoria di soggetti: ESMA, ABE, EIOPA e CERS ottengono accesso pieno a tutte le SFT; le autorità di vigilanza sulle sedi di negoziazione accedono alle SFT concluse su tali sedi; i membri del SEBC e la BCE hanno accesso calibrato in funzione della valuta emessa e della rilevanza dei titoli o della garanzia reale; le autorità di sorveglianza dei rischi sistemici ricevono dati riferiti al proprio ambito territoriale; la BCE ottiene accesso alle SFT delle controparti sotto la sua vigilanza nel quadro del meccanismo di vigilanza unico; sono previsti accessi specifici anche per autorità di paesi terzi, autorità designate in materia di offerte pubbliche di acquisto, autorità competenti su mercati, strumenti finanziari, benchmark, controparti centrali e risoluzione, nonché per ACER in relazione all’energia.

Predisposizione tecnica dell’accesso

L’articolo 4 disciplina la fase di attivazione dell’accesso. Il repertorio deve nominare i referenti, pubblicare le istruzioni operative, fornire un modulo standard e basare la predisposizione dell’accesso esclusivamente sulle informazioni contenute nel modulo. Quest’ultimo richiede dati identificativi, base giuridica, utenti autorizzati, credenziali tecniche e informazioni dettagliate sull’ambito di vigilanza dell’autorità. L’accesso diretto e immediato deve essere reso disponibile entro 30 giorni di calendario dalla richiesta.

Modalità operative, sicurezza e tempi di risposta

L’articolo 5 impone un’architettura tecnica machine-to-machine sicura, con protocollo SSH FTP e messaggi XML conformi a ISO 20022. Il repertorio deve anche consentire richieste periodiche predefinite e accessi mirati basati su combinazioni di campi specifici (ad esempio controparte, succursale, tipo di SFT, sede di negoziazione, data di esecuzione, scadenza, cessazione, controparte centrale e tipo di azione). I tempi di rilascio dell’accesso diretto e immediato sono differenziati: entro il primo giorno lavorativo successivo, con scadenza alle 12:00 UTC, per le SFT in essere o recenti; entro tre giorni lavorativi per le SFT più datate; entro tre giorni lavorativi anche quando la richiesta combina entrambe le ipotesi. La ricevuta e la verifica formale della richiesta devono essere comunicate entro 60 minuti. Tutto lo scambio dati deve essere protetto da firma elettronica e cifratura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Dati sulle SFT da rendere accessibili

L’articolo 1 precisa che l’accesso deve comprendere: le segnalazioni SFT effettuate secondo le tabelle da 1 a 4 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/356, compresa la situazione di negoziazione più recente per le SFT non scadute o non segnalate con tipi di azione "Errore", "Cessazione/Cessazione anticipata" o "Componente di posizione"; le informazioni sulle segnalazioni respinte dal repertorio, incluse quelle del precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto; lo stato di riconciliazione delle SFT segnalate, con esclusione delle SFT scadute o di quelle oggetto di particolari tipi di azione segnalati oltre un mese prima del processo di riconciliazione.

Accesso unico per entità con più mandati

L’articolo 2 impone al repertorio di fornire alle entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, che abbiano responsabilità o mandati diversi, un accesso unico a tutte le SFT rientranti nel rispettivo ambito di competenza.

Accesso modulato in base all’autorità interessata

L’articolo 3 dettaglia l’accesso per ciascuna categoria di autorità: ESMA, ABE, EIOPA e CERS hanno accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT; le autorità di vigilanza sulle sedi di negoziazione accedono alle SFT eseguite su tali sedi; i membri del SEBC e la BCE accedono alle SFT pertinenti alla valuta emessa o, per l’euro, a determinate categorie di titoli, valuta e garanzie; le autorità responsabili della sorveglianza dei rischi sistemici hanno accesso alle SFT rilevanti per il proprio perimetro territoriale; la BCE ha accesso a tutte le SFT delle controparti soggette alla sua vigilanza nel quadro del meccanismo di vigilanza unico; le autorità di paesi terzi possono accedere in base ad atto di esecuzione; le autorità designate per le offerte pubbliche di acquisto accedono alle SFT relative a società quotate o con sede/sede principale nello Stato membro interessato; le autorità competenti per strumenti finanziari, mercati, parametri di riferimento e controparti hanno accesso alle SFT pertinenti ai rispettivi compiti; ACER accede alle SFT in cui la commodity è l’energia; le autorità di risoluzione e il Comitato di risoluzione unico accedono alle SFT delle controparti rientranti nei rispettivi ambiti; le autorità che vigilano su controparti centrali e il relativo membro del SEBC accedono alle SFT compensate o concluse dalla controparte centrale.

Predisposizione dell’accesso e modulo standard

L’articolo 4 prevede che il repertorio designi i referenti, pubblichi istruzioni sul proprio sito, fornisca un modulo standard e attivi l’accesso esclusivamente sulla base delle informazioni in esso contenute. Il modulo deve includere, tra l’altro, dati identificativi dell’entità, contatti, base giuridica del mandato, elenco degli utenti autorizzati, credenziali tecniche SSH FTP, informazioni sull’ambito di competenza territoriale e soggettivo, tipologia di controparti e SFT vigilate, Stati membri rilevanti, sedi di negoziazione, controparti centrali, valuta emessa e parametri di riferimento vigilati. L’accesso diretto e immediato deve essere predisposto entro 30 giorni di calendario dalla richiesta.

Modalità operative, sicurezza e tempi di risposta

L’articolo 5 impone l’uso di un’interfaccia macchina a macchina sicura, con protocollo SSH FTP e messaggi XML standardizzati ISO 20022. Il repertorio deve consentire richieste periodiche predefinite e fornire, su richiesta, accesso basato su combinazioni di campi dettagliati dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363. Per l’accesso diretto e immediato, i termini sono armonizzati: entro le 12:00 UTC del primo giorno lavorativo successivo alla richiesta per SFT in essere o recenti; entro tre giorni lavorativi per SFT più datate; entro tre giorni lavorativi quando la richiesta riguarda entrambe le categorie. La verifica di correttezza e completezza della richiesta deve essere comunicata entro 60 minuti. Sono richiesti protocolli di firma elettronica e cifratura per garantire riservatezza, integrità e protezione dei dati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza delle operazioni finanziarievigilanza prudenzialerisoluzione bancariapagamenti e infrastrutture di mercato

Testo integrale

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