Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1975

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di volo di alianti e le electronic flight bag

Normativa europea32018R1975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro operativo del regolamento (UE) n. 965/2012 alle nuove regole sugli alianti e introduce una disciplina organica per l’uso delle electronic flight bag (EFB). Ridefinisce il campo di applicazione del regime OPS, chiarendo quali attività restano soggette alle norme generali e quali sono invece escluse o rinviate a discipline specifiche. Introduce inoltre requisiti e approvazioni per le applicazioni EFB di tipo B, sia nel trasporto aereo commerciale sia nelle operazioni non commerciali e specializzate.

Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per le operazioni di volo, con particolare riferimento alle operazioni con alianti e all’uso delle electronic flight bag (EFB).

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti nell’ambito delle operazioni di volo disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012: trasporto aereo commerciale con velivoli ed elicotteri, operazioni commerciali specializzate, operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, nonché le relative attività di sorveglianza, dichiarazione e approvazione. Il regolamento esclude in linea generale le operazioni con palloni e alianti dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012, ma mantiene per tali attività specifici requisiti di sorveglianza; inoltre armonizza con le nuove regole applicabili agli alianti introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 e disciplina l’uso delle EFB in ambito commerciale e non commerciale. Si applica negli Stati membri ed entra in applicazione dal 9 luglio 2019.

Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 in materia di operazioni di volo e EFB

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 aggiorna il quadro operativo europeo sulle operazioni di volo, intervenendo sul regolamento (UE) n. 965/2012 per coordinarlo con il nuovo regime sugli alianti introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976. In parallelo, recepisce nell’ordinamento UE l’impostazione ICAO in materia di electronic flight bag (EFB), distinguendo tra uso generico della EFB e uso di applicazioni di tipo B soggette ad approvazione o a valutazione rafforzata.

Ambito di applicazione e riparto tra categorie di operazioni

Il testo chiarisce che il regolamento 965/2012 disciplina le operazioni di volo con velivoli ed elicotteri, il trasporto aereo commerciale, talune operazioni commerciali specializzate, le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi e le correlate attività di sorveglianza. Restano invece fuori dal campo generale le operazioni con palloni e alianti, salvo i requisiti trasversali di sorveglianza applicabili anche a tali attività. Il regolamento precisa inoltre che i voli di addestramento e alcune attività particolari possono essere condotte secondo l’allegato VII o, per le operazioni specializzate, secondo l’allegato VIII, in funzione della categoria di aeromobile e della natura dell’attività.

Definizioni e aggiornamento terminologico

Nell’allegato I sono introdotte definizioni fondamentali per la disciplina digitale di bordo: EFB, piattaforma ospite EFB, sistema EFB, applicazione EFB, applicazione di tipo A e tipo B, EFB portatile e PED. Sono inoltre aggiornate le definizioni di aliante, operazione commerciale, pallone a gas frenato, interfaccia uomo-macchina e condizione di avaria minore. Queste definizioni sono rilevanti perché fungono da base per distinguere tra strumenti digitali di supporto e funzionalità che richiedono una specifica approvazione operativa.

Regole operative per le diverse categorie di voli

L’articolo 5 è riscritto per confermare la distinzione tra trasporto aereo commerciale con velivoli ed elicotteri, operazioni non commerciali con aeromobili a motore non complessi, attività di addestramento e operazioni commerciali specializzate. Le organizzazioni di addestramento con sede principale in uno Stato membro devono applicare l’allegato VI per gli aeromobili complessi e l’allegato VII per gli altri aeromobili. L’articolo 6 mantiene alcune deroghe nazionali per voli connessi a progettazione, produzione, manutenzione, riparazione, consegna, esportazione o simili finalità, e individua specifiche attività che possono essere svolte con aeromobili non complessi secondo l’allegato VII, tra cui voli introduttivi, traino di alianti, lanci con paracadute e voli acrobatici, a condizioni rigorose di organizzazione e assenza di finalità lucrative esterne.

Disciplina delle electronic flight bag nel trasporto commerciale

Per il trasporto aereo commerciale, il nuovo articolo CAT.GEN.MPA.141 impone che l’uso della EFB non comprometta le prestazioni dei sistemi o la capacità di condotta dell’aeromobile. L’impiego di applicazioni EFB di tipo B è ammesso solo se approvato conformemente al capo M dell’allegato V. Tale capo richiede una dimostrazione articolata: analisi dei rischi del dispositivo e dell’applicazione, valutazione HMI, istituzione di un sistema di gestione EFB e verifica dell’idoneità della piattaforma ospite. La valutazione deve essere specifica per la combinazione applicazione/piattaforma ospite, in modo da assicurare che la soluzione adottata sia compatibile con l’esercizio in sicurezza.

EFB nelle operazioni non commerciali e specializzate

L’allegato VI, con la norma NCC.GEN.131, e l’allegato VIII, con la norma SPO.GEN.131, estendono la disciplina di sicurezza dell’EFB anche alle operazioni non commerciali e specializzate. In tali casi l’operatore deve prevenire ogni interferenza con i sistemi dell’aeromobile o con la capacità di pilotaggio, effettuare una valutazione dei rischi che consideri espressamente i profili di interfaccia uomo-macchina e predisporre un sistema di gestione EFB con procedure e formazione. Per le applicazioni EFB di tipo B, il testo richiede che tali condizioni siano soddisfatte prima dell’uso.

Sorveglianza, dichiarazioni e metodi alternativi di rispondenza

Le modifiche all’allegato II rafforzano il ruolo dell’autorità competente nella valutazione dei metodi alternativi di rispondenza e nel controllo delle dichiarazioni degli operatori. L’autorità deve verificare la completezza delle dichiarazioni, confermarne la ricezione e, se accetta metodi alternativi, informare senza indugio l’interessato, aggiornare l’atto autorizzativo, notificare l’Agenzia e informare gli altri Stati membri. Il sistema è adattato anche ai regimi specifici dei palloni e degli alianti, con rinvio ai rispettivi regolamenti di settore.

Modifiche ulteriori a manuali, equipaggiamenti e requisiti tecnici

Il regolamento interviene anche su vari requisiti accessori: manuale delle operazioni, procedure antirumore, tempo di volo, gestione della massa e del bilanciamento, dotazioni antincendio e requisiti di equipaggiamento. In più punti sono soppressi capi o sezioni che non risultano più coerenti con il nuovo assetto normativo. Le specifiche delle operazioni vengono aggiornate per includere, tra l’altro, l’eventuale approvazione EFB di tipo B, le approvazioni PBN, ETOPS, operazioni in bassa visibilità e altre autorizzazioni specifiche.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 9 luglio 2019. Rimane atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Ridefinizione dell’ambito del regolamento 965/2012

L’articolo 1, come modificato, stabilisce che il regolamento 965/2012 disciplina le operazioni di volo con velivoli ed elicotteri, le ispezioni di rampa degli operatori sotto sorveglianza di un altro Stato membro e, per il trasporto aereo commerciale, le condizioni di certificazione, mantenimento, limitazione, sospensione o revoca dei certificati degli operatori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139, con esclusione di palloni e alianti. Le operazioni con alianti e, salvo la sorveglianza di cui all’articolo 3, quelle con palloni sono escluse dal campo di applicazione generale.

Nuove definizioni, in particolare EFB e applicazioni correlate

Sono introdotte o aggiornate varie definizioni nell’allegato I, tra cui: aliante, operazione commerciale, pallone a gas frenato, electronic flight bag (EFB), piattaforma ospite EFB, sistema EFB, applicazione EFB, applicazione EFB di tipo A e di tipo B, interfaccia uomo-macchina (HMI), condizione di avaria minore, dispositivo elettronico portatile (PED) ed EFB portatile. Le definizioni sono finalizzate a distinguere gli strumenti digitali di bordo e a classificare le applicazioni EFB in base all’impatto sulla sicurezza.

Disciplina delle operazioni di volo e deroghe

L’articolo 5 è riscritto per confermare che il trasporto aereo commerciale con velivoli ed elicotteri è svolto secondo gli allegati III e IV, mentre le operazioni non commerciali con aeromobili a motore non complessi seguono l’allegato VII. Le organizzazioni di addestramento con sede principale in uno Stato membro devono usare aeromobili complessi secondo l’allegato VI e gli altri aeromobili secondo l’allegato VII. Le operazioni commerciali specializzate sono consentite solo nel rispetto degli allegati III e VIII. Sono inoltre previste deroghe per alcuni voli nazionali o particolari attività di trasferimento aeromobili ai sensi dell’articolo 6.

Deroghe per voli particolari e attività con aeromobili non complessi

L’articolo 6 mantiene, in deroga all’articolo 5, alcune operazioni soggette alla legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento dell’operatore, tra cui i voli connessi all’introduzione o modifica di tipi di aeromobile effettuati da organizzazioni di progettazione o produzione e i voli senza passeggeri o merci per ammodernamento, manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o finalità analoghe. È inoltre ridefinito il perimetro delle operazioni con velivoli ed elicotteri a motore non complessi che possono essere condotte secondo l’allegato VII, includendo voli introduttivi, lanci con paracadute, traino di alianti e voli acrobatici svolti da specifiche organizzazioni di addestramento o di promozione degli sport aerei, a condizioni precise di proprietà o dry lease, assenza di utili distribuiti all’esterno e marginalità dell’attività.

Allineamento della data di applicazione

L’articolo 10 del regolamento 965/2012 viene semplificato e la sua applicazione viene fatta decorrere dal 28 ottobre 2012, mentre i paragrafi successivi sono soppressi. Il presente regolamento di modifica si applica però dal 9 luglio 2019, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Requisiti operativi per l’uso delle EFB nel trasporto aereo commerciale

Nell’allegato IV è introdotta la norma CAT.GEN.MPA.141: se a bordo si usa una EFB, l’operatore deve garantire che non sia compromessa la prestazione dei sistemi o la capacità dell’equipaggio di condotta di governare l’aeromobile. L’uso di applicazioni EFB di tipo B è consentito solo se approvato secondo il capo M dell’allegato V.

Approvazione operativa per applicazioni EFB di tipo B

Il nuovo capo M dell’allegato V stabilisce che gli operatori di trasporto aereo commerciale possono usare applicazioni EFB di tipo B solo previa approvazione operativa dell’autorità competente. Per ottenerla devono dimostrare: valutazione e mitigazione dei rischi relativi al dispositivo EFB e all’applicazione; valutazione delle interfacce uomo-macchina; istituzione di un sistema di gestione EFB con procedure e formazione su funzionamento, gestione delle modifiche, gestione dei dati, manutenzione e sicurezza; idoneità della piattaforma ospite EFB. La dimostrazione deve essere specifica per l’applicazione e per la piattaforma ospite utilizzata.

Uso delle EFB nelle operazioni non commerciali

Nell’allegato VI, nuova norma NCC.GEN.131, per le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, l’uso della EFB è subordinato al requisito che non pregiudichi prestazioni e controllabilità dell’aeromobile. Prima dell’uso di un’applicazione EFB di tipo B, l’operatore deve effettuare una valutazione dei rischi che includa i profili HMI e istituire un sistema di gestione EFB con procedure e formazione.

Disposizioni analoghe per le operazioni specializzate

Nell’allegato VIII, nuova norma SPO.GEN.131, sono introdotti requisiti sostanzialmente analoghi per le operazioni commerciali specializzate: uso della EFB solo se non interferisce con la sicurezza del volo, valutazione dei rischi con particolare attenzione all’interfaccia uomo-macchina e sistema di gestione EFB con procedure e formazione. Inoltre, l’uso di applicazioni EFB di tipo B è riflesso anche nelle specifiche delle operazioni dell’allegato II (appendice II).

Requisiti per gli operatori e gli equipaggi: formazione, procedure e configurazione operativa

Sono modificati vari punti dell’allegato III e VII per precisare obblighi operativi e di manualistica. Tra l’altro, si chiarisce la struttura del manuale delle operazioni con alcune deroghe per talune attività minori, si aggiorna la definizione di tempo di volo, si rivedono i requisiti per l’addestramento e la simulazione di talune situazioni in voli di addestramento, e si introducono limiti specifici per il riconoscimento di merci pericolose non dichiarate a bordo in determinate operazioni commerciali a basso rischio.

Aggiornamento di requisiti tecnici, equipaggiamenti e massa/bilanciamento

Nell’allegato IV e nell’allegato VIII vengono aggiornati i requisiti relativi a massa e bilanciamento, con la previsione che i dati generati da sistemi computerizzati siano verificati per integrità e che le relative istruzioni siano riportate nel manuale delle operazioni. Sono inoltre aggiornati vari requisiti sugli equipaggiamenti obbligatori, inclusi estintori a mano per specifiche categorie di velivoli, e alcune disposizioni sono soppresse per coerenza sistematica.

Sorveglianza, accettazione di metodi alternativi e dichiarazioni

L’allegato II modifica le norme ARO.GEN.120 e ARO.GEN.345 per il trattamento dei metodi alternativi di rispondenza e delle dichiarazioni degli operatori. L’autorità competente deve valutare i metodi alternativi, anche per palloni e alianti secondo i rispettivi regolamenti settoriali, e in caso di accettazione informare il richiedente, aggiornare l’eventuale approvazione o certificato, notificare l’Agenzia e informare gli altri Stati membri. Per le dichiarazioni, l’autorità deve verificarne la completezza e confermarne la ricezione.

Modifiche alle specifiche delle operazioni

Viene sostituito il modello delle specifiche delle operazioni (allegato II, appendice II), che ora include espressamente l’eventuale approvazione per l’uso di applicazioni EFB di tipo B e aggiorna le voci relative a merci pericolose, operazioni in bassa visibilità, PBN, ETOPS, operazioni con elicotteri, addestramento equipaggio di cabina e aeronavigabilità continua.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 9 luglio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaoperazioni di volodispositivi elettronici di bordovigilanza aeronautica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.