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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1974

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per rafforzare la prevenzione della perdita di controllo in volo e il recupero da assetti inusuali, introducendo l’UPRT come componente obbligatoria di diversi percorsi di formazione e di varie abilitazioni. Vengono inoltre aggiornati i requisiti per gli istruttori, le regole transitorie per i corsi già avviati e alcune disposizioni sul riconoscimento di licenze di paesi terzi. L’allegato tecnico è ampiamente riscritto, con nuove definizioni, requisiti di addestramento, criteri per test e controlli e tabelle operative per velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili.

Modifica dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative per le licenze, gli addestramenti e i controlli degli equipaggi dell’aviazione civile, con particolare introduzione e disciplina dell’UPRT (Upset Prevention and Recovery Training).

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011, in particolare a richiedenti e titolari di licenze e abilitazioni di pilota (MPL, ATPL(A), CPL(A), IR, abilitazioni per classe e per tipo) nonché a istruttori, esaminatori, ATO e, per alcuni profili, a titolari di AOC coinvolti nell’addestramento e nei test. L’ambito materiale riguarda l’aviazione civile e, più specificamente, la formazione teorica e pratica, i test di abilitazione, i controlli di professionalità e i requisiti di esperienza per velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; contiene inoltre disposizioni transitorie e differite, tra cui applicazione generale dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, applicazione di varie modifiche dal 20 dicembre 2019 e, per alcuni punti dell’allegato, dal 31 gennaio 2022.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione

Il regolamento modifica in modo ampio il regolamento (UE) n. 1178/2011 sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per gli equipaggi dell’aviazione civile. La finalità principale è rafforzare la sicurezza aerea attraverso l’introduzione obbligatoria dell’UPRT e l’aggiornamento coordinato di licenze, corsi, istruttori, test e controlli. Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e richiama le esigenze di allineamento agli standard ICAO e di attuazione rapida con misure transitorie.

Finalità e contesto normativo

Il considerando evidenzia che gli assetti inusuali e la perdita di controllo sono tra i principali fattori di rischio per incidenti mortali nel trasporto aereo commerciale. Per questo, la Commissione interviene per dettagliare gli elementi dell’addestramento UPRT, già avviato con il regolamento (UE) 2015/445, e per integrarlo nei diversi stadi della carriera del pilota. Il regolamento riflette anche le disposizioni ICAO del 2014 in materia di UPRT per MPL e abilitazioni per tipo su velivoli plurimotore.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i piloti e i candidati al rilascio o rinnovo di licenze e abilitazioni previste dalla parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011, nonché gli istruttori, gli esaminatori, le ATO e, in alcuni casi, i titolari di AOC autorizzati a fornire addestramento. Sono toccate in particolare le licenze MPL, ATPL(A), CPL(A), IR e le abilitazioni per classe o per tipo per velivoli; inoltre l’allegato riscrive sezioni specifiche relative a elicotteri, convertiplani e dirigibili. Il regolamento opera negli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Introduzione dell’UPRT come requisito obbligatorio

L’articolo 4 ter inserito nel regolamento base rende obbligatorio l’UPRT per:

  • MPL;
  • corso integrato ATP(A);
  • CPL(A);
  • abilitazioni per classe o per tipo su:
    • velivoli a equipaggio singolo utilizzati in operazioni a equipaggio plurimo;
    • velivoli complessi a non alte prestazioni a equipaggio singolo;
    • velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;
    • velivoli a equipaggio plurimo.

Il corso deve comprendere anche esercitazioni in volo su velivolo, per sviluppare competenze avanzate di prevenzione della perdita di controllo e recupero dell’assetto.

Regime transitorio per i corsi avviati prima del 20 dicembre 2019

Per i corsi iniziati prima del 20 dicembre 2019 presso un’ATO, l’UPRT non è obbligatorio a condizione che:

  • il corso CPL(A), ATP(A) o MPL sia completato secondo la parte FCL e il test sia completato entro il 20 dicembre 2021 secondo le norme FCL.320, FCL.620 o FCL.415.A, a seconda dei casi; oppure
  • il corso per l’abilitazione per classe o per tipo sia completato secondo la parte FCL e il test sia completato secondo FCL.725, lettera c), secondo comma, entro il 20 dicembre 2021.

L’autorità competente può inoltre riconoscere crediti per UPRT svolto prima del 20 dicembre 2019 nell’ambito di requisiti nazionali, su raccomandazione dell’ATO.

Riconoscimento temporaneo di licenze e certificati di paesi terzi

L’articolo 12, paragrafo 4, consente agli Stati membri di non applicare fino al 20 giugno 2020 il regolamento ai piloti con licenza e certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipano a operazioni non commerciali di aeromobili rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) o ii), del regolamento (UE) 2018/1139. Le decisioni di non applicazione devono essere pubbliche.

Nuove definizioni nella parte FCL

La modifica dell’allegato I aggiorna la base definitoria della parte FCL. Sono introdotte o riformulate, tra le altre, le definizioni di:

  • “accessibile”, riferita al FSTD utilizzabile dall’ATO o dall’esaminatore;
  • “volo acrobatico”, quale manovra intenzionale con repentino cambio di assetto o accelerazione inusuale non necessaria per il volo ordinario;
  • “UPRT”, inteso come combinazione di istruzione teorica e addestramento di volo per prevenire la perdita di controllo e recuperare l’assetto;
  • “FSTD disponibile”, cioè ogni dispositivo di addestramento al volo simulato disponibile per l’uso indipendentemente da vincoli temporali.

Requisiti teorici per CPL, ATPL e IR

Le norme FCL.310, FCL.410.A, FCL.515 e FCL.615 sono sostituite per aggiornare i programmi teorici. In sintesi:

  • per la CPL sono richieste conoscenze teoriche in materie quali regolamentazione aeronautica, conoscenza generale dell’aeromobile, massa e centraggio, prestazioni, navigazione, procedure operative, principi del volo e comunicazioni;
  • per la MPL il corso teorico e l’esame richiedono un livello adeguato alla ATPL(A) e all’abilitazione per tipo per equipaggio plurimo;
  • per la ATPL sono previsti corsi in ATO, integrati o modulari, e un esteso elenco di materie teoriche;
  • per la IR il corso può essere integrato o modulare e l’esame copre regolamentazione, strumentazione, pianificazione del volo, prestazioni umane, meteorologia, radionavigazione e comunicazioni.

L’appendice 1 disciplina inoltre i crediti teorici tra licenze di diverse categorie, prevedendo che alcune materie possano essere riconosciute integralmente o parzialmente in presenza di licenze già possedute nella stessa o in altra categoria.

Abilitazioni per classe o per tipo: esperienza, prerequisiti e UPRT

La norma FCL.720.A viene riscritta in modo molto più dettagliato. Per i velivoli a equipaggio singolo e plurimotore, nonché per quelli complessi e ad alte prestazioni, sono fissati requisiti di esperienza in ore di volo, titoli teorici e, in alcuni casi, possesso di IR(A) o ATPL(A)/CPL(A)/IR con crediti teorici. Per i velivoli a equipaggio plurimo sono richiesti, tra l’altro, 70 ore di volo come pilota in comando, il superamento degli esami ATPL(A), il corso MCC e il corso previsto dalla norma FCL.745.A.

La norma FCL.725.A stabilisce i contenuti minimi dell’istruzione teorica e dell’addestramento di volo per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo e inserisce espressamente UPRT per i velivoli complessi a non alte prestazioni a equipaggio singolo, i velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo e i velivoli a equipaggio plurimo.

Corso UPRT avanzato

La nuova norma FCL.745.A prevede che il corso avanzato UPRT per velivoli sia svolto in ATO e comprenda almeno:

  • 5 ore di istruzione teorica;
  • briefing pre-volo e debriefing post-volo;
  • 3 ore di istruzione di volo a doppio comando con FI(A) qualificato ai sensi della FCL.915, lettera e), su velivolo idoneo.

Al termine del corso, l’ATO rilascia un certificato di completamento.

Requisiti per gli istruttori UPRT e crediti istruttori

La norma FCL.915 viene modificata per rafforzare i requisiti generali degli istruttori e introdurre requisiti specifici per chi impartisce addestramento UPRT. In particolare, prima di operare come istruttori del corso FCL.745.A, i soggetti devono:

  • avere almeno 500 ore di volo come piloti di velivoli, di cui almeno 200 ore di istruzione di volo;
  • completare un corso di istruttore UPRT presso un’ATO con valutazione continua della competenza;
  • ottenere il relativo certificato di completamento, con registrazione del privilegio da parte dell’HT.

I privilegi UPRT devono essere mantenuti con aggiornamento annuale presso ATO; solo dopo ulteriori requisiti di esperienza e valutazione l’istruttore può fungere da istruttore nel corso UPRT. Sono inoltre confermati i meccanismi di credito per certificati addizionali e per l’attività svolta come esaminatore.

Test, controlli e simulazione: criteri generali

L’appendice 9 viene integralmente sostituita e rappresenta una parte centrale della riforma. Essa disciplina:

  • l’obbligo di effettuare l’addestramento sullo stesso tipo/classe del test;
  • il ricorso a FFS o altre FSTD nei casi previsti;
  • la verifica dell’idoneità degli FSTD utilizzati;
  • il numero massimo di tentativi e l’obbligo di addestramento aggiuntivo dopo due fallimenti;
  • le regole su interruzione del test, ripetizione di sezioni, esame di scenari e svolgimento dei controlli.

Per le abilitazioni e i controlli su aeromobili complessi e per le operazioni con equipaggio plurimo sono previste regole particolarmente stringenti su ambiente di equipaggio plurimo, ruolo PF/PM, addestramento MCC, uso dell’IFR, simulazione di emergenze, procedure di mancato avvicinamento e privilegi CAT II/III e PBN.

Regole specifiche per velivoli

Per i velivoli, l’appendice 9 disciplina in modo molto analitico le sezioni del test e del controllo: preparazione al volo, decollo, manovre, procedure anormali e di emergenza, stalli, UPRT, avvicinamenti strumentali e atterraggi. Sono previsti limiti numerici di tolleranza per altezza, prua, velocità e deviazioni dai radioaiuti. Vi sono inoltre regole specifiche per:

  • operazioni a equipaggio singolo;
  • operazioni a equipaggio plurimo;
  • conversione tra privilegi single-pilot e multi-crew;
  • rinnovo di abilitazioni con specifiche soglie di esperienza recente;
  • CAT II/III, con obbligo di esercitazioni dedicate e uso degli equipaggiamenti necessari.

Regole specifiche per elicotteri, convertiplani e dirigibili

L’appendice 9 contiene sezioni autonome per elicotteri, convertiplani e dirigibili, con logiche analoghe ma adattate alla fisiologia operativa di ciascuna categoria. Per gli elicotteri sono previsti requisiti distinti per abilitazioni su velivoli a equipaggio singolo/plurimo, procedure in VFR e IFR, uso di FFS/FTD e manovre specifiche come autorotazione e gestione di avarie motore. Per i convertiplani sono disciplinate le fasi di decollo/atterraggio in modalità elicottero o velivolo, le transizioni di configurazione e le procedure CAT II/III. Per i dirigibili, le prove riguardano decollo, salita, volo all’altezza di pressione, atterraggio e gestione delle varie configurazioni di pesantezza, oltre a procedure anormali ed emergenze.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, si applica dal 20 dicembre 2019;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, si applica dal 20 dicembre 2019;
  • in deroga, alcuni punti dell’allegato 2), 4), 5) e 12) si applicano dal 31 gennaio 2022.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione obbligatoria dell’UPRT

Con l’articolo 4 ter inserito nel regolamento (UE) n. 1178/2011, l’addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l’assetto (UPRT) diventa obbligatorio per MPL, ATP(A) integrato, CPL(A) e per i corsi di abilitazione per classe o per tipo relativi a specifiche categorie di velivoli. Per i corsi iniziati prima del 20 dicembre 2019 presso un’ATO, l’UPRT non è obbligatorio se il corso e il relativo test sono completati entro il 20 dicembre 2021 secondo i requisiti indicati. È inoltre possibile attribuire crediti per UPRT già svolto prima del 20 dicembre 2019, previa valutazione dell’autorità competente e raccomandazione dell’ATO.

Regime transitorio per licenze e certificati di paesi terzi

L’articolo 12, paragrafo 4, è sostituito per consentire agli Stati membri, in deroga al regime generale, di non applicare fino al 20 giugno 2020 le disposizioni del regolamento a piloti con licenza e certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipano a operazioni non commerciali di aeromobili individuate dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) o ii), del regolamento (UE) 2018/1139. Le decisioni nazionali devono essere rese pubblicamente disponibili.

Applicazione differita di alcune norme FCL

L’articolo 12, paragrafo 8, è sostituito prevedendo che la norma FCL.315.A, la seconda frase della lettera a) della norma FCL.410.A e la lettera c) della norma FCL.725.A si applichino dal 20 dicembre 2019.

Nuove definizioni e chiarimenti nella parte FCL

L’allegato I è modificato introducendo o riformulando definizioni chiave: “accessibile”, “volo acrobatico”, “addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l’assetto del velivolo (UPRT)” e “FSTD disponibile”. Viene precisato il perimetro concettuale delle attività addestrative e dei dispositivi di simulazione utilizzabili.

Nuovi requisiti teorici per CPL, ATPL e IR

Sono riscritte le norme FCL.310, FCL.410.A, FCL.515 e FCL.615, con l’elenco delle materie teoriche richieste per CPL, ATPL e IR. Sono disciplinati i corsi presso ATO, i requisiti di esame e i crediti tra categorie e qualifiche, con particolare attenzione alle conoscenze comuni e alle materie differenziate per categoria aeromobile.

Requisiti per abilitazioni per classe o per tipo

La norma FCL.720.A ridefinisce requisiti di esperienza e prerequisiti per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo per velivoli, distinguendo tra velivoli a equipaggio singolo e plurimo, e tra velivoli complessi/non complessi e ad alte prestazioni. Sono previsti requisiti di ore di volo, titoli teorici, abilitazioni IR e, per alcune configurazioni, il corso MCC e specifiche limitazioni o estensioni dei privilegi. La norma FCL.725.A introduce un espresso obbligo di addestramento UPRT per specifiche categorie di velivoli e mantiene requisiti minimi di ore di istruzione teorica e pratica per alcune abilitazioni.

Corso UPRT avanzato e requisiti per gli istruttori

È inserita la norma FCL.745.A, che disciplina il corso avanzato UPRT per velivoli: almeno 5 ore di teoria, briefing/debriefing e 3 ore di istruzione di volo a doppio comando con FI(A) qualificato. La norma FCL.915 è modificata per prevedere requisiti generali degli istruttori, crediti tra certificati, e requisiti aggiuntivi specifici per gli istruttori del corso UPRT, inclusi 500 ore di volo complessive, 200 ore di istruzione di volo, formazione presso ATO e aggiornamento annuale.

Nuovi criteri per test, controlli e uso dei simulatori

L’appendice 9 è riscritta e disciplina in dettaglio lo svolgimento dei test di abilitazione e dei controlli di professionalità, l’uso di FFS/FSTD, i limiti di tolleranza, le modalità di completamento delle sezioni, i criteri di superamento/fallimento e i requisiti specifici per operazioni con equipaggio singolo o plurimo, inclusi i casi di IFR, VFR, MCC, CAT II/III e PBN. Sono previste regole differenziate per velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze e qualifiche del personale aeronauticosicurezza aereaaddestramento e certificazioneprocedure amministrative

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