Regolamento (UE) 2018/1992
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il modulo di comunicazione dei dati previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per consentire la separazione dei quantitativi di idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito da quelli immessi nell'Unione a 27 Stati membri. L'intervento è collegato al recesso del Regno Unito dall'Unione e alla necessità di disporre di dati accurati per il ricalcolo dei valori di riferimento previsti dal regolamento (UE) n. 517/2014. La nuova sezione si applica, in via anticipata, alle comunicazioni relative al 2018 e resta operativa fino all'anno del recesso effettivo.
Modifica il formato di comunicazione dei dati sugli idrofluorocarburi per separare i quantitativi immessi in commercio nel Regno Unito da quelli immessi nell'Unione a 27 Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori e agli importatori di gas fluorurati tenuti alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, limitatamente ai dati relativi agli idrofluorocarburi immessi in commercio. La modifica riguarda il modello di relazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 e opera per le comunicazioni riferite al 2018, da presentare entro il 31 marzo 2019, e fino all'anno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito. È rilevante per il periodo successivo alla Brexit ai fini della distinzione tra mercato del Regno Unito e mercato dell'Unione a 27.
Modifica del modulo di comunicazione per gli idrofluorocarburi nel contesto della Brexit
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 interviene sul sistema di comunicazione dei dati previsto per i gas fluorurati a effetto serra, con una modifica mirata del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014. La finalità è rendere possibile la separazione dei quantitativi di idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito rispetto a quelli immessi nel mercato dell'Unione a 27 Stati membri, così da garantire dati affidabili per la disciplina delle quote e il successivo ricalcolo dei valori di riferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014.
Contesto normativo e ratio dell'intervento
Il regolamento si colloca nell'ambito del regime UE sui gas fluorurati a effetto serra, fondato sul regolamento (UE) n. 517/2014, che prevede una riduzione graduale dell'immissione in commercio di idrofluorocarburi tramite un sistema di quote annuali attribuite a produttori e importatori. Le quote sono determinate anche sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo regolamento. Poiché il Regno Unito ha notificato il recesso dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 TUE, la Commissione ritiene necessario separare i flussi informativi relativi al Regno Unito da quelli dell'Unione a 27, almeno per il periodo in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito, in modo da preservare l'accuratezza dei dati utilizzati per i calcoli regolatori.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale sulle quote, ma incide sulle modalità di compilazione della relazione annuale da parte dei produttori e importatori di gas fluorurati soggetti all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. L'oggetto della comunicazione riguarda specificamente gli idrofluorocarburi immessi in commercio; la nuova sezione si applica separatamente a ciascun gas dell'allegato I, sezione 1, o a miscele contenenti tali gas, nonché ai gas o alle miscele contenute nei polioli premiscelati.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, che disciplina formato e modalità di trasmissione della relazione annuale. La nuova sezione 13 bis introduce una distinzione espressa tra:
- quantitativi di idrofluorocarburi immessi fisicamente in commercio, al netto degli usi esonerati;
- quantitativi immessi in commercio nel Regno Unito per la prima volta;
- quantitativi immessi nel mercato dell'Unione, escluso il Regno Unito.
Il testo specifica anche le regole di inclusione ed esclusione dei quantitativi: non vanno inclusi quelli immessi nel Regno Unito e poi successivamente forniti sfusi all'Unione senza Regno Unito; invece vanno inclusi i quantitativi sfusi forniti al Regno Unito se in precedenza immessi in commercio nell'Unione senza Regno Unito.
Modalità di compilazione e dati da comunicare
La sezione aggiunta richiede che i quantitativi siano espressi in tonnellate metriche con precisione al terzo decimale. La compilazione riguarda i produttori e gli importatori ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato VII, punto 1, lettere da a) a d), punto 2, lettere a), b) e d), nonché punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 517/2014. La struttura del modulo è impostata in modo tale che alcuni valori siano calcolati automaticamente sulla base dei dati inseriti.
Decorrenza temporale e scadenze
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La nuova sezione 13 bis è però applicabile, per espressa previsione, già alle comunicazioni relative all'anno civile 2018, che devono essere presentate entro il 31 marzo 2019. La medesima disciplina resta applicabile fino e compreso l'anno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e al suo interno. Per gli anni successivi, la data di presentazione dei dati resta il 31 marzo.
Collegamenti con la disciplina sulle quote e sui valori di riferimento
La motivazione principale del regolamento è garantire dati corretti per il sistema di quote e per il calcolo dei valori di riferimento utilizzati per attribuire le quote di idrofluorocarburi. Il considerando richiama espressamente il ricalcolo dei valori di riferimento previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, da effettuarsi nel 2020. In questa prospettiva, la distinzione tra Regno Unito e Unione a 27 assume rilievo tecnico-contabile, più che sostanziale, ma è essenziale per evitare distorsioni nei dati di base del sistema di controllo del mercato dei gas fluorurati.
Natura giuridica e efficacia
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.
Disposizioni principali
Modifica del modulo di comunicazione
L'articolo 1 sostituisce/integra l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 secondo quanto previsto dall'allegato del nuovo regolamento, introducendo una sezione specifica per distinguere i quantitativi destinati al Regno Unito da quelli destinati all'Unione a 27.
Decorrenza e applicazione temporale
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La nuova sezione 13 bis si applica per la prima volta alle attività di comunicazione svolte nel 2018, con scadenza di presentazione entro il 31 marzo 2019, e fino all'anno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito.
Nuova sezione 13 bis del modello di relazione
L'allegato aggiunge la sezione 13 bis, da compilarsi da parte di produttori e importatori ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 517/2014. I quantitativi vanno espressi in tonnellate metriche con precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas dell'allegato I, sezione 1, o per miscela contenente tali gas, nonché per i gas o le miscele contenute nei polioli premiscelati.
Scomposizione dei quantitativi comunicati
La sezione 13 bis richiede di indicare: il quantitativo di idrofluorocarburi immesso fisicamente in commercio, esclusi gli usi esonerati; di cui il quantitativo immesso in commercio nel Regno Unito per la prima volta; e, per calcolo automatico, il quantitativo immesso nel mercato dell'Unione, escluso il Regno Unito. Sono esclusi i quantitativi immessi nel Regno Unito ma successivamente forniti sfusi all'Unione senza il Regno Unito; sono invece inclusi i quantitativi sfusi forniti al Regno Unito se in precedenza immessi in commercio nell'Unione senza il Regno Unito.
Finalità del cambiamento
La modifica risponde all'esigenza di disporre di dati accurati sull'immissione in commercio di idrofluorocarburi nell'Unione dopo il recesso del Regno Unito, anche in vista del ricalcolo dei valori di riferimento previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, da effettuarsi nel 2020.
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