Regolamento (UE) 2019/356
Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il regime del regolamento (UE) 2015/2365 specificando quali informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli devono essere segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni. Definisce un set armonizzato di campi informativi per controparte, operazione, garanzia reale, margini, riutilizzo delle garanzie e reinvestimento del contante. La disciplina mira ad allineare la segnalazione delle SFT a quella dei derivati, migliorando qualità, comparabilità e utilità dei dati per le autorità. Sono previsti anche regole specifiche per SFT compensate da CCP, per la comunicazione tardiva dei dati sulla garanzia e per gli aggiornamenti di correzione, modifica e cessazione.
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), inclusi dati su operazione, margini, garanzie reali e riutilizzo/reinvestimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti che devono segnalare le SFT ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365. Riguarda, in particolare, operazioni di vendita con patto di riacquisto (repo), buy-sell back, concessione e assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini, nonché i relativi aggiornamenti post-trade su compensazione, garanzie, margini, riutilizzo e reinvestimento. Si applica nell'ordinamento dell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; testo rilevante ai fini del SEE.
Informazioni da segnalare sulle operazioni di finanziamento tramite titoli
Il regolamento delegato (UE) 2019/356 integra il regolamento (UE) 2015/2365 stabilendo le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da comunicare ai repertori di dati sulle negoziazioni per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT). La finalità, esplicitata nei considerando, è allineare la disciplina di segnalazione delle SFT a quella dei derivati, così da aumentare efficienza, coerenza e utilità dei dati a disposizione delle autorità.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le controparti soggette all'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365. Copre le principali categorie di SFT: repo, buy-sell back, assunzione e concessione in prestito di titoli o merci e finanziamenti con margini. Il regolamento incide anche sulle informazioni da fornire in relazione a CCP, sedi di negoziazione, succursali, intermediari, agenti triparty, agenti mutuanti, beneficiari e soggetti responsabili della segnalazione per conto di altre entità.
Struttura dei dati e identificativi richiesti
L'allegato è articolato in quattro blocchi informativi:
- tabella 1: dati della controparte;
- tabella 2: dati sul prestito e sulla garanzia reale;
- tabella 3: dati sui margini;
- tabella 4: dati sul riutilizzo, sul reinvestimento del contante e sulle fonti di finanziamento.
Tra gli elementi ricorrenti figurano la data e ora della segnalazione, l'identificativo della controparte, l'altra controparte, il soggetto che trasmette la segnalazione, il soggetto responsabile della segnalazione, l'UTI, la CCP, la sede di negoziazione, il codice del portafoglio, il paniere di garanzie reali e vari codici di classificazione (ISIN, LEI, CFI, MIC, codici paese e codici di attività). La tabella 2 distingue inoltre, per ciascuna operazione, informazioni sull'accordo quadro, sulla data di esecuzione, sulla data di valuta, sulla scadenza, su eventuali termini di cessazione, sulla natura del contratto di garanzia e sulla presenza di scadenza aperta o opzioni di chiusura.
Regole sulla segnalazione della conclusione, modifica e cessazione
Alla prima segnalazione di una SFT deve essere utilizzata l'azione "New". Le segnalazioni successive devono riflettere correttamente l'evento da comunicare: modifica, rettifica, aggiornamento della valutazione, aggiornamento della garanzia, errore, correzione, cessazione o componente di posizione. Il regolamento prevede che le SFT compensate da CCP siano segnalate come cessate al momento della compensazione, indicando l'azione "Termination/Early Termination" e segnalando le nuove SFT risultanti dalla compensazione. Se la compensazione avviene lo stesso giorno della conclusione in sede di negoziazione, la segnalazione avviene solo dopo la compensazione.
Garanzie reali: contenuto, tempistiche e casi particolari
Per le garanzie reali, il regolamento distingue tra garanzia collegata a un singolo prestito e garanzia su base aggregata o di esposizione netta. Se i dati sulla garanzia sono disponibili entro il termine di segnalazione, devono essere comunicati nella segnalazione iniziale; se non sono disponibili, devono essere trasmessi con l'azione "Collateral update" non appena noti e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla data di valuta. Quando la garanzia è costituita da un paniere, va indicato l'ISIN del paniere, oppure il codice "NTAV" se il paniere non è identificabile tramite ISIN.
Quando la garanzia è fornita sulla base dell'esposizione netta di più SFT tra le stesse controparti, la controparte deve indicare "True" nel campo apposito. Il regolamento consente, in tali casi, di comunicare successivamente la ripartizione dettagliata dei singoli componenti della garanzia. Sono inoltre disciplinati il caso di SFT non garantite nel comparto dei prestiti titoli e le informazioni da comunicare su singoli componenti di garanzia, importi, valute, prezzo, valore di mercato, qualità, scadenza ed emittente.
Margini e portafogli di margini
La tabella 3 impone la segnalazione dei margini iniziali, dei margini di variazione, degli importi ricevuti e costituiti, delle eventuali eccedenze di garanzia e delle relative valute. Il codice del portafoglio deve essere usato quando l'operazione è inclusa in un portafoglio per il quale sono scambiati margini; se il portafoglio comprende anche derivati segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, il codice del portafoglio deve coincidere con quello usato per i derivati.
Riutilizzo delle garanzie e reinvestimento del contante
La tabella 4 disciplina il riutilizzo delle garanzie ricevute e il reinvestimento del contante. La controparte che riceve titoli come garanzia deve indicare, per ciascun componente, il valore riutilizzato o, se non calcolabile, il valore stimato secondo l'approccio richiamato dal regolamento. La controparte che riceve contante deve segnalare il tasso di reinvestimento e, per ciascun investimento e valuta, il tipo di reinvestimento, l'importo reinvestito e la relativa valuta. Per i finanziamenti con margini devono essere indicate anche le fonti di finanziamento, il relativo valore di mercato e la valuta.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Essendo un atto di normazione tecnica, opera in stretto coordinamento con il regolamento (UE) 2015/2365 e con il regolamento (UE) n. 648/2012 per i profili di coerenza della segnalazione, soprattutto per i portafogli che includono anche contratti derivati.
Disposizioni principali
Contenuto minimo della segnalazione delle SFT
La segnalazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 deve includere le informazioni complete e precise indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato. Alla prima segnalazione la controparte deve indicare l'azione "New" nel campo 98 della tabella 2; le segnalazioni successive devono indicare l'azione pertinente.
SFT compensate da controparti centrali (CCP)
Le SFT già segnalate e successivamente compensate da una CCP devono essere segnalate, una volta compensate, come cessate mediante l'azione "Termination/Early Termination" nel campo 98 della tabella 2; devono inoltre essere segnalate le nuove SFT risultanti dalla compensazione. Se la SFT è conclusa in sede di negoziazione e compensata lo stesso giorno da una CCP, la segnalazione va effettuata soltanto dopo la compensazione. Per le SFT compensate devono essere anche segnalati i margini, secondo la tabella 3.
Disciplina della garanzia reale
Per le operazioni di prestito titoli o merci, le controparti devono indicare se non è fornita alcuna garanzia (campo 72). Se la garanzia è collegata a un singolo prestito e i dati sono noti entro il termine di segnalazione, devono essere indicati nella prima segnalazione "New". Se i dati non sono noti entro tale termine, devono essere trasmessi con l'azione "Collateral update" non appena disponibili e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla data di valuta. Se la garanzia è costituita da un paniere identificato da ISIN, va segnalato tale codice; in mancanza, va indicato "NTAV". Se la garanzia copre più SFT sulla base dell'esposizione netta, deve essere indicato "True" nel campo 73 e la ripartizione dettagliata può essere comunicata successivamente con "Collateral update".
Riutilizzo delle garanzie reali e reinvestimento del contante
La controparte che riceve strumenti finanziari come garanzia deve segnalare in modo completo e preciso il riutilizzo di ciascuno di tali strumenti nei campi 7, 8 e 9 della tabella 4. La controparte che riceve contante come garanzia deve segnalare il reinvestimento di tale contante per ciascuna valuta nei campi 11, 12 e 13 della tabella 4.
Struttura dei dati da comunicare
L'allegato definisce i campi informativi obbligatori o applicabili per ciascuna tipologia di SFT: dati della controparte (tabella 1), dati su prestito e garanzia reale (tabella 2), dati sui margini (tabella 3), dati su riutilizzo/reinvestimento e fonti di finanziamento (tabella 4). Sono disciplinati identificativi come UTI, CCP, sede di negoziazione, portafoglio, paniere di garanzie, LEI dell'emittente, ISIN, nonché classificazioni di attività, titoli e merci.
Tipi di azione di segnalazione
Il campo 98 della tabella 2 disciplina i principali eventi da segnalare: "New", "Modification", "Valuation Update", "Collateral update", "Error", "Correction", "Termination/Early termination" e "Position component". Analogamente, la tabella 3 prevede "New", "Margin update", "Error" e "Correction", mentre la tabella 4 prevede "New", "Reuse update", "Error" e "Correction".
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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