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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46072/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Torino, della condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo per: (A) tentata rapina in concorso e riunione; (B) concorso in lesioni personali aggravate; (C) concorso in estorsione aggravata. Le doglianze principali erano: 1) violazione delle norme processuali e vizio di motivazione per l'acquisizione al dibattimento (art. 500, comma 4 c.p.p.) delle dichiarazioni predibattimentali rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa/testimone Daniele Valera, deducendo che non sussistevano i presupposti dell'"inquinamento" probatorio; 2) vizio di motivazione e mancata valutazione della tipicità del fatto estorsivo (se fosse estorsione o altro reato come violenza privata/ minaccia) e dell'elemento soggettivo; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4 c.p. (lieve entità del danno e scarsa offensività della condotta); 4) censura sulla misura dell'aumento per continuazione e sull'effettivo concorso di ciascun imputato nei singoli reati; 5) domande nuove sulla qualificazione temporale e finalistica degli eventi (se la violenza fosse finalizzata a ottenere la prestazione patrimoniale o successiva alla sottrazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la maggior parte dei motivi inammissibili per natura reiterativa, ritenendo che non venissero effettivamente confutati i solidi argomenti motivazionali della Corte territoriale. Sul punto processuale relativo all'acquisizione delle dichiarazioni di Valera (art. 500, comma 4 c.p.p.) la Cassazione ha ritenuto l'argomento non manifestamente fondato e ha condiviso la valutazione del merito che, oltre alle dichiarazioni predibattimentali, ha dato centralità alle deposizioni dibattimentali (in particolare del titolare del bar) e al contegno del teste in dibattimento come elementi indicativi di possibile intimidazione. Quanto alla tipicità dell'estorsione, la Corte ha confermato che i fatti, nella loro ricostruzione fattuale, integrano un episodio estorsivo violento con un danno patrimoniale quantificato in 550 euro, non compatibile con la riconoscibilità dell'attenuante di lieve entità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i rilievi che prospettavano diversa qualificazione (es. violenza sanzionatoria). Analogamente il motivo sulla qualificazione come tentata rapina è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso la ricostruzione bifasica (richiesta della parte della vincita, rifiuto, violenza diretta a costringere al facere) e la finalità di illecita acquisizione del profitto. I motivi relativi alle lesioni e al concorso tra imputati sono stati considerati non specifici o manifestamente infondati e dunque inammissibili. Esito finale: rigetto dei ricorsi; conferma delle condanne e delle statuizioni di merito (pena e valutazioni di continuazione/ aumento).

Norme richiamate

  • art. 500, comma 4 c.p.p.

    Consente l'acquisizione al processo delle dichiarazioni predibattimentali quando sussista fondato sospetto di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa valutare anche il comportamento e il contegno del teste in dibattimento per inferire l'intimidazione e giustificare l'acquisizione

  • art. 500, comma 5 c.p.p.

    Collegata al comma 4, disciplina le conseguenze probatorie dell'acquisizione; interpretata in combinato con il potere del giudice di valutare congruità e necessità dell'acquisizione

  • art. 125 c.p.p.

    Norme sul contraddittorio e sulla formazione della prova; richiamata nella censura sull'utilizzo di atti formati fuori dal contraddittorio

  • art. 191 c.p.p.

    Principi generali sulla valutazione della prova; utilizzata a supporto del controllo sulla motivazione del merito

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Regole sull'assunzione della prova testimoniali e sulla loro valutazione; richiamata nella discussione sulla attendibilità delle deposizioni

  • art. 526, comma 1 c.p.p.

    Riferimento processuale relativo ai motivi di ricorso per cassazione e alla loro forma; citato nelle doglianze processuali

  • art. 546, comma 1, lett. e n. 1 e 4 c.p.p.

    Norme sulle motivazioni della sentenza di appello e sugli elementi che il giudice di merito deve considerare; richiamate in relazione ai vizi di motivazione denunciati

  • art. 62, comma 1, n.4 c.p.

    Attenuante per lieve entità del fatto: la Corte ricorda che la qualificazione come "lieve" richiede una valutazione complessiva dell'azione e degli effetti; qui la Corte ha ritenuto incompatibile tale attenuante con il danno patrimoniale e la violenza accertati

  • art. 629 c.p.

    "la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità" (richiamato dalla Corte costituzionale)

    La Corte costituzionale (sent. n.120/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di art. 629 nella parte che non prevede la diminuzione se il fatto risulta di lieve entità; la Cassazione ha però ritenuto che nel caso concreto non ricorrano i presupposti della lieve entità

  • sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    "gli indici dell'attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo - individuati ... nell'estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi"

    La sentenza costituzionale amplia la possibilità di riconoscere la lieve entità per i reati estorsivi quando azione ed effetti siano complessivamente poco lesivi; tuttavia la Corte di Cassazione l'ha ritenuta non applicabile al caso in esame per entità del danno e violenza

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità del fatto; utilizzato per giustificare la misura degli aumenti in continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle conseguenze del rigetto del ricorso; citata in chiusura del provvedimento (procedura esecutiva della decisione)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: i rilievi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti già logica e argomentata in grado d'appello sono inammissibili se reiterativi
  • L'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4 c.p.p. è legittima quando il giudice di merito, valutando anche il comportamento e il contegno del teste in dibattimento, ritiene emergere elementi di possibile intimidazione o inquinamento probatorio
  • Per la riconoscibilità dell'attenuante per lieve entità (art. 62, n.4 c.p.) nei delitti contro il patrimonio/estorsione è necessaria una valutazione complessiva: devono concorrere indici sia relativi all'azione (modalità, mezzi, organizzazione) sia agli effetti (entità del danno o del profitto). Un danno patrimoniale significativo e modalità violente ostano al riconoscimento
  • La distinzione tra estorsione, violenza privata, minaccia o altre figure dipende strettamente da tempi, finalità e nesso funzionale tra minaccia/violenza e il conseguimento di un profitto: la cronologia e la finalità sono elementi decisivi
  • Le censure processuali sull'utilizzabilità di atti formati fuori dal contraddittorio richiedono di indicare specificamente e fattualmente l'errore del giudice di merito; accuse generiche di illogicità o contraddittorietà sono spesso dichiarate inammissibili
  • Per contestare in Cassazione aumenti di pena per continuazione occorre confrontarsi con i criteri di gravità dell'art. 133 c.p. e dimostrare che la motivazione di merito sia illogica o priva di elementi essenziali

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