Parere n. 479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K.10/751155 del 23 marzo 2022 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 23 marzo 2022 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza valorizzando una condanna penale per furto, divenuta irrevocabile nel 2014, e una precedente segnalazione della Polizia di frontiera per falsità in atti. Con il ricorso straordinario la ricorrente ha dedotto, da un lato, l’illegittimità della valutazione della segnalazione di polizia, ritenuta non equivalente a una condanna penale, nonché carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di motivazione e disparità di trattamento; dall’altro, ha sostenuto l’estinzione del reato derivante dalla sentenza emessa ai sensi degli artt. 444-445 c.p.p. per il decorso di cinque anni senza ulteriori reati della stessa indole, anche in assenza di riabilitazione. È stata inoltre contestata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e la mancata considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento e ha espresso parere per il rigetto. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto per vizi di legittimità riconducibili, in particolare, all’eccesso di potere, al travisamento dei fatti o all’inadeguatezza della motivazione, non anche per le valutazioni di merito dell’amministrazione. Il Ministero può considerare fatti penalmente rilevanti e altre condotte significative ai fini della valutazione della personalità, della condotta di vita e dell’integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Nel caso concreto, l’amministrazione non si è limitata a registrare precedenti e segnalazioni, ma ha svolto un autonomo vaglio critico, ritenendo tali elementi indicativi di una mancata osservanza delle norme penali e delle regole della civile convivenza. La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente, poiché consentiva di ricostruire il percorso istruttorio e valutativo seguito. La precedente condanna, pur risalente, e la notizia di reato sono state quindi considerate idonee a escludere il requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto per la concessione della cittadinanza. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Osservazioni
Primo motivo - Discrezionalità nella concessione della cittadinanza e valutazione dei precedenti
La censura è stata ritenuta infondata. La concessione della cittadinanza italiana è espressione di un potere ampiamente discrezionale. L’amministrazione può valutare i fatti penalmente rilevanti, le segnalazioni e le condotte complessive dell’interessato quali elementi utili ad apprezzarne la personalità, l’irreprovevolezza e l’integrazione nella comunità nazionale. Il sindacato non può estendersi alla mera opportunità della valutazione ministeriale, salvo il riscontro di travisamento, difetto di istruttoria o motivazione inadeguata, non ravvisati nel caso concreto.
Primo motivo - Motivazione, istruttoria e rilevanza dell’estinzione del reato
La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente, in quanto indicava gli elementi istruttori e le ragioni per cui la condanna penale e la notizia di reato erano state considerate ostative. Il comportamento oggetto della condanna può essere valutato come fatto storico anche se risalente e indipendentemente dagli effetti estintivi del reato, poiché la valutazione amministrativa della personalità e dell’idoneità morale del richiedente si colloca su un piano distinto dall’accertamento della responsabilità penale.
Secondo motivo - Contraddittorio procedimentale e art. 10-bis della legge n. 241 del 1990
La censura è stata respinta. Il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione istruttoria era stata trasmessa alla ricorrente, che non aveva formulato osservazioni o controdeduzioni. Il parere non ravvisa quindi una lesione procedimentale idonea a determinare l’illegittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione è esercizio di un potere ampiamente discrezionale, finalizzato anche alla verifica dell’idoneità morale e civile del richiedente e della sua integrazione nella comunità nazionale.
art. 6 legge n. 241/1990
La censura di carenza istruttoria è stata esclusa, poiché il Ministero ha svolto un autonomo ed effettivo vaglio degli elementi risultanti dall’istruttoria.
art. 3 legge n. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante l’indicazione degli elementi istruttori e delle ragioni essenziali della decisione, senza necessità di una ricostruzione analitica di ogni profilo.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato in ragione della trasmissione della relazione istruttoria alla ricorrente, rimasta priva di osservazioni o controdeduzioni.
artt. 444-445 c.p.p.
Anche l’eventuale estinzione degli effetti penali o del reato non impedisce, secondo il parere, la valutazione del comportamento come fatto storico nell’ambito del procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza.
art. 624 c.p.
La condanna per furto è stata considerata un elemento valutabile dall’amministrazione ai fini dell’apprezzamento dell’idoneità morale e civile del richiedente.
art. 3 Costituzione
La censura di violazione del principio di uguaglianza non è stata accolta, non essendo stati ravvisati vizi nella valutazione discrezionale ministeriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente e di eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, il cui sindacato in sede amministrativa di legittimità è limitato ai vizi di eccesso di potere, quali travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione inadeguata, senza estendersi alla valutazione di merito dell’amministrazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’amministrazione può valutare non solo le condanne penali, ma anche segnalazioni e condotte non sfociate in una condanna, quando siano ritenute significative ai fini dell’apprezzamento della personalità, della condotta di vita e dell’idoneità morale e civile del richiedente.
- L’estinzione del reato o degli effetti penali della condanna non impedisce necessariamente all’amministrazione di considerare il comportamento sottostante come fatto storico nell’ambito della valutazione discrezionale sull’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
- L’obbligo di motivazione del diniego di cittadinanza è assolto quando il provvedimento consente di ricostruire, anche senza analitiche esplicitazioni, gli elementi istruttori e il percorso valutativo che hanno condotto l’amministrazione a ritenere ostativi determinati fatti.
- Nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza, la trasmissione all’interessato della relazione istruttoria e la possibilità di presentare osservazioni sono sufficienti, in assenza di ulteriori elementi, a garantire il contraddittorio procedimentale.
Diniego di cittadinanza per precedenti e segnalazioni di polizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Fatti e procedimento amministrativo
La richiedente aveva presentato l’istanza nel novembre 2017. Il Ministero l’aveva respinta nel marzo 2022, valorizzando una condanna penale per furto, pronunciata dal Tribunale di Lecce nel 2014 e divenuta irrevocabile nello stesso anno, nonché una segnalazione della Polizia di frontiera del 2001 per falsità in atti.
La ricorrente ha contestato:
- la rilevanza della segnalazione di polizia, ritenuta non equivalente a una condanna penale;
- la mancata considerazione dell’estinzione del reato collegato alla sentenza emessa ai sensi degli artt. 444-445 c.p.p.;
- il difetto di istruttoria e di motivazione;
- il travisamento dei fatti e l’errore nei presupposti;
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;
- la disparità di trattamento e la violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è un atto ampiamente discrezionale. L’amministrazione deve verificare se il richiedente possa essere stabilmente inserito nella comunità nazionale, considerando la personalità e la condotta di vita sotto i profili lavorativo, economico, familiare e dell’irreprovolezza.
Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di legittimità e, in particolare, all’eventuale presenza di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità o motivazione inadeguata. Non può invece investire la valutazione di merito riservata al Ministero dell’interno.
Rilevanza dei fatti penalmente rilevanti
Secondo il parere, l’amministrazione può considerare non soltanto le condanne penali, ma anche segnalazioni e condotte comunque rilevanti per la valutazione della personalità del richiedente. La valutazione amministrativa non coincide con l’accertamento della responsabilità penale e si colloca su un piano autonomo, diretto a verificare l’idoneità morale e civile dell’interessato.
Anche una condotta risalente o eventualmente non più produttiva di effetti penali può essere apprezzata come fatto storico, qualora l’amministrazione ne desuma elementi indicativi di una mancata osservanza delle norme penali e delle regole della civile convivenza. Nel caso concreto, la condanna per furto e la segnalazione per falsità in atti sono state ritenute idonee a incidere sul requisito dello status illesae dignitatis morale e civile.
Istruttoria e motivazione del diniego
La Sezione ha escluso che il Ministero si sia limitato a una rilevazione automatica e acritica dei precedenti. Il provvedimento ha dato conto di un autonomo vaglio critico della posizione della richiedente e ha spiegato perché gli elementi acquisiti fossero ritenuti indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole della civile convivenza.
La motivazione è stata considerata sufficiente perché consentiva di ricostruire il percorso conoscitivo e valutativo seguito dall’amministrazione. Non era necessaria un’esposizione analitica di ogni dettaglio, essendo sufficiente il riferimento agli elementi istruttori e alle ragioni essenziali della decisione.
Contraddittorio procedimentale
La censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è stata respinta. La Sezione ha valorizzato la trasmissione della relazione istruttoria alla ricorrente e la possibilità da questa avuta di presentare osservazioni o controdeduzioni. Poiché nessuna osservazione era stata depositata, non è stata ravvisata una lesione del contraddittorio procedimentale.
Esito
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il diniego ministeriale è stato ritenuto legittimo perché fondato su una valutazione discrezionale non manifestamente illogica, adeguatamente istruita e sufficientemente motivata.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →