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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/817

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio

Normativa europea32019R0817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2019/817 istituisce l’architettura giuridica e tecnica dell’interoperabilità tra i principali sistemi informativi UE in materia di frontiere, visti e controllo delle persone. Il nucleo del sistema è composto da ESP, BMS comune, CIR e MID, strumenti pensati per migliorare identificazione, qualità dei dati, individuazione di identità multiple e contrasto alle frodi di identità, preservando al contempo i diritti fondamentali e la protezione dei dati. Il testo disciplina anche accessi per finalità di contrasto al terrorismo e alla criminalità grave, registrazioni, controlli, responsabilità, sicurezza, valutazioni periodiche e un articolato regime transitorio. Sono inoltre coordinate le modifiche ai regolamenti settoriali su VIS, EES, ETIAS, SIS e sull’agenzia eu-LISA.

Istituzione di un quadro di interoperabilità tra i sistemi di informazione UE nel settore frontiere e visti, mediante un portale di ricerca europeo, un servizio comune di confronto biometrico, un archivio comune di dati di identità e un rilevatore di identità multiple.

Ambito di applicazione

Si applica ai sistemi EES, VIS, ETIAS e SIS, nonché alle persone i cui dati personali possono essere trattati in tali sistemi e nei sistemi richiamati dai relativi atti istitutivi; il regolamento disciplina inoltre i profili di interoperabilità con Eurodac ed ECRIS-TCN, i dati Europol e, tramite l’ESP, alcune banche dati Interpol. È rivolto alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell’Unione che dispongono di diritti di accesso ai sistemi interessati, con specifiche regole per le autorità di frontiera, le autorità designate, le autorità di polizia, gli uffici SIRENE, Europol, l’unità centrale ETIAS ed eu-LISA. Si applica nel territorio degli Stati membri vincolati, con esclusioni e regimi particolari per Danimarca, Regno Unito e Irlanda, e con estensioni/associazioni per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein; alcune disposizioni si applicano solo dalle date fissate dalla Commissione o da specifiche date transitorie.

Regolamento (UE) 2019/817 sull’interoperabilità tra i sistemi di informazione UE nel settore delle frontiere e dei visti

Il regolamento istituisce un quadro comune per rendere interoperabili i principali sistemi informativi dell’Unione in materia di frontiere, visti e gestione dei movimenti di cittadini di paesi terzi. La logica sottesa è quella di migliorare l’identificazione delle persone, aumentare l’efficienza dei controlli e rafforzare la sicurezza, nel rispetto dei diritti fondamentali e della disciplina europea sulla protezione dei dati.

Finalità e impianto generale

Il regolamento si inserisce nel processo avviato dalle istituzioni UE dal 2016 per superare le frammentazioni dei sistemi informativi esistenti. I considerando evidenziano che l’interoperabilità deve consentire un uso più efficace delle informazioni disponibili per i controlli di frontiera, la politica dei visti, l’asilo, la prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, nonché l’identificazione di persone ignote o di resti umani non identificati.

Il quadro si fonda su quattro componenti tecniche principali:

  • il portale di ricerca europeo (ESP);
  • il servizio comune di confronto biometrico (BMS comune);
  • l’archivio comune di dati di identità (CIR);
  • il rilevatore di identità multiple (MID).

Ambito di applicazione e principi

L’ambito materiale riguarda EES, VIS, ETIAS e SIS; il regolamento opera anche in coordinamento con Eurodac ed ECRIS-TCN e con i dati Europol e, tramite l’ESP, con determinate banche dati Interpol. L’articolo 3 precisa che il regolamento si applica alle persone i cui dati personali sono trattati nei sistemi interessati, mentre l’articolo 5 impone il rispetto della non discriminazione, della dignità umana, della vita privata e della protezione dei dati personali, con particolare attenzione ai minori e alle persone vulnerabili.

Portale di ricerca europeo (ESP)

Gli articoli 6-11 disciplinano l’ESP, concepito come interfaccia tecnica unica per interrogazioni simultanee sui sistemi interessati. L’ESP è destinato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell’Unione che abbiano titolo di accesso ai sistemi sottostanti e può essere usato solo per le finalità previste dai relativi atti istitutivi.

In sintesi, l’ESP:

  • consente interrogazioni su EES, VIS, ETIAS, SIS, Eurodac, ECRIS-TCN, CIR, dati Europol e, nei limiti consentiti, Interpol;
  • funziona sulla base di profili utente definiti da eu-LISA con la Commissione;
  • restituisce solo i dati accessibili all’utente secondo il diritto applicabile;
  • conserva registrazioni delle interrogazioni, utilizzabili per monitoraggio, protezione dei dati e sicurezza, con cancellazione ordinaria dopo un anno;
  • prevede procedure sostitutive in caso di guasti dell’infrastruttura centrale o nazionale.

Il testo disciplina inoltre in modo specifico le interrogazioni delle banche dati Interpol, imponendo che non sia rivelato al proprietario della segnalazione il dato usato per avviare la ricerca.

Servizio comune di confronto biometrico (BMS comune)

Gli articoli 12-16 istituiscono il BMS comune, che conserva template biometrici derivati da dati biometrici presenti in EES, VIS, SIS, Eurodac ed ECRIS-TCN e ne consente il confronto trasversale. La scelta di un servizio comune risponde a esigenze di efficienza, interoperabilità e riduzione dei costi, ma soprattutto alla necessità di accrescere l’affidabilità dell’identificazione.

Il regolamento precisa che:

  • i template biometrici sono rappresentazioni matematiche, non reversibili;
  • non si conservano impronte palmari né profili DNA;
  • i template sono separati logicamente per sistema di provenienza;
  • l’inserimento è subordinato al superamento di controlli automatici di qualità;
  • i dati restano conservati solo per il tempo di conservazione dei corrispondenti dati nel CIR o nel SIS.

Sono previste registrazioni, controlli di sicurezza e requisiti di prestazione, che la Commissione dettaglierà con atti di esecuzione.

Archivio comune di dati di identità (CIR)

Gli articoli 17-24 disciplinano il CIR, che costituisce il contenitore comune dei dati di identità, documento di viaggio e dati biometrici necessari per l’identificazione delle persone registrate in EES, VIS, ETIAS, Eurodac ed ECRIS-TCN. Ogni persona registrata in tali sistemi ha un fascicolo individuale nel CIR.

Il CIR ha più funzioni:

  • agevolare la corretta identificazione;
  • supportare il MID;
  • semplificare, in casi specifici, l’accesso delle autorità designate e di Europol a EES, VIS, ETIAS ed Eurodac per finalità di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

L’accesso al CIR per identificazione è possibile per le autorità di polizia solo in casi tassativi, ad esempio quando manchi un documento affidabile o vi siano dubbi su identità, documento o cooperazione dell’interessato; per i minori di età inferiore a 12 anni l’accesso è escluso, salvo che sia nell’interesse superiore del minore. Il regolamento consente anche l’uso del CIR in caso di catastrofi naturali, incidenti o attacchi terroristici per identificare persone ignote o resti umani non identificati.

Per le finalità di contrasto al terrorismo e ai reati gravi, il CIR non dà accesso diretto ai dati completi, ma fornisce un riscontro che indica quale sistema contiene i dati; solo successivamente può essere richiesto l’accesso integrale secondo le norme del sistema interessato.

Rilevatore di identità multiple (MID)

Gli articoli 25-36 istituiscono il MID, che serve a rilevare collegamenti tra dati presenti in sistemi diversi e a gestire casi di identità multiple o potenzialmente multiple. Il MID contiene un fascicolo di conferma dell’identità, nel quale sono registrati i collegamenti tra dati, il riferimento ai sistemi interessati, un numero identificativo unico e l’autorità responsabile della verifica manuale.

Il sistema distingue quattro stati del collegamento:

  • verde, quando la verifica manuale ha accertato che i dati si riferiscono a persone diverse;
  • bianco, quando la verifica manuale ha accertato che i dati si riferiscono alla stessa persona in modo giustificato;
  • giallo, quando la verifica manuale non è ancora stata eseguita e vi sono elementi di possibile corrispondenza o discordanza;
  • rosso, quando la verifica manuale ha concluso che l’uso di identità diverse è ingiustificato o che una persona usa l’identità di un’altra.

Le procedure di rilevazione sono avviate quando nuovi fascicoli o segnalazioni sono creati o aggiornati in EES, VIS, ETIAS e SIS. Il MID opera in stretto collegamento con il CIR, il SIS, l’ESP e il BMS comune. In caso di collegamento rosso o bianco, gli interessati devono essere informati per iscritto, con indicazione del numero identificativo unico e dell’autorità competente, salvo limiti legati alla sicurezza e alle indagini.

Il regolamento precisa che la mera esistenza di un collegamento rosso non produce di per sé conseguenze giuridiche dirette per la persona interessata: ogni effetto deve essere fondato sulle norme del sistema applicabile.

Qualità dei dati, standard tecnici e statistiche

Gli articoli 37-39 rafforzano la qualità dei dati e la standardizzazione tecnica. eu-LISA deve predisporre controlli automatici, indicatori comuni e norme minime di qualità per i dati conservati nei sistemi interessati e nelle componenti di interoperabilità. Solo dati conformi alle norme minime possono essere inseriti nei sistemi o nel MID.

Lo standard UMF è introdotto come formato universale dei messaggi per lo scambio strutturato di informazioni tra sistemi, autorità e organizzazioni del settore Giustizia e affari interni. Il CRRS, invece, è un archivio centrale che contiene dati statistici e relazioni analitiche anonimizzati, utili per finalità strategiche, operative e di qualità dei dati.

Protezione dei dati, diritti degli interessati e controllo

Il capo VII è particolarmente rilevante per gli operatori italiani. Il regolamento individua titolari e responsabili del trattamento per le diverse componenti, attribuisce a eu-LISA il ruolo di responsabile del trattamento per BMS comune, CIR e MID e impone misure tecniche e organizzative elevate in materia di sicurezza.

Sono previste:

  • notifiche immediate degli incidenti di sicurezza;
  • verifiche interne e audit periodici;
  • sanzioni nazionali per usi impropri o trattamenti illeciti;
  • un diritto di informazione al momento della raccolta dei dati;
  • un diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione, esercitabile anche tramite un portale web dedicato;
  • divieto di trasferire o mettere a disposizione i dati delle componenti di interoperabilità a paesi terzi, organizzazioni internazionali o privati, salvo i casi espressamente consentiti dal diritto UE applicabile.

Le autorità di controllo nazionali e il Garante europeo della protezione dei dati esercitano funzioni di vigilanza, con audit almeno quadriennali e meccanismi di cooperazione rafforzata.

Responsabilità istituzionali

Gli articoli 54-57 ripartiscono le competenze tra eu-LISA, Stati membri e unità centrale ETIAS. eu-LISA è responsabile dello sviluppo e della gestione tecnica delle componenti, dell’architettura, della manutenzione, dei test e della formazione tecnica. Gli Stati membri devono garantire connessioni, integrazione dei sistemi nazionali, gestione degli accessi, attuazione delle misure nazionali necessarie per il CIR e la verifica manuale delle identità, nonché la correzione delle carenze di qualità dei dati. L’unità centrale ETIAS conserva un ruolo specifico nelle verifiche manuali e nelle rilevazioni di identità multiple durante il periodo transitorio.

Modifiche agli atti settoriali

Il regolamento modifica VIS, EES, ETIAS, SIS, la decisione VIS, il regolamento eu-LISA e il codice frontiere Schengen per integrare le nuove componenti di interoperabilità. In particolare, vengono introdotti riferimenti espressi a ESP, CIR, BMS comune e MID nei singoli atti settoriali, e si disciplina l’uso dell’ESP per le interrogazioni di frontiera e per le consultazioni a fini di contrasto al terrorismo e ai reati gravi.

Per gli operatori, ciò significa che le norme di ciascun sistema non vanno più lette isolatamente, ma nel quadro dell’interoperabilità: alcuni accessi sono condizionati a un riscontro preliminare nel CIR e, se del caso, a successive verifiche nel sistema pertinente.

Finanziamento, transizione e avvio operativo

L’articolo 70 stabilisce che i costi di istituzione e funzionamento dell’ESP, del BMS comune, del CIR e del MID gravano sul bilancio dell’Unione. È inoltre mobilitato un importo di 32.077.000 EUR dalla dotazione del regolamento (UE) n. 515/2014, con ripartizione di 22.861.000 EUR a eu-LISA, 9.072.000 EUR a Europol e 144.000 EUR a CEPOL.

Gli articoli 67-69 prevedono fasi transitorie:

  • per l’ESP, l’uso obbligatorio decorre dopo due anni dall’entrata in funzione, salvo eventuale proroga di un anno;
  • per il MID, l’unità centrale ETIAS effettua temporaneamente le rilevazioni di identità multiple prima dell’entrata in funzione definitiva;
  • le norme sull’accesso al CIR per finalità di prevenzione/indagine di terrorismo e reati gravi si applicano dalla data di entrata in funzione del CIR.

L’articolo 72 subordina l’entrata in funzione di ESP, BMS comune, CIR, MID e CRRS a condizioni tecniche, collaudi e atti di esecuzione della Commissione. L’articolo 79 dispone l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita di molte disposizioni e applicazione immediata, dall’11 giugno 2019, di alcune norme istituzionali e di governance.

Disposizioni principali

Istituzione del quadro di interoperabilità

L’articolo 1 istituisce, insieme al regolamento (UE) 2019/818, un quadro per garantire l’interoperabilità tra EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN. Il quadro comprende ESP, BMS comune, CIR e MID, oltre a regole su qualità dei dati, UMF e CRRS. Sono fissate anche le responsabilità di Stati membri ed eu-LISA per progettazione, sviluppo e funzionamento.

Obiettivi e principi generali

L’articolo 2 individua gli obiettivi: maggiore efficacia dei controlli di frontiera, contrasto all’immigrazione illegale, sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, migliore attuazione della politica visti, supporto alle domande di protezione internazionale, prevenzione/indagine di terrorismo e reati gravi e identificazione di persone ignote o resti umani non identificati. L’articolo 5 impone non discriminazione, rispetto della dignità umana, vita privata e protezione dei dati, con particolare attenzione a minori, anziani, persone con disabilità e bisognose di protezione internazionale.

Ambito soggettivo e definizioni

L’articolo 3 estende l’applicazione a EES, VIS, ETIAS e SIS e alle persone i cui dati sono raccolti per le finalità previste dai rispettivi regolamenti. L’articolo 4 definisce, tra l’altro, frontiere esterne, verifiche di frontiera, autorità di frontiera, autorità designate, dati di identità, dati biometrici, template biometrici, dati del documento di viaggio, sistemi di informazione dell’UE, banche dati Interpol, reato di terrorismo e reato grave.

Portale di ricerca europeo (ESP)

Gli articoli 6-11 istituiscono l’ESP come interfaccia unica per interrogare simultaneamente EES, VIS, ETIAS, SIS, Eurodac, ECRIS-TCN, CIR, dati Europol e, se consentito, banche dati Interpol. L’ESP è riservato alle autorità e agenzie autorizzate e usa profili utenti definiti da eu-LISA e Commissione; le interrogazioni possono essere alfanumeriche o biometriche, con risposte limitate ai dati accessibili all’utente. Sono previste registrazioni delle interrogazioni, cancellazione dopo un anno e procedure sostitutive in caso di guasti tecnici.

Servizio comune di confronto biometrico (BMS comune)

Gli articoli 12-16 istituiscono il BMS comune per conservare template biometrici ricavati dai dati di EES, VIS, SIS, Eurodac ed ECRIS-TCN e per consentire confronti biometrici trasversali. Il BMS conserva solo template, non i dati biometrici originari, con esclusione di impronte palmari e profili DNA del SIS. Sono previste regole di qualità, monitoraggio delle prestazioni, conservazione limitata al tempo di conservazione dei dati originari e registrazioni soggette a cancellazione dopo un anno.

Archivio comune di dati di identità (CIR)

Gli articoli 17-24 istituiscono il CIR, che crea un fascicolo individuale per ogni persona registrata in EES, VIS, ETIAS, Eurodac o ECRIS-TCN e conserva i dati essenziali di identità, documento di viaggio e biometrici separati logicamente per sistema di provenienza. Il CIR serve a migliorare l’identificazione, sostenere il MID e agevolare accessi per finalità di contrasto al terrorismo e ai reati gravi. Prevede procedure per aggiunta, modifica e cancellazione automatizzate in caso di aggiornamento dei sistemi sottostanti, accesso da parte delle autorità di polizia in casi tassativi, accesso per prevenzione/indagine di terrorismo e crimini gravi, e registrazioni dettagliate.

Rilevatore di identità multiple (MID)

Gli articoli 25-36 istituiscono il MID per creare e conservare collegamenti tra dati di sistemi diversi e rilevare identità multiple, attraverso collegamenti classificati come gialli, verdi, rossi o bianchi. La procedura di rilevazione è avviata quando nuovi fascicoli o segnalazioni sono creati o aggiornati in EES, VIS, ETIAS e SIS, con uso del BMS comune e dell’ESP. Sono disciplinate la verifica manuale delle identità diverse, le autorità competenti, l’informazione agli interessati in caso di collegamento rosso o bianco, l’accesso al MID e la correzione/cancellazione dei collegamenti erronei.

Qualità dei dati, UMF e CRRS

Gli articoli 37-39 impongono a eu-LISA procedure e meccanismi automatizzati di controllo qualità, indicatori comuni e norme minime di qualità, con possibilità di inserire solo dati conformi. Lo standard UMF è istituito per lo scambio strutturato di informazioni transfrontaliere. È inoltre creato un CRRS, archivio centrale di relazioni e statistiche contenente solo dati anonimizzati, usato per finalità strategiche, operative e di qualità dei dati.

Protezione dei dati, sicurezza, diritti degli interessati e controllo

Gli articoli 40-53 disciplinano titolarità e responsabilità del trattamento, ruolo di eu-LISA quale responsabile del trattamento per BMS comune, CIR e MID, misure di sicurezza, gestione degli incidenti, verifiche interne, sanzioni nazionali, responsabilità risarcitoria, diritto di informazione, accesso/rettifica/cancellazione/limitazione, portale web per gli interessati, divieto di trasferimenti non autorizzati a paesi terzi o privati, controllo delle autorità nazionali e del Garante europeo della protezione dei dati, audit periodici e cooperazione tra autorità di controllo.

Responsabilità istituzionali e degli Stati membri

Gli articoli 54-57 ripartiscono le responsabilità: eu-LISA cura sviluppo, gestione tecnica, manutenzione, formazione e supporto tecnico delle componenti; gli Stati membri garantiscono connessioni, integrazione con infrastrutture nazionali, gestione degli accessi e attuazione delle misure legislative necessarie per l’accesso al CIR e per la verifica manuale delle identità; l’unità centrale ETIAS assume specifiche responsabilità nella verifica manuale e nella rilevazione di identità multiple in talune fasi transitorie.

Modifiche agli atti settoriali e coordinamento operativo

Gli articoli 58-65 modificano VIS, codice frontiere Schengen, EES, ETIAS, regolamento eu-LISA, SIS, decisione VIS e relative basi giuridiche, per allinearle all’interoperabilità. Le modifiche introducono il riferimento a ESP, CIR, BMS comune e MID, disciplinano l’accesso consultivo in presenza di esiti del CIR e prevedono l’uso dell’ESP nei controlli di frontiera e nelle interrogazioni per finalità di contrasto al terrorismo e ai reati gravi.

Disposizioni finanziarie, transitorie e avvio delle componenti

L’articolo 70 pone le spese di istituzione e funzionamento a carico del bilancio UE, con un importo di 32.077.000 EUR mobilitato dallo strumento frontiere esterne e visti e ripartizione di parte delle risorse tra eu-LISA, Europol e CEPOL. Gli articoli 67-69 prevedono periodi transitori per l’ESP e per il MID, mentre l’articolo 72 subordina l’entrata in funzione delle componenti a collaudi e atti di esecuzione della Commissione. L’articolo 79 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione differita di varie disposizioni dalla data fissata dalla Commissione o dall’11 giugno 2019 per alcuni articoli istituzionali.

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