Regolamento (UE) 2019/876
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) n. 575/2013 per recepire gli sviluppi di Basilea III e introdurre nuovi presidi prudenziali, tra cui il coefficiente di leva finanziaria al 3 %, il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) al 100 % e il nuovo quadro armonizzato per i requisiti TLAC/MREL applicabile ai G-SII. Interviene inoltre su grandi esposizioni, rischio di controparte, esposizioni verso CCP, trattamento degli OIC e criteri di computabilità di strumenti di capitale e passività ammissibili. Sono rafforzati anche gli obblighi di segnalazione e informativa, con particolare attenzione alla proporzionalità per gli enti piccoli e non complessi e all’introduzione di nuovi modelli di reporting per il rischio di mercato.
Rafforzamento e aggiornamento del quadro prudenziale UE per banche e imprese di investimento, con nuove regole su leva finanziaria, NSFR, requisiti TLAC/MREL, grandi esposizioni, rischio di controparte, rischio di mercato, esposizioni verso CCP, OIC e obblighi di segnalazione e informativa.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi, alle imprese di investimento, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria miste soggetti alla vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva 2013/36/UE, nonché alle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o appartengono a G-SII e, per specifiche disposizioni, alle filiazioni significative di G-SII non UE. Incide inoltre su controparti centrali (CCP), depositari centrali di titoli (CSD), organismi di investimento collettivo (OIC/OICVM/FIA), esposizioni verso paesi terzi e talune infrastrutture/entità del sistema bancario ombra ai fini delle grandi esposizioni e della liquidità. La maggior parte delle modifiche si applica dal 28 giugno 2021, con numerose eccezioni e decorrenze differite o anticipate (in particolare 27 giugno 2019, 28 dicembre 2020, 1° gennaio 2022, 28 giugno 2023, e retroattività dal 1° gennaio 2019 per alcune disposizioni).
Rafforzamento del quadro prudenziale UE per banche e imprese di investimento
Il regolamento (UE) 2019/876 interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013 per completare il recepimento dei principali elementi di Basilea III e per introdurre ulteriori misure di riduzione del rischio nel settore bancario europeo. La logica complessiva è duplice: da un lato aumentare la resilienza degli enti e l’armonizzazione prudenziale nell’Unione, dall’altro evitare oneri eccessivi, soprattutto per gli enti piccoli e non complessi.
Il testo modifica anche il regolamento (UE) n. 648/2012 sulle CCP, in particolare per l’adeguamento del calcolo del capitale ipotetico delle controparti centrali. Molte disposizioni sono accompagnate da analisi di impatto, deleghe alla Commissione, norme tecniche dell’ABE e termini di applicazione differenziati.
Ambito soggettivo e finalità
L’articolo 1, come riscritto, conferma che il regolamento CRR stabilisce regole uniformi per:
- requisiti di fondi propri;
- grandi esposizioni;
- requisiti di liquidità;
- obblighi di segnalazione;
- obblighi di informativa al pubblico.
Si applica a enti creditizi, imprese di investimento, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria miste sottoposti alla vigilanza della direttiva 2013/36/UE. Alcune disposizioni riguardano specificamente le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII, nonché le filiazioni significative di G-SII non UE. Ulteriori parti toccano CCP, CSD, OIC, entità del sistema bancario ombra e soggetti connessi alle cartolarizzazioni e alle operazioni di finanziamento tramite titoli.
Coefficiente di leva finanziaria
Il regolamento introduce il requisito minimo del coefficiente di leva finanziaria al 3 % e ne disciplina il calcolo sul capitale di classe 1 rispetto alla misura dell’esposizione complessiva. Vengono inoltre introdotti:
- una riserva di coefficiente di leva finanziaria per i G-SII;
- specifiche esclusioni dalla misura dell’esposizione per talune esposizioni verso banche centrali, CCP e CSD;
- obblighi di segnalazione ad hoc, anche su base media per i grandi enti.
Per i G-SII, il mancato rispetto della riserva comporta l’applicazione del requisito di conservazione del capitale previsto dalla direttiva 2013/36/UE. Il regolamento prevede inoltre una serie di esoneri o rinunce per enti che già beneficiano di deroghe di vigilanza su base individuale.
Fondi propri, strumenti di capitale e attività immateriali
Le condizioni di ammissibilità degli strumenti di capitale primario di classe 1, aggiuntivi di classe 1 e di classe 2 sono rese più dettagliate. In sintesi, il regolamento rafforza:
- la necessità del versamento integrale degli strumenti;
- l’assenza di incentivi al rimborso;
- l’assenza di clausole di compensazione o netting che ne compromettano la capacità di assorbire perdite;
- la subordinazione effettiva per gli strumenti di classe 2 e per le passività ammissibili;
- la validità giuridica delle clausole di bail-in anche quando la legge applicabile è di un paese terzo.
È inoltre chiarito che le attività sotto forma di software possono non essere dedotte dal CET1 se valutate prudentemente e se il loro valore non è significativamente intaccato da risoluzione, insolvenza o liquidazione. Il trattamento è affidato a specifiche norme tecniche dell’ABE.
Passività ammissibili e requisito TLAC/MREL
Una parte centrale della riforma è l’introduzione del capo 5 bis nella parte due del CRR, dedicato alle passività ammissibili. Il regolamento distingue tra:
- elementi di passività ammissibili;
- passività escluse;
- strumenti di passività ammissibili;
- deduzioni da elementi di passività ammissibili;
- ammortamento e perdita dei requisiti di eleggibilità.
Tra le passività escluse figurano, tra le altre, depositi protetti, depositi a vista e a breve termine, obbligazioni garantite, passività verso dipendenti o fornitori essenziali, passività fiscali privilegiate, passività derivanti da derivati e strumenti di debito con componente derivata. Sono previste soglie di inclusione aggiuntive fino al 3,5 % dell’esposizione complessiva al rischio, con controlli dell’autorità di risoluzione e consultazione dell’autorità competente.
Per i G-SII soggetti a risoluzione, l’articolo 92 bis impone un requisito permanente pari a:
- 18 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio;
- 6,75 % della misura dell’esposizione complessiva.
Per le filiazioni significative di G-SII non UE, l’articolo 92 ter prevede il 90 % di tali requisiti. Sono inoltre previste disposizioni transitorie al 16 % e 6 % dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021, nonché clausole di grandfathering per strumenti emessi prima del 27 giugno 2019.
Rischio di mercato: nuovo approccio standardizzato e modelli interni
La parte tre, titolo IV, è riformata in modo profondo e anticipa l’impostazione del Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Il nuovo impianto è costruito su:
- metodo standardizzato alternativo per i soli obblighi di segnalazione;
- metodo alternativo dei modelli interni, anch’esso per il reporting;
- definizioni di classi di rischio, categorie, sensibilità, fattori di rischio e correlazioni;
- requisiti qualitativi, di convalida, test retrospettivi e attribuzione di profitti e perdite;
- modellizzazione del rischio di default incrementale per il trading book.
Il metodo standardizzato alternativo è articolato in tre componenti:
- rischio basato sulle sensibilità;
- rischio di default;
- rischi residui.
Sono definiti trattamenti separati per:
- rischio generico di tasso di interesse;
- differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione;
- differenziali creditizi per cartolarizzazioni, distinte tra ACTP e non ACTP;
- rischio azionario;
- rischio di posizione in merci;
- rischio di cambio.
Sono inoltre disciplinati gli orizzonti di liquidità, i fattori di ponderazione del rischio, i coefficienti di correlazione e i requisiti organizzativi per le unità di negoziazione. Il sistema dei modelli interni alternativi richiede autorizzazione, rispetto di test retrospettivi e requisiti di P&L attribution, oltre a una struttura organizzativa e di controllo molto più rigorosa.
Rischio di controparte, derivati e cartolarizzazioni
Il regolamento aggiorna in profondità il capo sul rischio di controparte, sostituendo i vecchi metodi di calcolo dell’esposizione con il SA-CCR e rivedendo il trattamento di margini, garanzie, netting e settlement. Il testo definisce inoltre:
- hedge sets;
- NICA;
- one-way margin agreements;
- trattamento delle esposizioni in contratti OTC, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni di finanziamento tramite titoli.
Sono introdotti nuovi criteri per i derivati su crediti venduti, inclusi i total return swaps, e per le coperture interne, anche con riferimento alle operazioni di copertura del rischio azionario e di tasso di interesse tra trading e banking book.
Per le CCP è modificato il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare il metodo di calcolo del capitale ipotetico (KCCP) e le regole di esposizione verso partecipanti diretti, clienti e fondi di garanzia. Il legislatore distingue in modo netto tra CCP qualificate e non qualificate e disciplina i regimi transitori di riconoscimento per CCP di paesi terzi.
Grandi esposizioni e attenuazione del rischio di credito
La disciplina delle grandi esposizioni è irrigidita e al tempo stesso resa più articolata. Il limite generale resta pari al 25 % del capitale di classe 1, ma:
- per i G-SII verso altri G-SII/G-SII non UE il limite scende al 15 %;
- il calcolo dell’esposizione tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;
- i limiti e le esenzioni sono soggetti a un nuovo impianto di segnalazione e a poteri macroprudenziali nazionali.
Sono ridefinite varie esenzioni, tra cui quelle per CCP, CSD, esposizioni infragruppo, agenzie per il credito all’esportazione e garanzie su mutui immobiliari. Viene inoltre introdotto un trattamento specifico per i crediti collegati a prestiti agevolati, alle strutture di supporto pubblico e ad alcune esposizioni verso il settore infrastrutturale.
Liquidità e coefficiente netto di finanziamento stabile
La nuova parte sei, titolo IV, crea un quadro dettagliato per il NSFR. Il coefficiente deve essere almeno pari al 100 %, calcolato come:
- finanziamento stabile disponibile / finanziamento stabile richiesto.
Il regolamento fissa una tassonomia molto ampia di fattori di disponibilità e di richiesta del finanziamento, con diversi livelli percentuali. Tra i punti più rilevanti:
- 0 %, 5 %, 7 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 50 %, 55 %, 65 %, 85 %, 90 %, 95 % e 100 %;
- trattamento differenziato di depositi retail, depositi operativi, crediti verso banche centrali, OIC, attività di livello 1, 2A, 2B, cartolarizzazioni, prestiti, finanziamento al commercio, margini iniziali e contributi ai fondi di garanzia CCP;
- trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli, con attenzione ai finanziamenti a breve termine con clienti finanziari;
- disciplina delle attività e passività correlate e del cash pooling;
- possibilità di trattamenti preferenziali infragruppo o intra-IPS previa autorizzazione dell’autorità competente;
- versione semplificata per gli enti piccoli e non complessi.
Sono previste anche regole di monitoraggio e di intervento delle autorità competenti in caso di disallineamenti di valuta, stress di mercato o circostanze eccezionali di politica monetaria.
Obblighi di segnalazione e informativa
La parte sette bis e la parte otto sono riscritte per rendere più strutturata la raccolta di dati e l’informativa pubblica. L’ABE deve predisporre modelli standardizzati, istruzioni, soluzioni IT e, in prospettiva, un possibile sistema integrato di raccolta dati statistici, di risoluzione e prudenziali.
Sul fronte dell’informativa al pubblico, il regolamento aggiorna integralmente gli articoli 431-455, imponendo disclosure più analitiche su:
- fondi propri e strumenti emessi;
- passività ammissibili;
- requisiti di capitale e RWA;
- rischio di controparte;
- riserva anticiclica;
- G-SII e indicatori di systemic importance;
- rischio di credito e diluizione;
- attività vincolate e non vincolate;
- rischio di mercato;
- rischio operativo;
- cartolarizzazioni;
- coefficienti di leva finanziaria;
- liquidità e NSFR;
- rischio di tasso di interesse nel banking book;
- remunerazione;
- informazioni ESG per i grandi enti quotati a decorrere dal 28 giugno 2022.
La frequenza varia in base alla dimensione e alla natura dell’ente: grandi enti, enti piccoli e non complessi e altri enti hanno calendari differenziati, con richiami specifici agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater.
Disposizioni transitorie, grandfathering e decorrenze
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in linea generale, dal 28 giugno 2021. Tuttavia molte disposizioni hanno date diverse:
- 27 giugno 2019 per numerose modifiche connesse a definizioni, strumenti di capitale e passività ammissibili;
- 28 dicembre 2020 per alcune regole di consolidamento e per il trattamento di immobili e LGD;
- 1° gennaio 2022 per la riserva di leva finanziaria dei G-SII;
- 28 giugno 2023 per l’avvio di alcune nuove regole sul rischio di mercato;
- 28 giugno 2024 e 28 giugno 2025 per varie relazioni e valutazioni della Commissione/ABE.
Sono previste clausole di grandfathering molto importanti per:
- strumenti di capitale e passività emessi prima del 27 giugno 2019;
- strumenti emessi tramite società veicolo;
- partecipazioni in imprese di assicurazione fino al 31 dicembre 2024 per alcune condizioni;
- alcune esposizioni al rischio di default, alla cartolarizzazione e al trattamento di vendite su larga scala di esposizioni deteriorate.
Valenza pratica per operatori italiani
Per banche, SIM e gruppi bancari italiani il regolamento implica un impatto rilevante su:
- pianificazione patrimoniale e MREL/TLAC;
- emissione e riconoscimento di strumenti di capitale e passività ammissibili;
- politiche di funding e gestione dell’NSFR;
- controllo dei limiti di grandi esposizioni;
- modellizzazione e reporting del rischio di mercato;
- segnalazioni prudenziali e informativa al mercato, con forte attenzione ai gruppi quotati e ai grandi enti.
Dal punto di vista operativo, è essenziale verificare:
- la corretta classificazione dei soggetti nel perimetro G-SII/O-SII e piccoli/non complessi;
- l’adeguamento delle documentation clauses per strumenti AT1, T2 e passività ammissibili;
- la compatibilità dei modelli di rischio e dei sistemi informativi con i nuovi standard di segnalazione;
- la tenuta dei presidi contrattuali su bailout, bail-in, netting e cross-default;
- l’eventuale necessità di rinegoziare funding, repo, derivatives CSA e strutture di copertura dei fondi di garanzia CCP.
Disposizioni principali
Riforma del quadro prudenziale e nuovi requisiti patrimoniali
Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per allinearlo alle norme internazionali e rafforzare la resilienza del sistema bancario UE. Introduce nuovi requisiti su leva finanziaria, NSFR, passività ammissibili, rischio di mercato, rischio di controparte, grandi esposizioni, esposizioni verso CCP e OIC, oltre a nuovi obblighi di segnalazione e informativa.
Coefficiente di leva finanziaria
L’articolo 92 è integrato con un requisito minimo di coefficiente di leva finanziaria del 3 % (art. 92, par. 1, lett. d). Per i G-SII è prevista una riserva di leva finanziaria pari alla misura dell’esposizione complessiva moltiplicata per il 50 % del coefficiente di riserva applicabile ai G-SII (art. 92, par. 1 bis). Sono previsti obblighi di segnalazione specifici e diverse esclusioni/adeguamenti per talune esposizioni, tra cui CCP, CSD e banche centrali in circostanze eccezionali.
NSFR e liquidità
È introdotta la parte sei, titolo IV, che disciplina il coefficiente netto di finanziamento stabile, da mantenere almeno al 100 %, calcolato come rapporto tra finanziamento stabile disponibile e richiesto. Sono previste regole dettagliate su passività e attività, fattori di disponibilità/richiesta di finanziamento, trattamento di operazioni di finanziamento tramite titoli, derivati, attività vincolate, depositi, CCP, OIC e misure per gli enti piccoli e non complessi, incluse una versione semplificata del requisito. Si prevede inoltre una disciplina di segnalazione dedicata e una relazione di fattibilità su un sistema integrato di raccolta dati.
TLAC/MREL e passività ammissibili
Viene inserito il capo 5 bis della parte due con la disciplina delle passività ammissibili: definizione degli elementi ammissibili ed esclusi (artt. 72 bis-72 ter), ammortamento, conseguenze della perdita dei requisiti, deduzioni, eccezioni e soglie autorizzabili dall’autorità di risoluzione. Per i G-SII soggetti a risoluzione è introdotto il requisito armonizzato di fondi propri e passività ammissibili (art. 92 bis: 18 % risk-based e 6,75 % non risk-based; art. 92 ter per filiazioni significative di G-SII non UE: 90 % dei requisiti dell’art. 92 bis). Sono previste disposizioni transitorie e grandfathering per strumenti preesistenti.
Rischio di mercato e FRTB
La parte tre, titolo IV, è profondamente riscritta: vengono introdotti il metodo standardizzato alternativo e il metodo alternativo dei modelli interni per i soli obblighi di segnalazione, con nuove definizioni di fattori di rischio, sensibilità, correlazioni e fattori di ponderazione; il nuovo approccio standardizzato si basa su rischio delta, vega e curvatura, più una maggiorazione per rischi residui e un trattamento del rischio di default. Sono disciplinati anche i requisiti di autorizzazione, i test retrospettivi, l’assegnazione di profitti e perdite, gli orizzonti di liquidità, la modellizzabilità dei fattori di rischio e l’ACTP (alternative correlation trading portfolio).
Rischio di controparte, CCP e derivati
Sono aggiornati i metodi di calcolo dell’esposizione da derivati e del rischio di controparte, con sostituzione dei metodi standardizzati tradizionali a favore del SA-CCR e con regole specifiche per netting, margine iniziale, margine di variazione, operazioni di finanziamento tramite titoli e default risk. Per le CCP sono rivisti i requisiti di capitale ipotetico nel regolamento (UE) n. 648/2012 e sono introdotte regole su esposizioni di partecipanti diretti, clienti e fondi di garanzia, distinguendo tra QCCP e CCP non qualificate.
Grandi esposizioni
Il limite generale resta pari al 25 % del capitale di classe 1 verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi (art. 395), ma per i G-SII verso altri G-SII/G-SII non UE scende al 15 %. Sono riformate le regole di calcolo dell’esposizione, le esenzioni e i poteri nazionali macroprudenziali, con requisiti di segnalazione rafforzati e nuove ipotesi di esclusione o trattamento preferenziale per talune esposizioni e garanzie.
OIC e posizioni in strumenti di capitale
Resta centrale il trattamento delle esposizioni verso OIC con approccio look-through, metodo basato sul regolamento di gestione e metodo fall-back al 1 250 %, con regole specifiche per OIC di livello 1, 2 e successivi, incluse esposizioni fuori bilancio e impegni di valore minimo. Sono introdotte anche regole sul rischio CVA per le esposizioni in strumenti derivati degli OIC e sull’inclusione di talune posizioni in passività ammissibili detenute da OIC.
Fondi propri, strumenti di capitale e deduzioni
Sono modificate le condizioni di ammissibilità degli strumenti di capitale primario di classe 1, aggiuntivi di classe 1 e classe 2, inclusi i requisiti su intero versamento, subordinazione, assenza di incentivi al rimborso, assenza di netting, bail-inability e validità giuridica nei paesi terzi. È chiarito il trattamento del software tra le attività immateriali non soggette a deduzione se prudentemente valutato, e sono introdotte regole più dettagliate sulle deduzioni e sulle clausole di grandfathering fino al 28 giugno 2025 per alcuni strumenti esistenti.
Proporzionalità e regime per enti piccoli e non complessi
Il regolamento definisce in modo puntuale l’“ente piccolo e non complesso” sulla base di soglie dimensionali, assenza di modelli interni, semplicità del portafoglio di negoziazione e limitata esposizione in derivati. A tali enti sono concessi regimi semplificati per NSFR, requisiti di segnalazione e informativa, con facoltà delle autorità competenti di imporre comunque il regime ordinario se il profilo di rischio lo richiede.
Segnalazione e informativa al pubblico
La parte sette bis introduce obblighi di segnalazione armonizzati su requisiti prudenziali, leva finanziaria, liquidità, grandi esposizioni, dati immobiliari e rischio di mercato; sono previste istruzioni, modelli standardizzati e una relazione di fattibilità su un sistema integrato di raccolta dati. La parte otto riscritta disciplina informativa pubblica più granulare su fondi propri, passività ammissibili, rischio di controparte, rischio di mercato, liquidità, IRB, CRR, cartolarizzazioni, remunerazione, leverage ratio e rischi ESG, con frequenze differenziate per grandi enti, enti piccoli e non complessi e altri enti.
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