Regolamento (UE) 2019/833
Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nell’ordinamento UE le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale. Definisce un articolato sistema di regole su contingenti, chiusure, catture accessorie, attrezzi, protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, monitoraggio satellitare, osservazione e ispezioni in mare e in porto. Abroga i precedenti regolamenti UE in materia NAFO e aggiorna inoltre il regolamento (UE) 2016/1627 per allineare il regime del tonno rosso alle nuove raccomandazioni ICCAT. Prevede ampie deleghe alla Commissione per adeguamenti tecnici rapidi alle future modifiche delle CEM NAFO.
Misure di conservazione, controllo ed esecuzione per la pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, con modifica del regolamento (UE) 2016/1627 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2115/2005 e n. 1386/2007.
Ambito di applicazione
Si applica, salvo diversa disposizione, ai pescherecci dell’Unione utilizzati o destinati alla pesca commerciale delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione della NAFO, nonché alle attività svolte da navi di paesi terzi ai sensi della convenzione nelle acque o nel territorio dell’Unione. Il regolamento disciplina anche navi da ricerca, navi noleggiate, operazioni di sbarco e trasbordo nei porti degli Stati membri, controlli in mare e in porto, nonché la gestione delle navi di parti non contraenti. Restano salvi gli obblighi derivanti da altri atti UE in materia di pesca, in particolare i regolamenti (UE) 2017/2403, (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009. Le attività delle navi da ricerca dell’Unione non sono in linea di principio soggette alle limitazioni di cattura e gestione, salvo diversa previsione.
Regolamento (UE) 2019/833: misure NAFO nell’Atlantico nord-occidentale
Il regolamento recepisce nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO per la zona di regolamentazione dell’Atlantico nord-occidentale, con l’obiettivo di assicurare sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e uniformità di applicazione nell’Unione. Il testo sostituisce e aggiorna un quadro normativo preesistente, abrogando i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e n. 1386/2007 e prevedendo inoltre modifiche mirate al regolamento (UE) 2016/1627 sul tonno rosso.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione impiegati o destinati alla pesca commerciale nella zona di regolamentazione NAFO, nonché alle attività di navi di paesi terzi nelle acque o nel territorio dell’Unione quando svolte ai sensi della convenzione NAFO. Restano salvi gli obblighi derivanti dalla normativa UE già vigente in materia di pesca, in particolare i regolamenti (UE) 2017/2403, (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009. Le definizioni dell’articolo 3 sono molto ampie e coprono, tra l’altro, le nozioni di zona della convenzione, zona di regolamentazione, attività di pesca, catture accessorie, ecosistemi marini vulnerabili, pesca di fondo, VMS, osservatore e nave di parte non contraente.
Misure di conservazione e gestione delle risorse
Il cuore del regolamento è costituito dalle regole su contingenti, sforzo di pesca e chiusure. Gli Stati membri devono assicurare che i limiti di cattura e/o di sforzo si applichino agli stock interessati e che le catture siano imputate ai contingenti pertinenti. Sono previste chiusure automatiche quando il contingente è esaurito, con obblighi di immediata notifica alla Commissione; per alcuni stock, come lo scorfano nella divisione 3M e il gamberetto boreale nella divisione 3M, la disciplina include regole specifiche su giorni di pesca, periodi di chiusura e riapertura condizionata. Il regolamento disciplina inoltre l’utilizzo del contingente "altri" e prevede una notifica preventiva alla Commissione per le navi che intendano accedervi.
Regole speciali per specie e attrezzi
Il testo contiene misure puntuali per il gamberetto boreale, l’ippoglosso nero, il calamaro e gli squali. Per il gamberetto boreale sono previsti limiti geografici e temporali, obblighi di notifica del cambio di attività e preavvisi di arrivo in porto. Per l’ippoglosso nero, le navi di almeno 24 metri possono sbarcare solo in porti designati, con notifiche preventive, ispezioni obbligatorie e procedure rafforzate per le navi con catture superiori a 50 tonnellate che entrano nella zona di regolamentazione. Per il calamaro è fissato un divieto stagionale nelle sottozone 3 e 4. Sul versante tecnico, il regolamento disciplina dimensione delle maglie, dispositivi consentiti, marcatura degli attrezzi, recupero degli attrezzi perduti, taglie minime dei pesci e divieti relativi al finning degli squali.
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili
Un blocco importante è dedicato alla pesca di fondo e alla protezione degli EMV. Il regolamento delimita il footprint storico delle zone di pesca di fondo, istituisce chiusure geografiche fino al 31 dicembre 2020 e disciplina le attività di pesca di fondo esplorative, che richiedono valutazioni preliminari, notifiche alla Commissione e un osservatore scientifico a bordo. Se vengono rilevate specie indicatrici di EMV oltre le soglie fissate, il comandante deve notificare il rinvenimento e sospendere l’attività, spostandosi di almeno due miglia nautiche; gli Stati membri devono inoltre informare tempestivamente la Commissione e, laddove possibile, disporre chiusure temporanee dell’area interessata.
Controllo delle navi, tracciabilità e VMS
Il regolamento prevede un sistema molto rigoroso di autorizzazioni e tracciabilità. Una nave può operare nella zona di regolamentazione solo se è notificata, munita di numero IMO e autorizzata dallo Stato di bandiera; deve inoltre possedere documenti di bordo completi e un piano di capacità certificato. Sono disciplinati anche i contratti di nolo, con limiti quantitativi e temporali stringenti e con attribuzione delle catture alla parte contraente noleggiatrice. Per il monitoraggio, le catture devono essere etichettate in modo analitico, mentre giornale di pesca, registro di produzione, piano di stivaggio e vari messaggi elettronici devono essere tenuti e trasmessi secondo formati standardizzati. Il VMS costituisce un presidio centrale: trasmette automaticamente la posizione almeno ogni ora e i CCP degli Stati membri devono inoltrare i dati alla NAFO in tempi rapidi.
Regime di osservazione e ispezioni in mare
Il regolamento istituisce un forte regime di osservazione e di controllo comune. In linea generale ogni peschereccio deve avere a bordo almeno un osservatore, con possibilità di deroga fino al 25 % delle bordate solo a condizioni stringenti e senza pregiudicare gli obblighi di controllo. Gli osservatori devono essere indipendenti, neutrali e adeguatamente formati, e producono rapporti giornalieri e di fine bordata. Parallelamente, l’EFCA coordina un programma comune di ispezione e sorveglianza: gli ispettori effettuano controlli in mare, sorveglianza e ispezioni su navi da ricerca, navi commerciali e, nei casi previsti, navi di parti non contraenti. Sono dettagliate le modalità di imbarco, la durata dell’ispezione, gli obblighi del comandante, la conservazione delle prove e la redazione dei rapporti.
Infrazioni, sanzioni e cooperazione amministrativa
Il regolamento qualifica come infrazioni gravi una serie di condotte, tra cui pesca in zone chiuse, uso di maglie non autorizzate, pesca senza autorizzazione valida, inesattezze rilevanti nella dichiarazione delle catture, interferenze con VMS, ostacolo agli ispettori o agli osservatori e mancata presenza dell’osservatore quando richiesta. In caso di infrazione, lo Stato membro di bandiera deve indagare senza ritardo, collaborare con le autorità di ispezione e adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che possono includere ammende, sequestro della nave e degli attrezzi, sospensione o revoca dell’autorizzazione e riduzione dei contingenti. Sono previsti obblighi di relazione annuale su ispezioni, sorveglianza e misure adottate.
Controllo dello Stato di approdo e navi di parti non contraenti
Il capo sul controllo dello Stato di approdo disciplina l’ingresso in porto, lo sbarco, il trasbordo e l’uso dei servizi portuali da parte di navi di altre parti contraenti NAFO. Gli Stati membri devono designare porti, fissare un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, nominare un’autorità competente e garantire ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o trasbordi. Per le navi di parti non contraenti si applica un regime ancora più rigoroso: l’ingresso in porto può essere negato in mancanza delle notifiche o delle conferme richieste, e l’autorizzazione è subordinata a ispezione e verifica dell’origine lecita delle catture. Il regolamento prevede anche misure contro le navi inserite negli elenchi INN, tra cui divieti di assistenza, ingresso in porto, noleggio, sbarco e importazione.
Riservatezza, deleghe e modifiche al regolamento sul tonno rosso
Il testo rafforza la riservatezza di rapporti, notifiche, immagini e prove trasmesse nell’ambito dei controlli. Inoltre delega ampi poteri alla Commissione per integrare e aggiornare il regolamento in modo rapido rispetto alle future modifiche delle CEM NAFO, con delega quinquennale a decorrere dal 17 giugno 2019 e possibilità di revoca o opposizione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Infine, l’articolo 53 interviene sul regolamento (UE) 2016/1627 sul tonno rosso, adeguando piani di capacità, allevamento, periodi di pesca e disciplina delle catture accessorie alla raccomandazione ICCAT 18-02, applicabile dal 21 giugno 2019.
Disposizioni principali
Ambito, oggetto e definizioni
Gli articoli 1-3 delimitano l’ambito soggettivo e territoriale e definiscono i concetti chiave: zona della convenzione, zona di regolamentazione, attività di pesca, peschereccio, nave da ricerca, CEM, catture accessorie, EMV, pesca di fondo, bordo di pesca, ispettore, osservatore, nave di parte non contraente, VMS, CCP e altri. Il regolamento mira ad applicare in modo uniforme ed efficace nell’Unione le CEM NAFO e modifica talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/1627.
Navi da ricerca, limiti di cattura e chiusure
L’articolo 4 vieta alle navi da ricerca di pescare in contrasto con il piano di ricerca e di superare il contingente di gamberetto boreale nella divisione 3L; impone notifiche preventive alla Commissione almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ricerca e delle eventuali modifiche del piano. Gli articoli 5 e 6 disciplinano la gestione dei contingenti e delle possibilità di pesca, l’uso del contingente "altri", l’imputazione delle catture al contingente pertinente e la chiusura automatica delle attività quando il contingente è esaurito; per il gamberetto boreale nella divisione 3M la chiusura avviene al raggiungimento dei giorni di pesca assegnati, mentre per lo scorfano nella divisione 3M e per altri stock sono previste chiusure specifiche e notifica immediata alla Commissione.
Catture accessorie e superamento dei limiti in una cala
Gli articoli 7 e 8 fissano limiti quantitativi alle catture accessorie detenute a bordo per vari stock e impongono al comandante di minimizzarle. Quando in una cala i limiti sono superati, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche, rimanere a distanza per la cala successiva e, se il superamento si ripete, uscire dalla divisione per almeno 60 ore; sono previste regole speciali per la pesca del gamberetto boreale e per la pesca della razza con reti autorizzate.
Disciplina del gamberetto boreale, dell’ippoglosso nero e di altre specie
L’articolo 9 contiene regole speciali per la pesca del gamberetto boreale: periodo di divieto nella divisione 3M dal 1o giugno al 31 dicembre nella zona indicata, limiti di profondità superiori a 200 metri nella divisione 3L, area consentita a est di una linea definita e obblighi di preavviso di arrivo in porto. L’articolo 10 disciplina la pesca dell’ippoglosso nero da parte di navi di 24 metri o più: ripartizione del contingente, sbarco solo in porti designati di parti contraenti NAFO, notifica preventiva di 48 ore, ispezione di ogni sbarco e particolari procedure per navi con oltre 50 tonnellate di catture a bordo che entrano nella zona di regolamentazione. L’articolo 11 vieta la pesca del calamaro nelle sottozone 3 e 4 dal 1o gennaio al 30 giugno.
Misure per gli squali, le maglie e gli attrezzi
L’articolo 12 impone la comunicazione delle catture di squali e prescrizioni specifiche per lo squalo della Groenlandia, vieta il finning e la detenzione/trasbordo/sbarco di pinne staccate dalla carcassa, consente solo un taglio parziale per il magazzinaggio e incoraggia la liberazione degli squali vivi nelle attività non dirette agli squali. L’articolo 13 stabilisce le dimensioni minime delle maglie per diverse specie (tra cui 40 mm per gamberetto boreale, 60 mm per totano, 130 mm per altri pesci demersali, 100 mm per lo scorfano atlantico pelagico e 90 mm per lo scorfano nelle reti pelagiche). L’articolo 14 limita l’uso di dispositivi che riducono la maglia, impone griglie di selezione e catenelle distanziatrici per il gamberetto boreale e disciplina la marcatura degli attrezzi. L’articolo 15 regola attrezzi perduti o abbandonati e obbliga a comunicarne la perdita o il recupero entro 24 ore.
Taglia minima e protezione degli ecosistemi marini vulnerabili
L’articolo 16 vieta la detenzione a bordo di pesci sotto la taglia minima fissata dalle CEM e impone il rigetto immediato in mare; se in una cala i pesci sotto taglia superano il 10 % del numero totale, la cala successiva deve avvenire a distanza minima di cinque miglia nautiche. Gli articoli 17-21 tutelano gli EMV nella pesca di fondo: delimitazione del footprint, chiusure di aree fino al 31 dicembre 2020, disciplina delle attività di pesca di fondo esplorative, valutazioni preliminari, obbligo di osservatore scientifico, definizione di soglia di rinvenimento di specie indicatrici di EMV, comunicazioni immediate e chiusure temporanee di aree di due miglia di raggio attorno ai punti di rinvenimento.
Requisiti per le navi, autorizzazioni e noleggio
L’articolo 22 impone la notifica delle navi autorizzabili, l’iscrizione nell’elenco delle navi notificate, il possesso di numero IMO e di autorizzazione di bandiera, il rispetto del piano di capacità e l’obbligo di documenti di bordo; il piano di capacità deve descrivere stive, accessi, cisterne e capacità di refrigerazione ed essere certificato biennalmente. L’articolo 23 disciplina i contratti di nolo: richiede il consenso scritto dello Stato di bandiera, limita il contratto a un peschereccio per Stato e anno civile e a sei mesi complessivi di attività, esclude navi già coinvolte in pesca INN, attribuisce le catture alla parte contraente noleggiatrice e impone specifici documenti di bordo e comunicazioni alla Commissione.
Monitoraggio elettronico, VMS e osservazione
Gli articoli 24-26 impongono etichettatura dettagliata dei prodotti trasformati, tenuta del giornale di pesca, del registro di produzione e del piano di stivaggio, trasmissione elettronica di rapporti COE, COX, CAT, COB, TRA e POR, nonché invio mensile e di fine bordata dei dati alle autorità e alla Commissione. Il VMS deve trasmettere automaticamente almeno una volta l’ora la posizione della nave; i CCP devono registrare i dati con codici ENT/POS/EXI, conservarli per almeno tre anni e inoltrarli alla NAFO entro 24 ore. L’articolo 27 istituisce un regime di osservazione con presenza ordinaria di almeno un osservatore a bordo, possibile deroga fino al 25 % delle bordate, obblighi di indipendenza, formazione, rapporti giornalieri e finali, tutela degli osservatori e definizione di una serie ampia di compiti di rilevazione e segnalazione.
Ispezioni, sorveglianza, infrazioni e sanzioni
Gli articoli 28-37 disciplinano il programma comune di ispezione e sorveglianza coordinato dall’EFCA, gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, le procedure di sorveglianza quando un’ispezione immediata non è possibile, le regole per l’imbarco e l’ispezione in mare, gli obblighi del comandante durante le ispezioni e la redazione dei rapporti. Le infrazioni devono essere notificate entro 24 ore, con trasmissione dei rapporti e delle prove; l’articolo 35 elenca come infrazioni gravi, tra l’altro, la pesca nel contingente "altri" senza notifica, la pesca in zone chiuse, l’uso di maglie non autorizzate, la mancata presenza dell’osservatore, l’alterazione delle prove e le inesattezze nella dichiarazione delle catture. L’articolo 36 impone indagini rapide, sanzioni adeguate e misure possibili quali ammende, sequestro, sospensione/revoca dell’autorizzazione e riduzione dei contingenti; l’articolo 37 prescrive relazioni annuali su ispezioni, sorveglianza e sanzioni.
Controlli dello Stato di approdo
Gli articoli 38-43 stabiliscono il regime di port state control per le navi di altre parti contraenti NAFO: elenco dei porti designati, periodo minimo di preavviso di tre giorni lavorativi, autorità competente di contatto, richiesta e conferma preventiva, autorizzazione all’ingresso in porto e possibili deroghe in caso di assenza della conferma, con deposito sotto controllo e possibilità di confisca se la conferma non arriva entro 14 giorni. È prevista l’ispezione di almeno il 15 % degli sbarchi o trasbordi, il controllo documentale e fisico, la compilazione di rapporti PSC 3 e la trasmissione alla Commissione e all’EFCA. Gli stessi articoli regolano gli obblighi dello Stato di bandiera e del comandante, nonché la riservatezza dei documenti e delle prove.
Navi di parti non contraenti e pesca INN
Gli articoli 44-48 presumeranno la pesca INN per le navi di parti non contraenti avvistate nella zona, impegnate in trasbordi con altre navi non contraenti o incluse negli elenchi INN. Gli Stati membri devono segnalare gli avvistamenti, tentare l’ispezione, applicare il regime di accesso in porto e negare o revocare autorizzazioni se mancano le conferme richieste o se la nave non è stata ispezionata. Le misure contro le navi INN includono divieti di assistenza, accesso ai porti, cambio equipaggio, noleggio, bandiera, sbarco/importazione e invito a scambi informativi con altre parti e ORGP.
Riservatezza, deleghe e modifiche al regolamento 2016/1627
L’articolo 49 estende gli obblighi di riservatezza ai messaggi elettronici e ai rapporti trasmessi ai sensi del regolamento. L’articolo 50 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, entro il 18 dicembre 2019 per integrare le CEM nell’allegato e successivamente per adeguare il regolamento alle modifiche NAFO in materia di navi da ricerca, gamberetto boreale, ippoglosso nero, documenti di bordo, VMS, osservatori e ispezioni. L’articolo 51 disciplina durata quinquennale della delega dal 17 giugno 2019, revoca, opposizione del Parlamento e del Consiglio e consultazione di esperti. L’articolo 53 modifica il regolamento (UE) 2016/1627 sul tonno rosso: introduce nuove definizioni, aggiorna i piani annuali di capacità e allevamento, ridefinisce le campagne di pesca e le catture accessorie, con applicazione dal 21 giugno 2019.
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