Regolamento (UE) 2019/808
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/808 della Commissione, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/808 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq, modificando il regolamento (CE) n. 1210/2003. In particolare, recepisce la decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 maggio 2019, che ha cancellato quattro soggetti dall’elenco delle entità soggette a congelamento. Le quattro voci sono pertanto soppresse dall’allegato III. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'elenco delle entità irachene soggette al congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1210/2003, con soppressione di quattro voci dall'allegato III.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto diretto, alle autorità, agli operatori economici e ai soggetti tenuti all’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato III di tale regolamento, cioè l’elenco degli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno assoggettati al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Non introduce nuove categorie di sanzioni, ma aggiorna l’elenco delle persone/entità interessate, sopprimendo quattro iscrizioni.
Modifica del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo alle misure restrittive verso l’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/808 interviene su un regime sanzionatorio già esistente, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La finalità è dare attuazione a una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 maggio 2019, che ha comportato la cancellazione di quattro soggetti dall’elenco delle entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 per una serie di enti pubblici, persone ed entità dell’ex governo iracheno elencati nell’allegato III. Il regolamento di esecuzione in esame non ridefinisce il quadro sostanziale delle sanzioni, ma aggiorna puntualmente l’elenco alla luce delle determinazioni assunte a livello ONU.
Modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento. In concreto, sono soppresse quattro voci:
- n. 25: Directorate General of Baghdad Electricity Distribution;
- n. 54: Idrisi Centre for Engineering Consultancy (ICEC);
- n. 90: National Centre for Engineering and Architectural Consultancy;
- n. 135: State Enterprise for Fertilizer Industries.
La soppressione di tali iscrizioni comporta che i soggetti indicati non figurano più tra quelli assoggettati, in base all’allegato III, al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento di base.
Effetti pratici per operatori e intermediari
Per banche, intermediari finanziari, professionisti e operatori economici soggetti agli obblighi di compliance sanzionatoria, il regolamento rileva come aggiornamento dell’elenco da verificare ai fini dell’applicazione delle misure restrittive. L’effetto pratico è la rimozione dei quattro nominativi dall’ambito soggettivo del congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di quattro voci dall’elenco delle entità irachene soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003.
Cancellazione di quattro iscrizioni dall’elenco sanzionatorio
L’allegato del regolamento sopprime le voci n. 25, 54, 90 e 135 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003: Directorate General of Baghdad Electricity Distribution; Idrisi Centre for Engineering Consultancy (ICEC); National Centre for Engineering and Architectural Consultancy; State Enterprise for Fertilizer Industries.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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