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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/877

Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro del regolamento (UE) n. 806/2014 introducendo regole più dettagliate su MREL e sul coordinamento con la disciplina TLAC. Definisce nuove nozioni chiave, precisa il ruolo del Comitato di risoluzione unico nel fissare e monitorare i requisiti, e disciplina ammissibilità, subordinazione, esenzioni, deroghe e misure in caso di violazione. Introduce inoltre il potere di vietare talune distribuzioni quando il requisito combinato di riserva di capitale non è rispettato in combinazione con i requisiti di risoluzione.

Modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per armonizzare nel meccanismo di risoluzione unico la disciplina sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione (MREL/TLAC) per enti creditizi e imprese di investimento.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento stabiliti nell’Unione che rientrano nel quadro del meccanismo di risoluzione unico, nonché ai gruppi soggetti a risoluzione e alle entità soggette a risoluzione/non soggette a risoluzione individuate dal Comitato di risoluzione unico. Riguarda in particolare i G-SII, le banche di classe superiore, talune filiazioni significative nell’Unione di G-SII di paesi terzi, gli organismi centrali e gli enti affiliati permanentemente a un organismo centrale, con alcune esenzioni e deroghe per specifiche categorie (ad es. istituti di credito ipotecario finanziati con obbligazioni garantite). Si applica negli Stati membri partecipanti al SRM; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 28 dicembre 2020, con vari termini transitori fino al 1o gennaio 2022, 1o gennaio 2024 e ulteriori finestre dopo risoluzione o identificazione come G-SII.

Regolamento (UE) 2019/877 – capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 806/2014 per rafforzare e precisare il quadro del meccanismo di risoluzione unico in materia di capacità di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il legislatore europeo intende allineare il regime unionale alla disciplina TLAC del FSB, preservando la coerenza con il MREL e riducendo incertezze, costi di conformità e distorsioni concorrenziali nel mercato interno.

Finalità e contesto regolatorio

I considerando evidenziano che TLAC e MREL perseguono il medesimo obiettivo: assicurare che enti e gruppi dispongano di una capacità sufficiente per assorbire perdite e ricapitalizzarsi in risoluzione, senza ricorso a fondi pubblici e con tutela della stabilità finanziaria. Per questo il regolamento modifica il SRM Regulation in modo da coordinare la disciplina di risoluzione con il CRR e con la BRRD, attraverso definizioni uniformi, requisiti quantitativi più puntuali e poteri più chiari in capo al Comitato di risoluzione unico.

Definizioni e architettura del sistema

Il testo introduce le nozioni di "entità soggetta a risoluzione" e "gruppo soggetto a risoluzione", fondamentali per individuare il perimetro dell’applicazione del requisito. Vengono altresì riformulate le definizioni di passività sottoponibili al bail-in, passività ammissibili e strumenti subordinati ammissibili, con un diretto aggancio alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. La nozione di capitale primario di classe 1 viene richiamata espressamente, così come il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

Pianificazione della risoluzione e individuazione delle entità rilevanti

L’articolo 8, come modificato, impone che i piani di risoluzione contengano le opzioni di intervento e, nei gruppi, individuino le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione. Il piano deve considerare sia la società madre dell’Unione sia le filiazioni UE e non UE, nonché le eventuali particolarità dei gruppi cooperativi con organismo centrale. La pianificazione deve inoltre includere i requisiti MREL e i termini per il loro raggiungimento, con specifica comunicazione all’entità interessata.

Valutazione della risolvibilità e misure correttive

L’articolo 10 viene rafforzato per far fronte agli impedimenti alla risoluzione. Se, a seguito della valutazione, emergono ostacoli rilevanti, l’entità deve proporre al Comitato, entro due settimane dal ricevimento della relazione, misure e una tempistica di attuazione per assicurare conformità ai requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies e al requisito combinato di riserva di capitale. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti e della BCE, può valutare tali misure e imporre piani di ripristino, modifiche del profilo di durata degli strumenti e altre azioni per rimuovere o attenuare gli impedimenti.

Nuovo potere di limitare le distribuzioni (M-MDA)

L’articolo 10 bis introduce una disciplina specifica sulle distribuzioni quando un’entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale in termini prudenziali ordinari, ma non quando tale requisito è valutato insieme ai requisiti MREL. In tale situazione, il Comitato può vietare distribuzioni sul capitale di base di classe 1, pagamenti di remunerazioni variabili o benefici pensionistici discrezionali e pagamenti su strumenti AT1, fino all’ammontare massimo distribuibile collegato al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (M-MDA). L’importo è calcolato sulla base degli utili di periodo e di fine esercizio, al netto delle distribuzioni, e applicando un fattore dipendente dal quartile in cui rientra il capitale primario di classe 1 disponibile.

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili: criteri generali

L’articolo 12 riformulato attribuisce al Comitato il compito di determinare i requisiti di fondi propri e passività ammissibili soggetti a svalutazione o conversione. Il requisito deve essere monitorato in via continuativa e comunicato alle autorità nazionali di risoluzione, che ne curano l’esecuzione. Il testo precisa che il requisito si applica sia su base individuale sia su base consolidata, a seconda della struttura del gruppo e del tipo di entità interessata.

Calcolo del requisito e parametri quantitativi

L’articolo 12 bis stabilisce che il requisito sia espresso in percentuale sia dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio sia della misura dell’esposizione complessiva, in linea con l’impostazione TLAC. L’articolo 12 quinquies dettaglia i criteri per la determinazione del livello del requisito, tenendo conto di:

  • necessità di assicurare una risoluzione efficace del gruppo;
  • assorbimento delle perdite;
  • ricapitalizzazione post-risoluzione;
  • eventuali esclusioni dal bail-in;
  • dimensioni, modello di business, finanziamento e profilo di rischio;
  • impatto del dissesto sulla stabilità finanziaria.

Il regolamento prevede anche un market confidence buffer, cioè una quota aggiuntiva di ricapitalizzazione per sostenere la fiducia del mercato dopo la risoluzione, con possibilità di aggiustamento al rialzo o al ribasso da parte del Comitato.

Regime speciale per G-SII, grandi gruppi e filiazioni significative UE di G-SII non UE

Per i G-SII e per le filiazioni significative nell’Unione di G-SII di paesi terzi, gli articoli 12 sexies e 12 septies dettano una disciplina speciale, che combina i requisiti minimi del CRR con eventuali requisiti aggiuntivi fissati dal Comitato. Il requisito va rispettato a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, mentre il Comitato deve considerare la strategia di risoluzione e l’eventuale necessità di trattare separatamente filiazioni di paesi terzi. Per le entità soggette a risoluzione di gruppi con attività superiori a 100 miliardi di EUR, il livello minimo è almeno il 13,5 % del totale delle esposizioni al rischio e il 5 % della misura dell’esposizione complessiva, con possibilità di estensione a soggetti più piccoli ma sistemici.

Regole per entità non soggette a risoluzione, garanzie e deroghe

L’articolo 12 octies regola le filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione. Tali soggetti devono rispettare il requisito su base individuale e possono farlo tramite passività infragruppo ammissibili o fondi propri, purché siano rispettate condizioni stringenti in termini di subordinazione, durata, netting, assenza di clausole di rimborso anticipato e neutralità del prezzo rispetto al merito creditizio. In alternativa, il Comitato può consentire il rispetto del requisito mediante garanzia della capogruppo soggetta a risoluzione, purché la garanzia sia assistita da garanzia reale almeno per il 50 % dell’importo e non vi siano ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie.

Sono inoltre previste deroghe specifiche:

  • l’articolo 12 nonies per filiazioni nello stesso Stato membro, in presenza di assenza di ostacoli sostanziali al rapido trasferimento di fondi o al rimborso di passività;
  • l’articolo 12 decies per organismi centrali e enti creditizi affiliati permanentemente, quando esistono vigilanza comune, solidarietà patrimoniale, controllo consolidato e assenza di ostacoli al trasferimento di fondi.

Violazioni del requisito e strumenti di enforcement

L’articolo 12 undecies dispone che ogni violazione del MREL sia affrontata con una combinazione di strumenti di risoluzione e vigilanza: rimozione degli impedimenti alla risoluzione, potere di vietare distribuzioni, misure dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, intervento precoce e sanzioni amministrative previste dalla BRRD. Il Comitato o la BCE possono inoltre valutare se l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18.

Regime transitorio e scadenze

L’articolo 12 duodecies introduce un percorso graduale di adeguamento. In linea generale, il termine per la conformità ai requisiti nuovi o aggiornati è il 1o gennaio 2024, con obiettivi intermedi dal 1o gennaio 2022. Per le entità soggette a risoluzione, il livello minimo dei requisiti di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, deve essere raggiunto dal 1o gennaio 2022; in caso di bail-in o di misure equivalenti già applicate, il requisito minimo non si applica per due anni. Sono previsti ulteriori regimi transitori per entità di recente classificazione come G-SII o per entità sottoposte a strumenti di risoluzione o ai poteri di svalutazione e conversione.

Bail-in, svalutazione/conversione e uso del Fondo

Le modifiche agli articoli 20, 21 e 27 estendono e precisano la disciplina della svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili. Il potere può essere esercitato anche sulle passività ammissibili indipendentemente dall’avvio di una risoluzione, ma solo entro i limiti e le condizioni previsti. L’elenco delle esclusioni dal bail-in è aggiornato, includendo, tra l’altro, determinate passività verso infrastrutture di mercato e, in taluni casi, passività infragruppo. Se alcune passività sono escluse, il Comitato può aumentare il livello di svalutazione/conversione sulle altre passività; qualora le perdite non siano integralmente assorbite, il Fondo può intervenire per coprire le perdite residue o per ricapitalizzare l’ente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 28 dicembre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e allineamento terminologico

Inserisce o aggiorna le definizioni di "entità soggetta a risoluzione", "gruppo soggetto a risoluzione", "passività sottoponibili al bail-in", "passività ammissibili", "strumenti subordinati ammissibili", "capitale primario di classe 1" e "requisito combinato di riserva di capitale" (articolo 3, paragrafo 1). Sostituisce in più punti il riferimento alle "passività ammissibili" con quello alle "passività sottoponibili al bail-in".

Pianificazione della risoluzione di gruppo

Modifica l’articolo 8 per imporre al Comitato di individuare nelle risoluzioni di gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione, prevedendo opzioni di risoluzione, azioni da adottare e conseguenze per l’intero gruppo, per le filiazioni UE e non UE. I piani devono includere i requisiti MREL e le scadenze per il loro raggiungimento.

Valutazione della possibilità di risoluzione e rimozione degli impedimenti

Riformula l’articolo 10, imponendo la valutazione della possibilità di risoluzione a livello di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e introducendo l’obbligo per l’entità di proporre misure correttive entro due settimane in caso di impedimenti rilevanti. Il Comitato può imporre piani di ripristino, modifiche alla durata degli strumenti e misure per garantire la conformità ai requisiti MREL e al requisito combinato di riserva di capitale.

Potere di vietare talune distribuzioni (M-MDA)

Introduce l’articolo 10 bis, che consente al Comitato di vietare distribuzioni, pagamenti di remunerazione variabile/benefici pensionistici discrezionali e pagamenti su AT1 quando l’entità è inadempiente rispetto al requisito combinato di riserva di capitale se questo è considerato insieme ai requisiti di risoluzione. Il divieto opera entro il limite dell’"ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili" (M-MDA), calcolato con una formula basata sugli utili e su quartili del requisito combinato di riserva di capitale.

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili: struttura generale

Sostituisce integralmente l’articolo 12, disciplinando competenze del Comitato e delle autorità nazionali di risoluzione nel determinare, comunicare e far rispettare i requisiti MREL. Il requisito deve essere espresso sia in rapporto al totale delle esposizioni al rischio sia alla misura dell’esposizione complessiva, e deve essere determinato e riesaminato in coerenza con la strategia di risoluzione.

Calcolo, esenzioni e ammissibilità delle passività

Gli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater definiscono il metodo di calcolo del requisito, l’esenzione per specifici istituti di credito ipotecario finanziati con obbligazioni garantite e le condizioni di computabilità delle passività. Sono previste regole specifiche per strumenti di debito con componente derivata, per passività emesse da filiazioni a favore dell’entità soggetta a risoluzione e per l’utilizzo di fondi propri e passività subordinate.

Livelli minimi, subordinazione e soglie per G-SII e grandi gruppi

L’articolo 12 quinquies stabilisce i criteri sostanziali per determinare il requisito MREL, compresi assorbimento perdite, ricapitalizzazione e market confidence buffer. Prevede soglie minime del 13,5 % del totale delle passività e 5 % della misura dell’esposizione complessiva per talune entità soggette a risoluzione di gruppi con attività superiori a 100 miliardi di EUR, con facoltà di applicare tali soglie anche a gruppi più piccoli a rischio sistemico. Gli articoli 12 sexies e 12 septies introducono regole specifiche per G-SII e filiazioni significative nell’Unione di G-SII non UE, e fissano l’applicazione su base consolidata al livello del gruppo soggetto a risoluzione.

Regole per le entità non soggette a risoluzione

L’articolo 12 octies impone alle filiazioni non soggette a risoluzione requisiti individuali MREL, soddisfacibili con passività infragruppo ammissibili o fondi propri, e consente in specifici casi il soddisfacimento tramite garanzia fornita dall’entità soggetta a risoluzione con copertura reale almeno al 50 %. Gli articoli 12 nonies e 12 decies prevedono deroghe per filiazioni nello stesso Stato membro e per organismi centrali/enti affiliati permanentemente, al ricorrere di condizioni di vigilanza, solidarietà e assenza di ostacoli al trasferimento di fondi o garanzie.

Violazioni e misure correttive

L’articolo 12 undecies dispone che le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili siano trattate tramite poteri di rimozione degli impedimenti alla risoluzione, poteri dell’articolo 10 bis, misure di vigilanza prudenziale, intervento precoce e sanzioni amministrative. È prevista la consultazione tra Comitato, autorità di risoluzione e autorità competenti.

Regime transitorio

L’articolo 12 duodecies fissa periodi transitori per il raggiungimento dei nuovi requisiti: obiettivi intermedi dal 1o gennaio 2022 e conformità generale al 1o gennaio 2024, con possibilità di proroga motivata oltre il 31 gennaio 2024. Prevede inoltre regimi transitori specifici dopo l’applicazione del bail-in, di misure equivalenti o della qualifica come G-SII.

Bail-in, svalutazione/conversione e contributo del Fondo

Modifica gli articoli 20, 21 e 27 per coordinare la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili, disciplinare l’esercizio del potere su passività ammissibili anche indipendentemente dalla risoluzione, ridefinire le esclusioni dal bail-in e permettere, in caso di esclusioni, l’intervento del Fondo per coprire le perdite non assorbite o ricapitalizzare l’ente.

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