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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/834

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza e allo stesso tempo semplifica il quadro EMIR sui derivati OTC, intervenendo soprattutto su chi è tenuto alla compensazione centrale, su come funzionano le soglie di compensazione e su quando può essere sospeso l’obbligo di clearing. Riduce alcuni oneri di segnalazione, chiarisce le responsabilità tra controparti, gestione e fondi, e introduce misure per migliorare qualità, interoperabilità e accesso ai dati dei repertori di negoziazione. Inoltre, aumenta gli obblighi di trasparenza e di governance per le CCP e potenzia i poteri di vigilanza e sanzionatori dell’ESMA.

Modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) su compensazione, segnalazione dei derivati OTC, gestione del rischio, registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e regole per le CCP.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’Unione e con efficacia diretta negli Stati membri, alle controparti finanziarie e non finanziarie che concludono contratti derivati OTC, alle controparti centrali (CCP), ai repertori di dati sulle negoziazioni (trade repositories), agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai fondi di investimento alternativi (FIA), agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e, per alcuni profili, ai soggetti stabiliti in paesi terzi. Il regolamento incide sugli obblighi di compensazione e di segnalazione, sulle tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati e sulla vigilanza/registrazione dei trade repositories. Restano previste specifiche esenzioni, tra cui quelle per OICVM/FIA creati esclusivamente per piani di acquisto azioni per i dipendenti, per talune operazioni infragruppo con controparte non finanziaria e per gli schemi pensionistici entro il periodo transitorio esteso.

Regolamento (UE) 2019/834 che modifica l’EMIR

Il regolamento interviene in modo mirato sul regolamento (UE) n. 648/2012, con l’obiettivo dichiarato di rendere il quadro più proporzionato, ridurre oneri amministrativi e migliorare, senza indebolirla, la stabilità finanziaria. Le modifiche toccano i tre pilastri dell’EMIR: compensazione centrale, mitigazione del rischio per i derivati OTC non compensati e segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni, oltre alla disciplina di vigilanza e sanzionatoria sui trade repositories.

Ambito e soggetti interessati

Le nuove regole incidono su controparti finanziarie e non finanziarie che operano in derivati OTC, sulle CCP e sui repertori di dati sulle negoziazioni, con riflessi anche su OICVM, FIA ed EPAP. Il regolamento prevede alcune esclusioni selettive, in particolare per gli OICVM/FIA creati esclusivamente per servire piani di acquisto azioni per i dipendenti e per talune operazioni infragruppo in cui sia coinvolta una controparte non finanziaria.

Obbligo di compensazione: soglie, calcolo e perimetro soggettivo

L’articolo 4 e i nuovi articoli 4 bis e 10 introducono un meccanismo più articolato di verifica delle soglie di compensazione. Le controparti finanziarie e non finanziarie possono calcolare ogni 12 mesi la posizione media a fine mese dei 12 mesi precedenti; se non calcolano la posizione o se la soglia è superata, devono informare immediatamente ESMA e l’autorità competente, concludere gli accordi di compensazione entro quattro mesi e applicare il clearing alle nuove operazioni delle categorie rilevanti stipulate o novate oltre tale termine.

Per le controparti finanziarie, il superamento di una soglia in una categoria comporta in linea di principio l’estensione dell’obbligo di compensazione a tutte le categorie di derivati OTC soggette a clearing. Per le controparti non finanziarie, invece, l’obbligo è limitato alle categorie che superano la soglia, salvo il caso in cui la controparte non effettui il calcolo, nel qual caso l’obbligo si estende a tutte le categorie soggette a compensazione. In entrambi i casi, la controparte rimane obbligata fino a prova contraria, da fornire all’autorità competente.

Per OICVM e FIA il calcolo delle posizioni avviene a livello di fondo. Le società di gestione e i GEFIA che gestiscono più fondi devono poter dimostrare che il calcolo a livello di fondo non determina sottovalutazioni sistematiche né elusione dell’obbligo. Le autorità competenti devono inoltre istituire procedure di cooperazione per il calcolo effettivo a livello di gruppo.

Sospensione dell’obbligo di compensazione e collegamento con l’obbligo di negoziazione

Il nuovo articolo 6 bis disciplina una vera e propria procedura di sospensione temporanea del clearing. L’ESMA può chiedere alla Commissione la sospensione per specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo di controparte se i contratti non sono più idonei alla compensazione centrale, se una CCP cessa di offrire il servizio senza che altre CCP possano subentrare tempestivamente, oppure se la sospensione è necessaria per prevenire o fronteggiare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati.

La sospensione è adottata con atto di esecuzione, inizialmente per un massimo di tre mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi fino a un massimo complessivo di dodici mesi. Se la sospensione del clearing incide sostanzialmente anche sull’obbligo di negoziazione ex regolamento (UE) n. 600/2014, la Commissione può sospendere contestualmente tale obbligo per le medesime categorie di derivati OTC.

Servizi di compensazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie

Con l’articolo 4, paragrafo 3 bis, il legislatore impone ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione l’obbligo di offrire tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. La norma precisa che non vi è un obbligo di contrarre, ma chi offre il servizio deve adottare misure ragionevoli per prevenire e gestire i conflitti di interesse, in particolare tra unità di negoziazione e unità di compensazione.

Il regolamento autorizza la Commissione ad adottare atti delegati per precisare i criteri attraverso cui valutare se tali condizioni siano effettivamente eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, con riferimento anche a commissioni, sconti, termini contrattuali e criteri di controllo del rischio.

Segnalazione dei derivati OTC: responsabilità, esenzioni e standard tecnici

L’articolo 9 è profondamente riformato. La regola generale resta l’obbligo di segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto, ma vengono chiariti i ruoli delle controparti e dei soggetti che agiscono per loro conto. Le controparti finanziarie hanno la responsabilità giuridica esclusiva di segnalare, per conto di entrambe le parti, i contratti OTC conclusi con controparti non finanziarie non soggette a clearing, restando la controparte non finanziaria tenuta a fornire i dati che la finanziaria non possiede e responsabile della loro esattezza. La controparte non finanziaria può tuttavia scegliere di segnalare direttamente, purché lo comunichi in anticipo alla controparte finanziaria.

Sono disciplinate anche le segnalazioni relative a OICVM, FIA ed EPAP privi di personalità giuridica: in tali casi la responsabilità di segnalare e garantire l’esattezza dei dati ricade rispettivamente sulla società di gestione, sul GEFIA o sul soggetto autorizzato che gestisce l’EPAP.

È inoltre introdotta un’esenzione per i derivati infragruppo quando almeno una controparte è non finanziaria o sarebbe classificata come tale se stabilita nell’Unione, purché siano rispettate condizioni di consolidamento, controllo centralizzato del rischio e assenza di una capogruppo finanziaria. Per i contratti con soggetti di paesi terzi, la controparte non finanziaria dell’Unione può essere esonerata se il regime del paese terzo è equivalente, il soggetto terzo sarebbe finanziario se stabilito nell’Unione e la segnalazione sia effettuata a un repertorio con accesso diretto e immediato per le autorità UE.

L’ESMA, in cooperazione con il SEBC, deve elaborare norme tecniche di attuazione su dati, formati, metodi, frequenza e tempistiche di segnalazione, con riferimento almeno a LEI, ISIN e UTI, e presentare i progetti alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Tecniche di attenuazione del rischio per i derivati non compensati

L’articolo 11 viene integrato per rafforzare la vigilanza sulle procedure di gestione del rischio che comportano scambio tempestivo di adeguate garanzie reali e segregazione. Le autorità competenti devono convalidare tali procedure, e la disciplina tecnica è demandata a norme di regolamentazione che tengano conto delle esigenze di convergenza internazionale.

Il regolamento richiama anche, in particolare, la necessità di procedure speciali per i contratti a termine su tassi di cambio e gli swap in valuta regolati mediante consegna fisica, per i quali la disciplina dei margini varia in funzione del profilo di rischio e della sistemicità delle controparti.

CCP: trasparenza dei margini e tutela dei clienti segregati

L’articolo 38 obbliga le CCP a fornire ai partecipanti diretti uno strumento di simulazione dell’ulteriore margine iniziale, accessibile in condizioni di sicurezza e privo di effetti vincolanti, nonché informazioni chiare e documentate sui modelli di margine iniziale utilizzati, incluse ipotesi, limiti e funzionamento. L’intento è ridurre l’opacità e il rischio di variazioni pro-cicliche dei modelli.

L’articolo 39 chiarisce che le norme nazionali in materia di insolvenza non possono ostacolare l’operatività delle CCP rispetto alle attività e posizioni registrate nei conti di segregazione previsti dal regolamento, rafforzando così la portabilità e la protezione dei clienti.

Trade repositories: registrazione, vigilanza, dati e interoperabilità

La parte dedicata ai repertori di dati sulle negoziazioni viene significativamente rafforzata. L’articolo 56 introduce la possibilità di presentare una domanda semplificata di estensione della registrazione per i repertori già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. Gli articoli 62, 63 e 64 ampliano i poteri di indagine e ispezione dell’ESMA, incluse ispezioni in loco senza preavviso, accesso ai locali e ai registri, apposizione di sigilli e raccordo con eventuali autorizzazioni giudiziarie richieste dal diritto nazionale.

L’articolo 78 impone ai trade repositories procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra repertori, verifiche su completezza e correttezza dei dati segnalati e politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori quando richiesto o necessario. L’articolo 80 attribuisce alle controparti che non segnalano direttamente il diritto di accedere, su richiesta, ai dati trasmessi per loro conto.

L’articolo 81 amplia i soggetti che possono accedere a determinate informazioni includendo, a seguito di decisione di equivalenza, anche le autorità interessate di paesi terzi. Sono previsti standard tecnici per la pubblicazione e l’accesso ai dati, con la salvaguardia dell’anonimato delle controparti nelle informazioni pubbliche.

Sanzioni, procedimenti e costi di vigilanza

L’articolo 65 aumenta il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie per i trade repositories, rendendole più dissuasive. L’articolo 67 rafforza il diritto di difesa ma consente una procedura accelerata quando sia necessario impedire un danno grave e imminente al sistema finanziario o all’integrità dei mercati.

L’articolo 72 stabilisce che le commissioni a carico dei trade repositories devono coprire tutti i costi amministrativi ragionevoli di registrazione e vigilanza dell’ESMA, essendo proporzionate al fatturato del repertorio e al tipo di attività di registrazione e vigilanza esercitata.

Schemi pensionistici: proroga transitoria e monitoraggio

L’articolo 89 proroga fino al 18 giugno 2021 la non applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC degli schemi pensionistici che servono a ridurre i rischi di investimento direttamente connessi alla solvibilità finanziaria. È prevista anche l’applicazione retroattiva della proroga ai contratti stipulati tra il 17 agosto 2018 e il 16 giugno 2019, per ragioni di certezza del diritto.

La Commissione, con il supporto di ESMA, EBA, EIOPA e CERS, deve monitorare i progressi verso soluzioni tecniche praticabili che consentano agli schemi pensionistici di partecipare alla compensazione centrale, valutando anche l’impatto sulle strategie di investimento, sulla liquidità e sulla pro-ciclicità. È inoltre prevista la possibilità di ulteriori proroghe con atto delegato, in presenza di condizioni specifiche.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica in linea generale da tale data. Alcune disposizioni hanno però decorrenza differita: le regole su strumenti di simulazione dei margini iniziali e tutela insolvenza si applicano dal 18 dicembre 2019; le modifiche sugli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 9, paragrafi 1 bis-1 quinquies, dal 18 giugno 2020; le norme su condizioni eque dei servizi di compensazione e sulle procedure per i trade repositories dal 18 giugno 2021.

In sintesi, il regolamento mira a rendere più efficiente il regime europeo dei derivati OTC, alleggerendo alcuni obblighi per i soggetti meno sistemici, ma rafforzando al contempo trasparenza, qualità dei dati, controlli e accessibilità alla compensazione.

Disposizioni principali

Ridefinizione delle controparti finanziarie

L’articolo 2 del regolamento EMIR viene modificato per precisare che sono controparti finanziarie, tra gli altri, imprese di investimento, enti creditizi, imprese di assicurazione e riassicurazione, OICVM, EPAP, FIA e depositari centrali di titoli. Sono esclusi gli OICVM e i FIA creati esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti.

Obbligo di compensazione e soglie per controparti finanziarie e non finanziarie

Gli articoli 4, 4 bis e 10 vengono riscritti per prevedere un calcolo su base trimestrale/annuale della posizione media a fine mese sui 12 mesi precedenti. Se la soglia di compensazione è superata, la controparte deve informare ESMA e l’autorità competente, stipulare accordi di compensazione entro 4 mesi e applicare il clearing alle nuove operazioni stipulate o novate dopo tale termine. Le controparti finanziarie e non finanziarie che superano le soglie restano soggette all’obbligo fino a prova contraria; per OICVM e FIA il calcolo avviene a livello di fondo, con procedure di cooperazione tra autorità competenti a livello di gruppo.

Sospensione dell’obbligo di compensazione e possibile sospensione dell’obbligo di negoziazione

È introdotto l’articolo 6 bis, che consente all’ESMA di chiedere alla Commissione la sospensione temporanea del clearing per specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte quando non sussistano più i criteri di idoneità alla compensazione, una CCP cessi il servizio senza subentro rapido di altre CCP, oppure vi sia una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati. La sospensione è adottata con atto di esecuzione, dura inizialmente fino a 3 mesi ed è prorogabile per periodi fino a 3 mesi, con durata massima complessiva di 12 mesi. Se la sospensione incide in modo sostanziale sull’obbligo di negoziazione ex regolamento (UE) n. 600/2014, può essere sospeso anche tale obbligo per le stesse categorie di derivati OTC.

Servizi di compensazione a condizioni eque e non discriminatorie

È inserito l’articolo 4, paragrafo 3 bis: i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, devono offrire tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, pur potendo controllare i rischi connessi. Devono inoltre adottare misure per prevenire e gestire i conflitti di interesse, anche tra attività di negoziazione e di compensazione. La Commissione è delegata a precisare i criteri di valutazione di tali condizioni.

Obblighi di segnalazione dei derivati OTC e responsabilità della segnalazione

L’articolo 9 è modificato in modo esteso: le controparti e le CCP devono segnalare entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione, modifica o cessazione del contratto. Per i derivati OTC conclusi con una controparte non finanziaria non soggetta a clearing, la responsabilità principale e giuridica della segnalazione spetta alla controparte finanziaria, salva facoltà della controparte non finanziaria di segnalare direttamente se lo comunica preventivamente. Sono disciplinate anche le responsabilità di società di gestione OICVM, GEFIA ed EPAP privi di personalità giuridica. Si elimina la segnalazione per alcuni contratti infragruppo con una controparte non finanziaria e si rinvia a norme tecniche per dati, formati, metodi, frequenza e tempistiche di segnalazione, con scadenza per i progetti ESMA al 18 giugno 2020.

Miglioramento delle regole di gestione del rischio per derivati non compensati

L’articolo 11, paragrafo 15, viene modificato per includere procedure di gestione del rischio e relative procedure di vigilanza per la convalida iniziale e continuativa delle procedure che comportano scambio tempestivo di garanzie reali e segregazione. Sono previste norme tecniche specifiche, con termine per l’EBA e la cooperazione con ESMA/EIOPA per i progetti di regolamentazione al 18 giugno 2020.

Trasparenza dei margini iniziali e tutela nei conti segregati

L’articolo 38 impone alle CCP di offrire ai partecipanti diretti uno strumento di simulazione dell’ulteriore margine iniziale e di fornire informazioni chiare e documentate sui propri modelli di marginazione. L’articolo 39 chiarisce che le norme nazionali in materia di insolvenza non possono impedire alle CCP di agire secondo l’articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, per le attività e posizioni nei conti segregati di clienti.

Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

L’articolo 56 introduce la domanda di estensione della registrazione per i repertori già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365; sono previsti progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione con scadenza 18 giugno 2020. L’articolo 62 e l’articolo 63 rafforzano i poteri di indagine e ispezione dell’ESMA, compresa la possibilità di ispezioni in loco senza preavviso e con apposizione di sigilli, nel rispetto delle autorizzazioni giudiziarie richieste dal diritto nazionale. L’articolo 64 disciplina l’accesso al fascicolo e specifica che l’ESMA non impone sanzioni amministrative se è a conoscenza di una precedente sentenza penale definitiva per fatti identici o sostanzialmente analoghi.

Sanzioni e poteri sanzionatori dell’ESMA sui trade repositories

L’articolo 65 aumenta alcuni importi base delle sanzioni amministrative pecuniarie: per talune violazioni il massimale passa a EUR 200 000; per altre le sanzioni vanno da EUR 5 000 a EUR 100 000, e per le violazioni della sezione IV dell’allegato I da EUR 5 000 a EUR 10 000. L’articolo 67 rafforza il diritto di essere ascoltati, prevedendo però una procedura urgente con decisione provvisoria nei casi di rischio grave e imminente per il sistema finanziario o per l’integrità, trasparenza ed efficienza dei mercati.

Accesso ai dati, interoperabilità e trasferimenti tra repertori

L’articolo 76 bis introduce l’accesso diretto e reciproco ai dati per le autorità dei paesi terzi, subordinandolo a una decisione di esecuzione della Commissione e a condizioni di equivalenza su autorizzazione, vigilanza, segreto professionale e accesso diretto e immediato ai dati. L’articolo 78 impone ai trade repositories procedure efficaci di riconciliazione dei dati, verifica della completezza/correttezza e politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori; l’articolo 80 garantisce alle controparti non tenute a segnalare l’accesso ai dati segnalati per loro conto. L’articolo 81 aggiorna le categorie di soggetti che possono accedere a determinate informazioni e richiede norme tecniche su pubblicazione, frequenza e standard operativi.

Piani pensionistici e proroga del periodo transitorio

L’articolo 89 estende fino al 18 giugno 2021 la non applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC degli schemi pensionistici che riducono i rischi di investimento direttamente connessi alla loro solvibilità finanziaria e ai soggetti di risarcimento. La proroga ha efficacia retroattiva per i contratti stipulati tra il 17 agosto 2018 e il 16 giugno 2019. Sono previsti obblighi di monitoraggio, relazioni periodiche della Commissione e dell’ESMA e la possibilità di ulteriori proroghe tramite atto delegato.

Valutazioni successive e riesame del quadro normativo

L’articolo 85 fissa una relazione generale della Commissione entro il 18 giugno 2024. L’ESMA deve presentare relazioni specifiche entro il 17 giugno 2023 e il 18 maggio 2020 su impatti del regolamento, qualità dei dati, oneri di segnalazione, accessibilità ai servizi di compensazione e possibili allineamenti con il regolamento (UE) n. 600/2014. Sono inoltre previste relazioni ricorrenti su schemi pensionistici e possibili sviluppi su reporting e post-trade risk reduction services.

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