Regolamento (UE) 2019/818
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea un’architettura comune per rendere interoperabili i grandi sistemi informativi UE nel settore sicurezza, frontiere, asilo e migrazione. Introduce quattro componenti centrali: un portale di ricerca europeo, un servizio comune di confronto biometrico, un archivio comune di dati di identità e un rilevatore di identità multiple. Prevede inoltre regole dettagliate su qualità dei dati, accessi, registrazioni, sicurezza, tutela dei diritti fondamentali, governance tecnica e modifiche coordinate di altri regolamenti UE.
Istituisce un quadro di interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore polizia/giustizia, asilo e migrazione, mediante componenti comuni per ricerca, confronto biometrico, archivio identità e rilevazione di identità multiple.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN, nonché ai dati Europol nella misura in cui possono essere interrogati simultaneamente con tali sistemi. Riguarda le persone i cui dati personali sono trattati nei sistemi indicati e nelle banche dati Europol; disciplina inoltre l’uso delle componenti interoperabili da parte delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione abilitate, nel rispetto dei rispettivi diritti di accesso e delle norme di protezione dei dati. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dagli strumenti giuridici settoriali, dai diritti di accesso, dalle regole su Europol e dalle norme specifiche sul SIS, oltre alle discipline nazionali per l’attivazione di alcuni accessi (ad es. per l’identificazione tramite CIR).
Regolamento (UE) 2019/818: quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE
Il regolamento nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di superare la frammentazione dei grandi sistemi informativi UE in materia di frontiere, sicurezza, asilo e migrazione, migliorando l’accesso alle informazioni, la qualità dei dati e la corretta identificazione delle persone. L’impianto è costruito attorno a quattro componenti tecniche comuni, con un forte presidio di tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati.
Finalità e architettura generale
Il regolamento, insieme al regolamento (UE) 2019/817, istituisce il quadro di interoperabilità tra EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN. L’obiettivo è migliorare i controlli di frontiera, contrastare l’immigrazione illegale, sostenere la politica dei visti e l’esame delle domande di protezione internazionale, rafforzare la sicurezza interna e facilitare l’identificazione di persone ignote o resti umani non identificati.
Il quadro si fonda su quattro componenti:
- il portale di ricerca europeo (ESP);
- il servizio comune di confronto biometrico (BMS comune);
- l’archivio comune di dati di identità (CIR);
- il rilevatore di identità multiple (MID).
L’articolo 1 stabilisce inoltre che il regolamento disciplina qualità dei dati, formato universale dei messaggi (UMF), archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), nonché ruoli e responsabilità di Stati membri ed eu-LISA.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il regolamento si applica direttamente ai sistemi Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN, ai dati Europol nella misura in cui sono interrogati insieme a tali sistemi, e alle persone i cui dati personali sono trattati. In concreto, il testo coinvolge:
- le autorità degli Stati membri abilitate all’accesso ai sistemi;
- le autorità designate per finalità di prevenzione/indagine di terrorismo e reati gravi;
- Europol;
- l’unità centrale ETIAS;
- eu-LISA, che sviluppa e gestisce le componenti tecniche.
Portale di ricerca europeo (ESP)
L’ESP è pensato come interfaccia unica per interrogazioni simultanee dell’EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS, ECRIS-TCN, dei dati Europol e, se consentito, delle banche dati Interpol. Le autorità e le agenzie che lo usano possono farlo solo entro i rispettivi diritti di accesso e per le finalità previste dai singoli strumenti giuridici.
L’articolo 8 prevede profili utente basati su categorie di utenti e finalità delle interrogazioni; la Commissione deve specificarne i dettagli tecnici con atto di esecuzione. L’articolo 9 disciplina le modalità di interrogazione: l’utente avvia la ricerca con dati alfanumerici o biometrici; l’ESP interroga simultaneamente i sistemi pertinenti e restituisce solo i dati accessibili all’utente. Le interrogazioni verso Interpol devono essere configurate in modo da non rivelare informazioni al titolare della segnalazione.
L’articolo 10 impone la registrazione delle operazioni; i log sono usati solo per controlli di protezione dei dati, sicurezza e integrità e sono conservati, di regola, per un anno. L’articolo 11 prevede procedure sostitutive in caso di guasti tecnici.
Servizio comune di confronto biometrico (BMS comune)
Il BMS comune consolida i template biometrici provenienti dai sistemi interessati e permette confronti biometrici trasversali. Il regolamento insiste sul fatto che i template sono rappresentazioni matematiche e non consentono di ricostruire i dati biometrici originari.
L’articolo 13 prevede che il BMS comune conservi i template biometrici estratti dai dati biometrici ammessi dai regolamenti settoriali, separandoli logicamente per sistema di provenienza. L’inserimento è subordinato a controlli automatizzati di qualità; la Commissione deve stabilire requisiti di prestazione e modalità di monitoraggio. L’articolo 15 fissa la conservazione per il tempo in cui i dati corrispondenti restano nel CIR o nel SIS, con cancellazione automatizzata.
Archivio comune di dati di identità (CIR)
Il CIR è una banca dati comune di identità pensata per migliorare la precisione dell’identificazione e supportare il MID. Esso contiene un fascicolo individuale per ogni persona registrata nell’EES, VIS, ETIAS, Eurodac o ECRIS-TCN, con i dati essenziali di identità, i dati del documento di viaggio ove disponibili e i riferimenti ai sistemi di origine.
L’articolo 18 elenca i dati conservati; l’articolo 19 disciplina aggiornamenti automatici quando cambiano i dati nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, e l’aggancio di nuovi dati in presenza di collegamenti nel MID. L’articolo 23 stabilisce che il fascicolo è conservato solo per il tempo in cui i corrispondenti dati restano in almeno uno dei sistemi sottostanti.
L’accesso al CIR è rigorosamente tipizzato:
- per l’identificazione, in casi tassativi, da parte di autorità di polizia (articolo 20);
- per il supporto alla verifica manuale delle identità diverse e alla gestione dei collegamenti nel MID (articolo 21);
- per finalità di prevenzione, accertamento o indagine di terrorismo e reati gravi, con meccanismo di verifica “match/no match” rispetto all’Eurodac e successiva richiesta di accesso integrale secondo gli strumenti settoriali (articolo 22).
L’articolo 24 regola le registrazioni, prevedendo anche verifiche periodiche delle autorità di controllo sui trattamenti effettuati ai fini dell’articolo 22.
Rilevatore di identità multiple (MID)
Il MID serve a individuare casi in cui una stessa persona risulta registrata con identità diverse in più sistemi. Contiene fascicoli di conferma dell’identità con collegamenti tra dati dei sistemi inclusi nel CIR e del SIS.
La procedura si attiva quando vengono create o aggiornate segnalazioni nel SIS o dati nell’ECRIS-TCN. Se sono presenti dati biometrici, si usa anche il BMS comune; in ogni caso, si utilizzano anche confronti alfanumerici e dei documenti di viaggio (articolo 27). Quando emergono corrispondenze, il collegamento può essere:
- bianco, se i dati risultano riferibili alla stessa persona in modo giustificato o con identità simili;
- verde, se la verifica manuale conclude che i dati riguardano persone diverse;
- giallo, se è necessario un esame manuale perché le identità non sono chiaramente simili;
- rosso, se vi è uso ingiustificato di identità diverse o di identità altrui.
Gli articoli 29-33 dettagliano le autorità competenti alla verifica manuale, gli effetti dei diversi collegamenti e gli obblighi di informazione all’interessato nei casi di collegamento rosso o bianco. L’articolo 34 definisce il contenuto del fascicolo di conferma dell’identità; l’articolo 35 ne limita la conservazione al periodo in cui i dati collegati restano presenti in almeno due sistemi.
Qualità dei dati, UMF e CRRS
L’articolo 37 attribuisce a eu-LISA il compito di istituire controlli automatizzati di qualità, indicatori comuni e norme minime di qualità per i dati del SIS, Eurodac, ECRIS-TCN, BMS comune e CIR. Solo i dati conformi possono essere inseriti. La Commissione deve valutare annualmente l’attuazione e può formulare raccomandazioni; gli Stati membri devono adottare piani d’azione correttivi.
L’articolo 38 istituisce l’UMF come standard per lo scambio strutturato di informazioni transfrontaliere nel settore giustizia e affari interni.
L’articolo 39 crea il CRRS, archivio centrale di relazioni e statistiche, con dati solo anonimizzati, gestito da eu-LISA, utile per analisi strategiche, operative e di qualità dei dati.
Protezione dei dati, sicurezza e rimedi
Il capo VII definisce con attenzione il quadro privacy. Il regolamento richiama il GDPR, la direttiva (UE) 2016/680 e il regolamento (UE) 2018/1725 a seconda del soggetto che tratta i dati e della finalità del trattamento. Sono stabilite misure di sicurezza dettagliate, obblighi di logging, procedure per incidenti di sicurezza, verifiche interne e audit periodici delle autorità nazionali e del Garante europeo della protezione dei dati.
Gli articoli 47 e 48 riconoscono agli interessati il diritto di informazione e di esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione, con termini procedurali specifici: risposta entro 45 giorni, prorogabili di 15; per le richieste che coinvolgono la verifica manuale, l’autorità competente deve essere contattata entro 7 giorni e rispondere entro 30 giorni, prorogabili di 15.
L’articolo 49 istituisce un portale web per agevolare l’esercizio dei diritti e l’individuazione dell’autorità competente nei casi di collegamento rosso.
Ruoli e responsabilità operative
Eu-LISA è il soggetto tecnico centrale: sviluppa, ospita e gestisce ESP, BMS comune, CIR, MID e CRRS, applicando misure di sicurezza, continuità operativa e ripristino, e senza accesso ai dati personali trattati attraverso ESP, BMS comune, CIR o MID, salvo i casi previsti dall’articolo 62. Gli Stati membri devono integrare le infrastrutture nazionali, garantire le connessioni e adottare le misure legislative nazionali richieste, in particolare per l’accesso al CIR ai fini di identificazione. Europol ha obblighi specifici per i propri accessi e per l’interfaccia QUEST.
Modifiche a regolamenti collegati
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/1726 su eu-LISA, il regolamento (UE) 2018/1862 sul SIS e il regolamento (UE) 2019/816 su ECRIS-TCN. Le modifiche servono a recepire l’interoperabilità nei testi settoriali, a introdurre ESP, BMS comune, CIR e MID nelle definizioni e nelle regole tecniche, a prevedere la consultazione del SIS via ESP e a inserire nel CIR i dati essenziali di ECRIS-TCN per una corretta identificazione.
Entrata in vigore, periodi transitori e oneri finanziari
L’articolo 75 dispone l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma l’applicazione delle singole componenti è differita alle date fissate dalla Commissione. Sono previsti periodi transitori, in particolare per l’ESP e per il MID, e un regime di avvio graduale subordinato a collaudi e atti di esecuzione.
Sul piano finanziario, l’articolo 66 prevede che i costi di istituzione e funzionamento di ESP, BMS comune, CIR e MID gravino sul bilancio dell’Unione. È inoltre mobilitato un importo di 32 077 000 EUR dalla dotazione del regolamento (UE) n. 515/2014, con assegnazioni specifiche a eu-LISA, Europol e CEPOL.
Disposizioni principali
Oggetto, obiettivi e ambito soggettivo/oggettivo
L’articolo 1 istituisce, insieme al regolamento (UE) 2019/817, il quadro di interoperabilità tra EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN. L’articolo 2 elenca gli obiettivi: maggiore efficacia dei controlli alle frontiere esterne, contrasto dell’immigrazione illegale, rafforzamento della sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, migliore politica visti, supporto all’asilo, prevenzione/indagine del terrorismo e dei reati gravi, nonché identificazione di persone ignote o resti umani non identificati. L’articolo 3 delimita l’ambito ai sistemi Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN, ai dati Europol per la consultazione simultanea e alle persone interessate da tali trattamenti.
Principi di non discriminazione e diritti fondamentali
L’articolo 5 impone che il trattamento non comporti discriminazioni fondate su sesso, razza, origine, religione, opinioni, età, orientamento sessuale e altre categorie protette. Il regolamento afferma il rispetto della dignità umana, della vita privata e della protezione dei dati, con particolare attenzione a minori, anziani, persone con disabilità e richiedenti protezione internazionale; l’interesse superiore del minore è preminente.
Portale di ricerca europeo (ESP)
Gli articoli 6-11 istituiscono l’ESP per consentire accesso rapido, continuo, efficace e controllato ai sistemi UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol. L’ESP è composto da infrastruttura centrale, canale sicuro con Stati membri e agenzie e infrastruttura sicura verso i sistemi collegati. Gli articoli 7-9 disciplinano chi può usarlo, i profili utente, le modalità di interrogazione con dati alfanumerici o biometrici e l’obbligo di restituire solo le informazioni accessibili secondo il diritto applicabile, senza rivelare dati non accessibili. L’articolo 10 prevede registrazioni conservate da eu-LISA e dagli Stati membri/agenzie, cancellate di regola dopo un anno. L’articolo 11 disciplina le procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica.
Servizio comune di confronto biometrico (BMS comune)
Gli articoli 12-16 istituiscono il BMS comune, destinato a sostenere CIR, MID e gli obiettivi di EES, VIS, Eurodac, SIS ed ECRIS-TCN. Conserva template biometrici ricavati dai dati biometrici ammessi, separati logicamente per sistema di provenienza, e li usa per confronti trasversali. Sono previsti controlli automatizzati di qualità prima dell’inserimento, requisiti di prestazione definiti dalla Commissione, periodo di conservazione pari a quello dei dati biometrici nel CIR o nel SIS e cancellazione automatizzata. L’articolo 16 disciplina le registrazioni di trattamento e il loro uso esclusivo per monitoraggio, sicurezza e protezione dei dati.
Archivio comune di dati di identità (CIR)
Gli articoli 17-24 istituiscono il CIR, con fascicolo individuale per ogni persona registrata nell’EES, VIS, ETIAS, Eurodac o ECRIS-TCN, per agevolare la corretta identificazione e supportare MID e accessi per finalità di contrasto al terrorismo e ai reati gravi. Il CIR conserva dati di identità, documenti di viaggio e riferimenti ai sistemi di provenienza, con separazione logica e cancellazione automatica quando i dati corrispondenti cessano di esistere nei sistemi sottostanti. L’articolo 20 consente, in casi tassativi, l’accesso per identificazione da parte di autorità di polizia; l’articolo 21 disciplina l’accesso per individuazione di identità multiple; l’articolo 22 consente alle autorità designate e a Europol una consultazione “match/no match” rispetto all’Eurodac per fini di terrorismo e reati gravi, seguita eventualmente da richiesta di accesso integrale secondo gli strumenti settoriali. L’articolo 24 prevede registrazioni e verifiche periodiche da parte delle autorità di controllo.
Rilevatore di identità multiple (MID)
Gli articoli 25-36 istituiscono il MID, che crea e conserva fascicoli di conferma dell’identità contenenti collegamenti tra dati dei sistemi inclusi nel CIR e dati del SIS. Il MID serve a rilevare identità multiple e a contrastare la frode identitaria. Le disposizioni distinguono quattro tipi di collegamento: giallo, verde, rosso e bianco, con conseguenti effetti in termini di verifica manuale, informazione all’interessato, accesso delle autorità e possibilità di rettifica/cancellazione. L’articolo 29 attribuisce la verifica manuale all’ufficio SIRENE o all’autorità centrale dello Stato membro di condanna, con regole particolari per alcune segnalazioni SIS. L’articolo 34 definisce il contenuto del fascicolo di conferma dell’identità; l’articolo 35 fissa la conservazione fino a quando i dati collegati restano in almeno due sistemi; l’articolo 36 disciplina le registrazioni.
Qualità dei dati, UMF e CRRS
L’articolo 37 obbliga eu-LISA a istituire procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per SIS, Eurodac, ECRIS-TCN, BMS comune e CIR, con indicatori comuni e norme minime di qualità; solo i dati conformi possono essere inseriti. L’articolo 38 istituisce lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) per lo scambio strutturato di informazioni. L’articolo 39 crea un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), contenente solo dati anonimizzati per supportare analisi strategiche, operative e di qualità dei dati.
Protezione dei dati, sicurezza e responsabilità
Gli articoli 40-53 ripartiscono ruoli di titolarità e contitolarità/responsabilità del trattamento tra Stati membri, Europol, Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, unità centrale ETIAS ed eu-LISA, con eu-LISA quale responsabile del trattamento per BMS comune, CIR e MID. Sono previste misure di sicurezza dettagliate, gestione degli incidenti, verifica interna, sanzioni nazionali per uso improprio dei dati, diritto al risarcimento per trattamenti illeciti o atti incompatibili, diritto di informazione, diritto di accesso/rettifica/cancellazione/limitazione, portale web per l’esercizio dei diritti, divieto generale di trasferire i dati a paesi terzi/organizzazioni/soggetti privati salvo i casi espressamente previsti e controlli delle autorità nazionali ed europee di protezione dati.
Ruoli di eu-LISA, Stati membri, Europol e unità centrale ETIAS
Gli articoli 54-58 disciplinano responsabilità tecniche e operative: eu-LISA sviluppa, ospita e gestisce le componenti; gli Stati membri garantiscono connessione, integrazione nazionale, liste del personale autorizzato, misure legislative nazionali per accessi al CIR e verifica manuale; Europol gestisce accessi e interfacce per i dati Europol; l’unità centrale ETIAS assume compiti specifici in materia di verifica manuale e rilevazione di identità multiple nella fase transitoria.
Modifiche a eu-LISA, SIS ed ECRIS-TCN
Gli articoli 59-61 modificano il regolamento (UE) 2018/1726, il regolamento (UE) 2018/1862 e il regolamento (UE) 2019/816 per allineare i rispettivi sistemi all’interoperabilità. In particolare, aggiornano i compiti di eu-LISA, introducono riferimenti a ESP, BMS comune, CIR e MID, consentono l’uso del SIS tramite ESP e la trasmissione sicura dei dati, riconoscono il ruolo degli uffici SIRENE nella verifica manuale, e inseriscono nel CIR dati essenziali dell’ECRIS-TCN per la corretta identificazione delle persone.
Comunicazione, periodi transitori, entrata in funzione e finanza
Gli articoli 62-68 prevedono accessi limitati per statistiche e analisi, periodi transitori per l’ESP e per il MID, e l’entrata in funzione separata delle componenti mediante atti di esecuzione della Commissione dopo collaudi e convalide tecniche/giuridiche. L’articolo 66 disciplina il finanziamento: costi dell’UE per istituzione e funzionamento delle componenti, mobilitazione di 32 077 000 EUR dalla dotazione di cui al regolamento (UE) n. 515/2014, di cui 22 861 000 EUR a eu-LISA, 9 072 000 EUR a Europol e 144 000 EUR a CEPOL. L’articolo 67 prevede comunicazioni delle autorità competenti e pubblicazione di elenchi consolidati.
Deleghe, comitologia, formazione, manuale pratico, monitoraggio e valutazione
Gli articoli 69-74 disciplinano atti delegati e di esecuzione, comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, gruppo consultivo sull’interoperabilità, formazione tecnica e operativa, manuale pratico della Commissione, e un articolato sistema di monitoraggio e valutazione periodica. Sono previste relazioni semestrali sullo sviluppo, relazioni quadriennali sul funzionamento tecnico, valutazioni della Commissione sull’impatto sui diritti fondamentali, sulla sicurezza, sull’uso del CIR e sulla consultazione delle banche dati Interpol, nonché relazioni annuali sull’accesso al CIR a fini di terrorismo e reati gravi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 75 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con applicazione differita delle singole componenti alla data fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 68. Alcune disposizioni si applicano già dall’11 giugno 2019; per l’Eurodac l’applicazione segue la data di applicabilità della rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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