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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza di sgombero n. 65 del 26 febbraio 2025, notificata a mezzo PEC, a firma del Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli, con la quale è stato ordinato lo sgombero, entro giorni 30 dalla notifica, dell’area demaniale marittima ed il ripristino dello stato dei luoghi per il ritenuto utilizzo difforme della concessione suppletiva n. 441/2017; - dei processi verbali di accertamento e contestazione d’infrazione amministrativa n. 04/2024 Serie 9604/A e n. 07/2024 Serie 602/B della Capitaneria di Porto di Gallipoli, con i quali è stato contestato il presunto utilizzo difforme della Concessione Suppletiva n. 441/2017, ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere; - della nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli, di estremi ignoti, acquisita al protocollo comunale n. 0073982 del 6.11.2024, richiamata nell’ordine di sgombero, ma non allegata né resa disponibile, ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e incompatibile con le richieste fatte valere.

Giustizia amministrativa202500477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un’area demaniale marittima oggetto di concessione suppletiva, nonché verbali della Capitaneria di Porto e nota istruttoria presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare e di una concessione suppletiva per l’ampliamento dell’area occupata, ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero adottata in relazione al ritenuto uso difforme dell’area. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, violazione degli artt. 36 e seguenti del codice della navigazione e dell’art. 24 del regolamento di esecuzione, difetto di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, sviamento, violazione dell’affidamento, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché irragionevolezza e illogicità. In particolare, ha contestato che l’ordinanza fosse fondata su atti della Capitaneria non allegati né resi disponibili, che non individuasse con precisione i beni da rimuovere e che il Comune avesse recepito acriticamente gli accertamenti senza autonoma valutazione. Ha inoltre lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e sostenuto che la VIncA posta a fondamento delle contestazioni vietasse soltanto l’ampliamento o la realizzazione di nuove strutture e infrastrutture, non anche il collocamento nell’area di attrezzature funzionali all’attività balneare. La Capitaneria ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere adottato soltanto atti istruttori.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Capitaneria, ritenendo che gli atti istruttori, pur non essendo provvedimenti finali, fossero direttamente rilevanti perché posti a fondamento dell’ordinanza comunale e specificamente impugnati. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure relative a motivazione, istruttoria e individuazione dell’oggetto dell’ordine: l’ordinanza riportava testualmente i passaggi rilevanti dei verbali, era legittimamente motivata per relationem ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990, esponeva le ragioni di fatto e di diritto dell’intervento e individuava i beni da rimuovere mediante il richiamo a elenchi dettagliati contenuti nei verbali. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio, poiché l’amministrazione aveva esercitato un potere vincolato di autotutela demaniale. Il ricorso è stato invece accolto parzialmente nel merito. Il TAR ha interpretato la concessione suppletiva come funzionalmente collegata alla concessione originaria per stabilimento balneare e ha escluso che la VIncA vietasse lo svolgimento dell’attività balneare nell’area. Di conseguenza, ha annullato l’ordine di sgombero relativo alle attrezzature direttamente funzionali alla balneazione, quali ombrelloni, sdraio utilizzabili, divanetti, tavolini e lettini, nonché alle fioriere e alle strutture lignee adibite a ombreggiamento, ritenute beni impiegati nel normale esercizio dello stabilimento e non nuove opere edilizie. Ha invece confermato l’ordine di rimozione delle 56 sdraio accatastate lungo il confine, poiché la VIncA vietava il deposito di qualsiasi tipo di materiale nell’area, senza distinguere in base alla funzione delle attrezzature. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la motivazione per relationem; il provvedimento è legittimamente motivato quando richiama e riporta in modo sufficiente gli elementi essenziali degli atti istruttori posti a fondamento della decisione.

  • art. 7 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La mancata comunicazione di avvio non ha determinato l’illegittimità dell’ordinanza, poiché il Comune ha esercitato un potere vincolato di autotutela demaniale.

  • art. 1164 cod. nav.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato quale base della contestazione amministrativa relativa all’uso difforme dell’area demaniale marittima.

  • art. 24 reg. cod. nav.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato in relazione alla violazione delle prescrizioni della concessione e della VIncA.

  • artt. 36 e seguenti cod. nav.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della concessione demaniale marittima e del suo ampliamento.

Massime di principio

  • Gli atti istruttori o tecnici adottati da un’amministrazione diversa da quella competente ad adottare il provvedimento finale possono essere autonomamente rilevanti ai fini della legittimazione passiva quando siano posti a diretto fondamento dell’atto finale e siano specificamente contestati dal destinatario.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento finale riporta o rende conoscibili gli elementi essenziali degli atti richiamati e consente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; non è necessario che l’amministrazione procedente rielabori autonomamente ogni risultanza di un verbale istruttorio, se ne condivide gli esiti e li recepisce in modo intellegibile.
  • Una concessione suppletiva rilasciata per ampliare l’area destinata a uno stabilimento balneare deve essere interpretata funzionalmente in collegamento con la concessione originaria, sicché le prescrizioni ambientali che vietano l’ampliamento o la realizzazione di nuove strutture non possono essere interpretate, in assenza di un espresso divieto, come preclusione allo svolgimento dell’attività balneare e all’impiego delle ordinarie attrezzature funzionali a tale attività.
  • Il divieto ambientale di deposito di qualsiasi tipo di materiale nell’area demaniale ha portata generalizzata e impedisce anche l’accatastamento di attrezzature utilizzate per l’attività balneare, quando siano lasciate nell’area come materiali depositati anziché impiegate direttamente secondo la destinazione assentita.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAree protette, fauna e floraMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoEccesso di potere

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