Cassazione Penale, Sentenza n. 38204/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso il mancato riconoscimento, in sede di esecuzione, della rideterminazione in melius della pena detentiva applicata a Buccino in ragione della declaratoria di incostituzionalità intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 sulle modifiche introdotte dalla legge 21/02/2006 n.49 all'art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309 (regime sanzionatorio per le cosiddette droghe leggere). Il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione ha omesso di rivalutare la commisurazione della pena alla luce della cornice edittale ripristinata dalla Corte costituzionale, chiedendo la rideterminazione ai sensi dell'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'erronea valutazione della Corte di appello di Napoli. Ha ritenuto che, per le sentenze irrevocabili pronunciate nella vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale (sentenza Corte cost. n.32/2014), il giudice dell'esecuzione è tenuto, ove sia promosso l'incidente ex art. 666 c.p.p. e la pena non sia stata interamente espiata, a procedere alla rideterminazione della pena applicando la normativa piu favorevole risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale e utilizzando i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. (senza calcoli matematici o automatismi). Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio di rideterminazione. In particolare, la Corte ha ritenuto che la pena originariamente inflitta a Buccino (2 anni e 4 mesi di reclusione e 4.500 euro di multa), determinata secondo la cornice piu severa poi dichiarata incostituzionale, debba essere rideterminata alla luce del ripristino del previgente quadro sanzionatorio per le c.d. "droghe leggere".
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 5)
Norma incriminatrice il cui regime sanzionatorio è stato alterato da interventi legislativi e dalla declaratoria di incostituzionalità. La Corte ha ritenuto che, a seguito della sentenza Corte cost. n.32/2014, per i fatti commessi nella vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale il giudice dell'esecuzione debba rideterminare la pena secondo la normativa risultante dalla declaratoria.
legge 21 febbraio 2006 n.49
Ha uniformato le pene per tutte le tipologie di stupefacenti (inquadrando anche le 'droghe leggere' in una cornice piu severa). Tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n.32/2014 con effetti di reviviscenza del previgente testo.
sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
Declaratoria di illegittimità delle norme introdotte dalla legge 21/02/2006 n.49 che ha determinato il ripristino ex tunc del previgente quadro edittale piu favorevole per le c.d. droghe leggere, con conseguenze sulla legittimità delle pene comminate in precedenza.
art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953 n. 87
«Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali»
Principio che consente, dopo declaratoria di incostituzionalità, la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della sentenza irrevocabile; la Corte di Cassazione applica questo principio come fondamento della rideterminazione della pena in sede esecutiva.
art. 666 cod. proc. pen.
Prevede l'incidente di esecuzione utilizzabile per far valere la modificazione della legittimità della pena successiva all'irrevocabilità della sentenza; strumento procedurale indicato per promuovere la rideterminazione della pena.
art. 4, secondo comma, cod. pen.
Regola le successioni di leggi penali nel tempo e l'applicazione della disposizione più favorevole. La Corte ricorda che le successive modifiche legislative possono condurre a fenomeni di successione temporale ma non ostano, nel caso in cui la sentenza si sia formata nella vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale, alla rideterminazione in melius conseguente alla reviviscenza del previgente testo.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena (principi di adeguatezza e proporzionalità, parametri per la determinazione della pena giusta). Il giudice dell'esecuzione deve utilizzare questi criteri nella rideterminazione, tenendo conto sia della nuova cornice edittale sia delle valutazioni già svolte dal giudice della cognizione.
d.l. 23 dicembre 2013 n.146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n.10; d.l. 20 marzo 2014 n.36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n.79
Interventi normativi successivi che hanno nuovamente modificato la cornice edittale per i fatti di lieve entità. La Corte osserva che tali modifiche costituiscono fenomeni di successione di leggi penali nel tempo e non possono impedire, ove rilevante, la rideterminazione conseguente alla declaratoria di incostituzionalità se la condanna si è formata nella vigenza della norma poi annullata.
Massime di principio
- Se una norma penale applicata in sentenza irrevocabile viene poi dichiarata incostituzionale, il condannato può promuovere un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. per ottenere la rideterminazione della pena sulla base della normativa risultante dalla declaratoria (applicazione dell'art. 30 l.87/1953).
- La rideterminazione non si ottiene mediante calcoli matematico-proporzionali automatizzati: il giudice dell'esecuzione deve usare i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., valutando la nuova cornice edittale e le valutazioni già compiute dal giudice di merito.
- Le successive modifiche legislative favorevoli (successione di leggi penali) non trovano applicazione ai fini della rideterminazione quando la sentenza di condanna è stata pronunciata in epoca anteriore a tali modifiche e si sia formata nella vigenza della disposizione poi dichiarata incostituzionale; in tal caso prevale la reviviscenza del previgente testo per effetto della declaratoria costituzionale.
- La illegittimità della pena deriva dall'oggettiva divergenza tra la cornice edittale vigente al momento della sentenza e quella ripristinata dalla Corte costituzionale; pertanto anche una pena materialmente contenuta nei limiti della norma antecedente alla novella 'più severa' può risultare illegittima se è stata commisurata sulla base della cornice poi annullata.
- Procedura pratica: promuovere l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., documentare che la sentenza è irrevocabile e che la pena non è stata interamente espiata, richiedere la rideterminazione motivando il riferimento agli artt. 132-133 cod. pen. e alla sentenza della Corte costituzionale rilevante.
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