Cassazione Penale, Ordinanza n. 32089/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 25/06/2024. L'unico motivo, secondo la Corte di cassazione, era connotato da assoluta genericità: riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo compiuto e non illogico, valorizzando la funzione di intermediazione nel flusso del 'pretium sceleris' e la consapevolezza, o quantomeno l'accettazione, di rendere più difficoltoso il rintraccio e il recupero del denaro.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
art. 591, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del ricorso determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre in modo pedissequo le censure già formulate in appello.
- Un motivo di ricorso meramente ripetitivo e apparente, privo di confronto con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione compiuta e non illogica, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del fatto o della prova senza indicare vizi effettivi della decisione.
Come è indicizzato
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