Cassazione Civile, Ordinanza n. 37760/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto l'usucapione della servitù di passaggio. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00 oltre accessori, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due proprietari di un fondo hanno proposto azione negatoria servitutis per far accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio bene. Il convenuto ha resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione della servitù. Il giudice di primo grado ha rigettato l'azione negatoria e accolto la riconvenzionale; la corte territoriale ha confermato, rilevando che l'eventuale interclusione del fondo servente/dominante non impedisce l'usucapione della servitù di transito quando non si tratti di servitù coattiva già costituita per convenzione o sentenza. Con l'unico motivo di ricorso i proprietari hanno denunciato violazione dell'art. 1032 c.c., sostenendo che, trattandosi di servitù coattiva di passaggio dovuta all'interclusione del fondo, la stessa non sarebbe usucapibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata e perché l'accertamento dei presupposti fattuali dell'usucapione non era sindacabile in sede di legittimità e comunque non era stato specificamente censurato.
Norme richiamate
art. 1032 c.c.
La norma è richiamata per escludere che la disciplina della servitù coattiva di passaggio impedisca, di per sé, l'usucapione del diritto quando non risulti già costituita coattivamente per convenzione o per pronuncia giudiziale.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono offerte ragioni per mutare orientamento.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata la proposta del relatore di decisione in camera di consiglio per manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene affermata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di servitù di passaggio, l'interclusione del fondo non osta all'usucapione del relativo diritto quando non risulti già costituita una servitù coattiva per convenzione o per pronuncia giudiziale.
- La qualificazione della servitù come coattiva non esclude automaticamente la possibilità di un acquisto a titolo originario per usucapione, se nel caso concreto non sia stata in precedenza costituita secondo i modi propri della servitù coattiva.
- In sede di legittimità non è censurabile, se non nei limiti dei vizi dedotti in modo specifico, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla protrazione nel tempo dell'attività materiale idonea a integrare l'usucapione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una questione di diritto già decisa in modo conforme alla giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti seri per un mutamento dell'orientamento.
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