Ordinanza n. 729/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato derivante da sentenze del giudice del lavoro, già accertata con sentenza del TAR in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione delle sentenze del Tribunale di Paola, Sezione lavoro, e della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione lavoro, concernenti il pagamento di somme, detratto quanto già corrisposto. Il TAR, con precedente sentenza, aveva dichiarato l’obbligo della Comunità Montana, nella persona del Commissario straordinario per la liquidazione delle Comunità montane calabresi, di conformarsi integralmente al giudicato e aveva nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il dirigente generale regionale competente aveva delegato le funzioni a un funzionario, che si era insediato. Il commissario aveva poi riferito di non poter dare corretta esecuzione al giudicato poiché il quinto esperimento d’asta per la vendita di immobili era andato deserto e l’ufficio liquidatore non disponeva di entrate certe per contrarre mutui o prestiti. A seguito di una precedente ordinanza istruttoria, il TAR aveva ordinato di verificare la stima e la vendita del patrimonio immobiliare, di considerare forme alternative di reperimento delle risorse o di valutare una transazione. Non essendo pervenuta la relazione richiesta neppure dopo una seconda ordinanza collegiale, la ricorrente ha chiesto l’adozione di misure coattive per l’esecuzione del giudicato, anche mediante vendita coattiva del patrimonio o sostituzione del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza con una nuova pronuncia di merito, ma ha disposto ulteriori incombenti istruttori. Rilevata l’assenza della relazione del commissario ad acta sull’attività svolta in esecuzione della precedente ordinanza, ha stabilito che la presente ordinanza sia notificata presso l’indirizzo PEC del Dipartimento regionale competente, a nome del dirigente generale, affinché questi valuti se richiamare nuovamente il funzionario già delegato all’adempimento, provvedere direttamente oppure nominare un nuovo funzionario delegato. È stata fissata una successiva camera di consiglio per il 2 ottobre 2026, al fine di verificare l’esito dell’attività del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta non adempie agli incombenti disposti dal giudice, il giudice dell’esecuzione può ordinare ulteriori attività di verifica e coinvolgere direttamente il dirigente dell’ufficio cui il commissario appartiene, anche invitandolo a confermare, rinnovare o sostituire la delega conferita.
- La fissazione di una nuova camera di consiglio costituisce uno strumento di controllo dell’attività commissariale e consente al giudice dell’ottemperanza di verificare periodicamente l’effettivo progresso delle attività necessarie all’esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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