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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/164

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/164 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappellacci di zucca ferraresi (IGP)]

Normativa europea32016R0164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Cappellacci di zucca ferraresi" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dall'Italia e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto individua anche la classificazione del prodotto nella classe 2.5, pasta alimentare, e stabilisce l'entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Cappellacci di zucca ferraresi" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Cappellacci di zucca ferraresi" e, quindi, al relativo prodotto agroalimentare classificato come pasta alimentare. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile; la registrazione riguarda la protezione della denominazione nel quadro dei regimi di qualità UE. Non emergono esclusioni specifiche nel testo, trattandosi di un atto di iscrizione a seguito dell'assenza di opposizioni.

Registrazione della denominazione "Cappellacci di zucca ferraresi" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/164 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Cappellacci di zucca ferraresi" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'iscrizione avviene nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama, in particolare, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere registrata.

Oggetto della protezione e classificazione del prodotto

L'articolo 1 stabilisce che "Cappellacci di zucca ferraresi" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 2.5, cioè "Pasta alimentare", secondo la classificazione di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'ordinamento interno quanto alla tutela della denominazione registrata.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

La denominazione "Cappellacci di zucca ferraresi" è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 2.5 "Pasta alimentare" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda presentata dall'Italia era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentaripasta alimentare

Testo integrale

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