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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/116

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/116 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per singoli codici NC e paesi terzi di origine, secondo il meccanismo previsto dalla normativa UE di settore. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, classificati secondo i codici NC specificati, con riferimento ai paesi terzi di origine elencati. I valori si usano ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/116 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una fissazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili.

Base normativa e contesto

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità di applicazione per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono determinati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e riguardano i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato tramite codici NC. I valori sono differenziati in funzione del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice 'ZZ' indica 'altre origini'.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento per la concreta individuazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i corrispondenti valori in EUR/100 kg e i relativi paesi terzi di provenienza, tra cui, a titolo esemplificativo, IL, MA, TN, TR, EG, JM, CL, US, CN, ZA e altri.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per la disciplina del prezzo di entrata delle merci indicate.

Disposizioni principali

Base giuridica e criterio di determinazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per specifici paesi terzi o per il codice 'ZZ' ('altre origini').

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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