Regolamento (UE) 2016/115
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi che era stato accettato nei confronti del gruppo Trina Solar nell'ambito delle misure antidumping e compensative sulle importazioni di moduli fotovoltaici cinesi. La revoca deriva dalla notifica della volontà del produttore esportatore di ritirarsi dall'impegno, consentita dalle condizioni pattuite. Conseguentemente, dal giorno di entrata in vigore del regolamento si applicano automaticamente ai prodotti Trina Solar i dazi antidumping e compensativo definitivi già istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013.
Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per il gruppo Trina Solar nell'ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni sui moduli fotovoltaici cinesi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, limitatamente al prodotto oggetto dell'impegno classificato ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) fabbricato dalle società del gruppo Trina Solar indicate nell'articolo 1 e contraddistinte dal codice addizionale TARIC B791. Non incide sugli altri produttori esportatori elencati nell'allegato, per i quali l'accettazione dell'impegno resta ferma. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Revoca dell'accettazione dell'impegno per Trina Solar sui moduli fotovoltaici cinesi
Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni adottate dall'Unione nei confronti delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama il sistema di misure già in vigore e la successiva accettazione di un impegno sui prezzi per diversi produttori esportatori, tra cui il gruppo Trina Solar, coordinato dalla CCCME per ragioni di praticità amministrativa.
Contesto normativo e misure antecedenti
La vicenda si colloca dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio con il regolamento (UE) n. 513/2013, l'accettazione dell'impegno sui prezzi con la decisione 2013/423/UE e le modifiche tecniche introdotte dal regolamento (UE) n. 748/2013. Successivamente, con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013, sono stati istituiti rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo sui prodotti in questione. La decisione di esecuzione 2013/707/UE ha poi confermato l'accettazione dell'impegno modificato per il periodo di applicazione delle misure definitive, includendo il gruppo Trina Solar tra i soggetti aderenti.
Oggetto dell'impegno e facoltà di recesso
Il regolamento precisa che l'impegno riguardava il prodotto oggetto dell'impegno, ossia moduli e celle originari o provenienti dalla RPC classificati ai codici NC ex 8541 40 90 e ai corrispondenti codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039, fabbricati dai produttori esportatori interessati. Le condizioni dell'impegno prevedevano espressamente la possibilità, per ciascun produttore esportatore, di revocare spontaneamente il proprio impegno in qualsiasi momento durante il periodo di validità. Nel dicembre 2015 Trina Solar ha esercitato tale facoltà, notificando alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.
Revoca dell'accettazione e conseguenze tariffarie
Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché in coerenza con le condizioni dell'impegno, la Commissione ha disposto la revoca dell'accettazione dell'impegno per le società del gruppo Trina Solar elencate all'articolo 1, unitamente alle loro collegate nell'Unione europea, identificate dal codice addizionale TARIC B791. La conseguenza immediata è che i dazi antidumping e compensativo definitivi già istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni nella UE del prodotto in questione fabbricato da Trina Solar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Portata soggettiva della revoca
La revoca riguarda esclusivamente il gruppo Trina Solar indicato nell'articolo 1: Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd., Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd., Changzhou Youze Technology Co. Ltd., Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd. e Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd., insieme alle società collegate nell'Unione. L'allegato elenca numerosi altri produttori esportatori che restano invece coperti dall'accettazione dell'impegno originaria e non subiscono effetti dalla revoca disposta.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping e antisovvenzioni
La Commissione richiama l'istituzione del dazio antidumping provvisorio con il regolamento (UE) n. 513/2013, l'accettazione iniziale dell'impegno sui prezzi con la decisione 2013/423/UE, le modifiche tecniche introdotte con il regolamento (UE) n. 748/2013 e l'istituzione dei dazi definitivi con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013.
Impegno modificato e soggetti interessati
La decisione di esecuzione 2013/707/UE ha confermato l'accettazione dell'impegno modificato per il periodo di applicazione delle misure definitive. Tra i produttori esportatori interessati figura il gruppo Trina Solar, composto da più società e collegate nell'Unione, identificate dal codice addizionale TARIC B791.
Facoltà di revoca volontaria dell'impegno
Le condizioni dell'impegno prevedono che ciascun produttore esportatore possa revocare spontaneamente il proprio impegno in qualsiasi momento durante il periodo di validità. Nel dicembre 2015 Trina Solar ha notificato alla Commissione l'intenzione di revocare l'impegno.
Revoca dell'accettazione e applicazione automatica dei dazi definitivi
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno per Trina Solar. Di conseguenza, i dazi antidumping e compensativo definitivi previsti dagli articoli 1 dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato da Trina Solar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Effetti limitati rispetto agli altri esportatori
L'allegato ha funzione meramente informativa e indica i produttori esportatori la cui accettazione dell'impegno ai sensi della decisione di esecuzione 2013/707/UE non è interessata dalla revoca disposta dal regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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