Regolamento (UE) 2016/117
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/117 della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’esito delle domande di titoli di importazione di riso presentate nel sottoperiodo di gennaio 2016 in relazione a determinati contingenti tariffari. Per alcuni contingenti le richieste superano i quantitativi disponibili, sicché la Commissione applica coefficienti di attribuzione; per altri contingenti le richieste sono inferiori o uguali alla disponibilità e possono quindi essere accolte integralmente. Il testo stabilisce inoltre i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per ciascun contingente interessato.
Rilascio di titoli di importazione per il riso nell’ambito di specifici contingenti tariffari per il sottoperiodo di gennaio 2016 e fissazione dei quantitativi residui per il sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi 10 giorni lavorativi di gennaio 2016 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. Riguarda operatori importatori che presentano domande per i contingenti identificati dai numeri d’ordine indicati nell’allegato, con riferimento a riso lavorato o semilavorato, riso semigreggio e rotture di riso, per diverse origini. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rilascio di titoli di importazione di riso per il sottoperiodo di gennaio 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/117 disciplina la ripartizione dei titoli di importazione nell’ambito di specifici contingenti tariffari per il riso aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. La Commissione interviene perché, per alcuni contingenti, le domande presentate nei primi dieci giorni lavorativi di gennaio 2016 hanno superato i quantitativi disponibili, mentre per altri la domanda è rimasta entro i limiti della disponibilità.
Base giuridica e contesto regolatorio
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha infatti aperto e disciplinato i contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, suddividendoli per origine e per sottoperiodi di gestione.
Ambito dei contingenti interessati
Il testo riguarda i contingenti identificati dai numeri d’ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166, per i quali le richieste di gennaio 2016 richiedono l’applicazione di un coefficiente di attribuzione. Riguarda inoltre i contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153 e 09.4154, per i quali il regolamento fissa i quantitativi residui disponibili per il sottoperiodo successivo.
Regola sul rilascio dei titoli
Per le domande presentate nei primi 10 giorni lavorativi di gennaio 2016, il rilascio dei titoli avviene applicando il coefficiente di attribuzione stabilito nell’allegato. Tale meccanismo consente di ripartire proporzionalmente i quantitativi richiesti quando la domanda supera l’offerta disponibile.
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo
L’allegato determina i quantitativi trasferiti al sottoperiodo successivo per ciascun contingente interessato. Tra i dati più rilevanti figurano, in particolare, 24.049.050 kg per il contingente USA 09.4127, 10.104.831 kg per il contingente Thailandia 09.4128, 49.768.810 kg per il contingente Thailandia 09.4149 e 17.011.014 kg per il contingente generale 09.4166. Per i contingenti 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119, invece, il quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo è indicato pari a zero.
Esito delle domande e assenza di riparto per alcuni contingenti
Il regolamento precisa che, per alcuni contingenti, le domande risultano inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono quindi essere accettate integralmente. Per altri contingenti, invece, la domanda eccede la disponibilità e si rende necessario il coefficiente di attribuzione, calcolato secondo le regole richiamate dal regolamento (CE) n. 1301/2006.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dà attuazione alla gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di riso prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
Domande di gennaio 2016 e coefficiente di attribuzione
Le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni lavorativi di gennaio 2016 per i contingenti con numeri d’ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166 danno luogo al rilascio dei titoli solo previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato.
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo
Sono stabiliti nell’allegato i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per i contingenti con numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166, distinguendo per origine e tipologia di riso.
Esito delle domande secondo la capienza dei contingenti
Per alcuni contingenti le domande risultano inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono essere accettate tutte; per altri, le domande superano la disponibilità e viene quindi applicato un coefficiente di attribuzione per ripartire i quantitativi richiesti.
Dati quantitativi dell’allegato
L’allegato riporta i quantitativi residui per il sottoperiodo successivo, tra cui: 24.049.050 kg per gli Stati Uniti (09.4127), 10.104.831 kg per la Thailandia (09.4128), 1.019.000 kg per l’Australia (09.4129), 1.805.000 kg per altre origini (09.4130), 578.000 kg per tutti i paesi (09.4148), 49.768.810 kg per la Thailandia (09.4149), 16.000.000 kg per l’Australia (09.4150), 11.000.000 kg per la Guyana (09.4152), 9.000.000 kg per gli Stati Uniti (09.4153), 10.460.000 kg per altre origini (09.4154) e 17.011.014 kg per tutti i paesi (09.4166). Per i contingenti 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119 il quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo è pari a 0.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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