Regolamento (UE) 2016/113
Regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di barre per cemento armato ad alta resistenza originarie della Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio grave per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni e il danno. La Commissione ha applicato il principio del dazio inferiore, fissando aliquote differenziate per alcuni produttori esportatori cinesi e un’aliquota residuale per tutte le altre società. Il provvedimento è accompagnato da regole su garanzia doganale, fattura commerciale valida per ottenere il dazio individuale, sospensione della registrazione e termini per presentare osservazioni.
Istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di barre e tondi per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza, semplicemente laminati a caldo, comprese le barre ritorte dopo laminazione, classificati nei codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89, nonché nei corrispondenti codici TARIC. Riguarda esclusivamente i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e, per le aliquote individuali, le società espressamente indicate nell’articolo 1, paragrafo 2. È un regolamento antidumping provvisorio, applicabile per sei mesi dalla data di entrata in vigore; prevede anche regole specifiche di prova documentale e la sospensione della registrazione delle importazioni. Non si applica a prodotti diversi da quelli descritti né consente alle società non nominate di beneficiare delle aliquote individuali.
Dazio antidumping provvisorio su barre per cemento armato ad alta resistenza originarie della Cina
Il regolamento istituisce una misura antidumping provvisoria nei confronti delle importazioni nell’Unione di barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione adotta il provvedimento all’esito di un’inchiesta avviata su denuncia di EUROFER, ritenendo provati in via provvisoria dumping, grave pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il danno subito. La misura è adottata ai sensi del regolamento di base antidumping (regolamento (CE) n. 1225/2009), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4.
Procedura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta il 30 aprile 2015. A seguito della denuncia presentata il 17 marzo 2015 da EUROFER per conto di produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale, la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova del dumping e del pregiudizio per avviare il procedimento. Su richiesta del denunciante, il 17 dicembre 2015 è stata disposta la registrazione delle importazioni originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015 mediante il regolamento (UE) 2015/2386.
La Commissione ha informato le parti interessate, ha scelto inizialmente gli Emirati arabi uniti come paese terzo a economia di mercato di riferimento e ha raccolto osservazioni. Ha inoltre previsto il campionamento per i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell’Unione, ma per i produttori esportatori e per gli importatori il campionamento è stato ritenuto non necessario in ragione del numero limitato di soggetti cooperanti. Per i produttori dell’Unione è stato invece selezionato un campione rappresentativo di quattro imprese, pari al 90 % circa della produzione totale stimata dell’Unione.
Prodotto in esame e prodotto simile
Il prodotto in esame è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza, in ferro, acciaio non legato o acciaio legato, esclusi acciaio inossidabile, acciaio rapido e acciaio silicio-manganese, semplicemente laminati a caldo e, se del caso, ritorti dopo laminazione. La caratteristica essenziale dell’alta resistenza è la capacità di resistere a sollecitazioni ripetute senza rompersi, con resistenza a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica secondo i parametri tecnici indicati nel regolamento.
Il prodotto rientra nei codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89. La Commissione ha accertato che il prodotto importato dalla Cina, quello venduto nel mercato interno cinese e nel paese di riferimento, e quello fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi; pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping
Nell’inchiesta hanno collaborato sei produttori esportatori cinesi appartenenti a tre gruppi. Poiché nessuno ha chiesto il trattamento di economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base di un paese terzo a economia di mercato, individuato nel Sud Africa. La Commissione ha ritenuto il Sud Africa paese di riferimento appropriato, anche perché il mercato interno sudafricano risultava relativamente aperto e il produttore verificato realizzava vendite interne ed estere significative.
Il valore normale è stato calcolato inizialmente verificando la rappresentatività delle vendite interne del produttore del paese di riferimento e poi, poiché le vendite per tipo di prodotto non erano rappresentative, costruendo il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sulla base del costo medio di produzione più SGAV e profitto. I prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente. Per garantire un confronto equo, la Commissione ha effettuato adeguamenti per trasporto, nolo, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, sconti e commissioni, oltre ad un adeguamento per la parte di IVA all’esportazione non rimborsata dalla Cina.
La Commissione ha inoltre ritenuto che due gruppi di società cinesi fossero collegati e ha quindi calcolato per essi un margine unico. I margini di dumping provvisori sono risultati pari al 66,0 % per Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd. e Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.; al 51,5 % per Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. e Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.; e al 66,0 % per tutte le altre società.
Industria dell’Unione, consumo e importazioni
L’industria dell’Unione è stata individuata in 11 produttori dell’Unione, situati in diversi Stati membri, senza limitazione a una specifica regione. La produzione totale dell’Unione durante il periodo d’inchiesta è stata stimata in circa 506.000 tonnellate. Poiché una quota rilevante della produzione era destinata a uso vincolato, la Commissione ha distinto tra mercato vincolato e mercato libero per gli indicatori più sensibili ai prezzi e alla concorrenza.
Il consumo nell’Unione è cresciuto da 595.797 tonnellate nel 2012 a 822.060 tonnellate nel periodo d’inchiesta. Le importazioni dalla Cina sono iniziate solo nel 2013 e sono salite a 292.304 tonnellate nel periodo d’inchiesta, con una quota di mercato pari al 35,6 % del consumo UE e al 50,9 % del mercato libero. Il prezzo medio delle importazioni cinesi è sceso nel tempo ed è rimasto inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione, con una sottoquotazione stimata tra l’1,7 % e il 5,6 %.
Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione
La Commissione ha rilevato che, nonostante la crescita del consumo, l’industria dell’Unione non ne ha beneficiato. La produzione del prodotto in esame è diminuita nel periodo considerato; le vendite sul mercato libero si sono ridotte, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è calata sensibilmente e le scorte sono aumentate del 27 %. Anche l’occupazione è scesa da 253 a 209 addetti diretti, mentre la produttività ha mostrato una dinamica altalenante.
Sul piano economico-finanziario, i prezzi medi di vendita dell’Unione sono diminuiti più rapidamente dei costi delle materie prime, con conseguente deterioramento della redditività: le vendite agli acquirenti indipendenti sono tornate in perdita dal 2013 in poi. Anche il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito hanno seguito un andamento negativo. La Commissione ha quindi concluso, in via provvisoria, che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità
La Commissione ha considerato che l’aumento massiccio delle importazioni cinesi in dumping, avvenuto in parallelo al deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, avesse causato il pregiudizio. Le importazioni dalla Cina sono aumentate da 0 tonnellate nel 2012 a 292.304 tonnellate nel periodo d’inchiesta, mentre le vendite dell’industria dell’Unione agli acquirenti indipendenti sono diminuite. Il prezzo delle importazioni cinesi è rimasto costantemente inferiore a quello dell’industria dell’Unione, contribuendo alla pressione sui prezzi e alla perdita di quote di mercato.
Sono stati esaminati anche altri fattori potenzialmente causali, tra cui esportazioni dell’industria dell’Unione, vendite a parti collegate, importazioni da paesi terzi, crisi economica e costo delle materie prime. Nessuno di tali fattori è stato ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale. In particolare, le importazioni dalla Turchia hanno avuto prezzi superiori a quelli cinesi e una quota di mercato in calo; la crisi economica non spiega il peggioramento dal 2013; e le differenze di costo tra rottami e minerale di ferro non sono state giudicate sufficienti a escludere la responsabilità delle importazioni in dumping.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se l’istituzione dei dazi fosse contraria all’interesse dell’Unione. Ha ritenuto che la misura fosse nell’interesse dell’industria dell’Unione, poiché dovrebbe ripristinare condizioni di concorrenza eque, consentire di adeguare i prezzi ai costi di produzione e recuperare almeno in parte quote di mercato perdute.
Per gli utilizzatori, la Commissione ha osservato che l’impatto sarebbe limitato e mitigato dalla standardizzazione del prodotto e dalla possibilità di approvvigionarsi da fonti alternative, inclusa l’industria dell’Unione, che dispone di capacità inutilizzata. Anche per gli importatori indipendenti l’effetto negativo è stato ritenuto non rilevante, poiché essi potrebbero trasferire parte degli aumenti di prezzo o cambiare fornitore. La Commissione ha quindi concluso che non esistevano motivi fondati per non istituire le misure.
Calcolo del livello del dazio e principio del dazio inferiore
Nel determinare il livello della misura, la Commissione ha applicato il principio del dazio inferiore confrontando il margine di dumping con il margine di pregiudizio. Per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, è stato considerato un profitto di riferimento dell’1,65 %, corrispondente agli utili del 2012 sulle vendite ad acquirenti indipendenti, ritenuto un anno rappresentativo di condizioni di mercato normali. Il 2011 è stato escluso come anno di riferimento perché segnato da condizioni eccezionali: mercato debole, costi delle materie prime elevati e distorsioni legate alla liquidazione di un operatore britannico.
I dazi antidumping provvisori sono stati fissati al livello più basso tra dumping e pregiudizio: 9,2 % per i due produttori Jiangyin indicati e 13,0 % per i gruppi e le società restanti, compresa l’aliquota residuale. La Commissione ha inoltre precisato che le aliquote individuali si applicano solo ai soggetti espressamente nominati, previa fattura commerciale valida conforme al testo prescritto; in assenza della fattura si applica il dazio residuale.
Disposizioni finali, garanzie e registrazione
L’immissione in libera pratica del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2015/2386. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore devono essere conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per sei mesi. Le conclusioni contenute nel regolamento sono espressamente qualificate come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, in base al regolamento (CE) n. 1225/2009, articolo 7, paragrafo 4. Il prodotto è descritto in modo tecnico e identificato dai codici NC e TARIC indicati nell’articolo 1, paragrafo 1.
Aliquote individuali e aliquota residuale
L’articolo 1, paragrafo 2, prevede un dazio del 9,2 % per Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd. e Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.; del 13,0 % per Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. e Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.; del 13,0 % per tutte le altre società. Sono attribuiti specifici codici addizionali TARIC (C060-C065 e C999).
Condizioni per beneficiare dell’aliquota individuale
L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata, nel testo prescritto dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza di tale fattura si applica il dazio residuale per tutte le altre società.
Garanzia all’immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4.
Diritti di difesa e osservazioni delle parti
Entro 25 giorni di calendario dall’entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni scritte e chiedere un’audizione davanti alla Commissione e/o al consigliere auditore. Entro lo stesso termine, le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono formulare osservazioni sull’interesse dell’Unione.
Sospensione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2015/2386. I dati raccolti per i prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore sono conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Durata e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 gen 2016Regolamento (UE) 2016/111
- Regolamento · 28 gen 2016Regolamento (UE) 2016/114
- Regolamento · 28 gen 2016Regolamento (UE) 2016/115
- Regolamento · 28 gen 2016Regolamento (UE) 2016/116
- Regolamento · 28 gen 2016Regolamento (UE) 2016/117
- Regolamento · 28 gen 2016Regolamento (UE) 2016/162
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →