Regolamento (UE) 2016/111
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/111 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 relativo alla Tunisia. A seguito del riesame dell'allegato I, il Consiglio sostituisce integralmente tale allegato per modificare le voci di 48 persone. L'atto non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma rende operativo l'aggiornamento delle designazioni già esistenti.
Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 aggiornando l'elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in relazione alla situazione in Tunisia.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone, entità e organismi inclusi nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, come sostituito dal presente regolamento di esecuzione. In concreto, riguarda l'aggiornamento delle voci relative a 48 persone sottoposte a misure restrittive in considerazione della situazione in Tunisia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'elenco di persone soggette a misure restrittive per la Tunisia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/111 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 101/2011, relativo a misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia. L'atto si fonda sull'articolo 12 del regolamento base e interviene a seguito del riesame periodico dell'elenco contenuto nell'allegato I.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che il Consiglio, dopo aver adottato nel 2011 il regolamento (UE) n. 101/2011, ha ritenuto necessario modificare le voci dell'allegato I relative a 48 persone. Il regolamento di esecuzione non disciplina in modo autonomo le misure restrittive, ma aggiorna il perimetro soggettivo dell'elenco, mantenendo il collegamento con le indagini giudiziarie avviate dalle autorità tunisine per fatti di sottrazione di denaro pubblico, usurpazione di titolo, influenza indebita e concussione.
Ambito applicativo
L'intervento riguarda esclusivamente l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Le persone elencate sono individuate con dati anagrafici, informazioni identificative e motivi dell'inserimento, e risultano descritte come sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per reati riconducibili alla corruzione e all'appropriazione illecita di fondi pubblici. In alcuni casi è indicato che la persona è deceduta, ma l'attività o la posizione giuridica rilevante resta comunque oggetto di indagine. L'atto si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente efficace senza necessità di recepimento.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. Tale allegato contiene l'elenco nominativo aggiornato delle 48 persone interessate, con la relativa motivazione. Non sono previste ulteriori procedure, deroghe, termini di adeguamento o sanzioni autonome nel testo fornito.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto richiama inoltre la natura tipica dei regolamenti UE: obbligatorietà in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, il rilievo principale è l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio UE con possibili effetti su congelamento di fondi, restrizioni finanziarie e verifiche di compliance nei confronti dei nominativi inclusi nell'allegato. La consultazione del testo dell'allegato è essenziale per identificare con precisione i soggetti designati e i relativi dati identificativi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. L'effetto è l'aggiornamento dell'elenco delle persone e degli enti soggetti alle misure restrittive con riferimento alla Tunisia, sulla base del riesame effettuato dal Consiglio.
Riesame dell'elenco e modifica di 48 voci
Nei considerando si dà atto che, a seguito del riesame dell'elenco contenuto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, è opportuno modificare le voci relative a 48 persone. Il regolamento quindi interviene unicamente sull'elenco nominativo, senza modificare il quadro generale delle misure restrittive.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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