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Sentenza

Sentenza n. 2344/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della Sentenza nr. 355/2025 emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 04 Giugno 2025, a definizione del procedimento R.G. nr. 1469/2024 (cui è stato riunito il n. 1537/2024), non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto della ricorrente Ginevra Ghezzi a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;(…)».

Giustizia amministrativa202504952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 355/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di 500 euro annui. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha accreditato sulla carta docente le somme dovute, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza camerale. Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della sua proposizione. Il Tribunale ha comunque condannato il Ministero alle spese di lite, rilevando che l'inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e che la cessazione della materia del contendere sopravvenuta non giustificava la compensazione. Le spese sono state liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    La proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva, insieme all'art. 91 c.p.c., ai fini della regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna alle spese della parte soccombente; nel caso concreto esclude la compensazione a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione esistente fino alla proposizione del ricorso.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare l'importo dei compensi, tenendo conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'adempimento dell'amministrazione sopravvenuto alla proposizione del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
  • La mera cessazione della materia del contendere non giustifica la compensazione delle spese se l'amministrazione si è conformata al giudicato soltanto dopo l'avvio del giudizio di ottemperanza.
  • La liquidazione delle spese deve essere adeguata all'attività difensiva effettivamente svolta, anche quando essa sia limitata ad attività minime e stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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