Corte di giustizia, Ordinanza C-678/21
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 24 February 2022. — Sony Interactive Entertainment Europe Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-678/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la richiesta di autorizzazione a proseguire l’appello proposto da Sony Interactive Entertainment Europe Ltd contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ribadito che, nei casi soggetti all’articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare con precisione che l’appello solleva una questione significativa per il diritto dell’Unione. Poiché la richiesta non soddisfaceva tali requisiti, l’appello non è stato autorizzato a proseguire.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: inammissibilità del proseguimento dell’appello per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’appello contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea dovesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, in particolare perché la ricorrente aveva dedotto presunti errori nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e sosteneva che tali errori sollevassero questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Quando un appello rientra nel meccanismo di filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i motivi, le norme o la giurisprudenza asseritamente violate, l’errore di diritto dedotto e, soprattutto, le ragioni specifiche per cui la questione è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in mancanza di tali elementi, l’appello non è autorizzato a proseguire. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che Sony non avesse soddisfatto tali oneri, perché non aveva sufficientemente precisato i motivi di appello né dimostrato la rilevanza sistemica delle questioni prospettate, e ha quindi respinto la richiesta di autorizzazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
Ricorso in appello in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla Camera che decide se un appello debba essere autorizzato a proseguire. Il procedimento riguarda un ricorso proposto da Sony Interactive Entertainment Europe Ltd contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea, relativa a una controversia connessa al segno "GT RACING".
Fatti e procedimento
Sony ha impugnato la sentenza del Tribunale del 1 settembre 2021, con la quale era stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020, adottata in un procedimento di decadenza tra Mr Wong e Sony. Prima di esaminare il merito dei motivi di appello, la Corte doveva stabilire se l’appello potesse essere ammesso al proprio esame ai sensi del meccanismo previsto per alcuni ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di proprietà intellettuale.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che subordina la trattazione dell’appello all’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di autorizzazione e la decisione mediante ordinanza motivata;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, invocato dalla ricorrente come norma sostanziale asseritamente violata dal Tribunale.
Argomenti della ricorrente
Sony sosteneva che il suo appello sollevasse due questioni di diritto di rilievo sistemico:
- la corretta individuazione del pubblico di riferimento, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto del wording più specifico dei prodotti coperti dal marchio anteriore;
- l’asserita obbligazione del giudice di esaminare le prove relative alla percezione del marchio anteriore da parte del consumatore medio.
La ricorrente affermava inoltre che il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato la prova da essa prodotta, applicato un criterio troppo astratto di consumatore medio e, per conseguenza, escluso in modo improprio il rischio di confusione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Richiamava infine altri motivi di appello relativi alla valutazione del Tribunale sulla confondibilità e sulla somiglianza dei prodotti.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di decidere se l’appello debba essere trattato, indicando in modo chiaro:
- i motivi di appello;
- la questione giuridica posta da ciascun motivo;
- il carattere significativo di tale questione;
- le ragioni specifiche per cui essa è rilevante ai sensi dell’articolo 58 bis.
La Corte precisa anche che non basta dedurre genericamente un errore di diritto o la novità di una questione: occorre spiegare in concreto perché tale questione abbia una portata sistemica per il diritto dell’Unione. Inoltre, se si lamenta una contraddizione con la giurisprudenza, la richiesta deve individuare con precisione i passaggi della decisione impugnata e delle pronunce asseritamente violate.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che Sony non abbia soddisfatto tali requisiti:
- non ha esposto in modo sufficiente il contenuto dei secondi e terzi motivi di appello;
- per i primi motivi, ha indicato in modo troppo generico gli errori imputati al Tribunale;
- non ha spiegato perché tali errori, anche se fondati, porrebbero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- ha evocato la mancanza di giurisprudenza della Corte su un certo punto, ma senza dimostrare la rilevanza sistemica della questione;
- quanto ai motivi quarto e quinto, non ha individuato chiaramente l’errore di diritto asserito.
Decisione e spese
La Corte conclude che la richiesta non è idonea a dimostrare che l’appello sollevi questioni significative ai fini dell’articolo 58 bis dello Statuto. Pertanto, l’appello non è autorizzato a proseguire.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’appello alla controparte, la Corte dispone che Sony sopporti le proprie spese.
Principio affermato
L’ordinanza conferma che il meccanismo di filtro degli appelli in materia di marchio UE richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica delle questioni dedotte; una formulazione generica dei motivi o il semplice richiamo alla mancanza di giurisprudenza non bastano a superare il vaglio di ammissibilità.
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