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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-262/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 febbraio 2022. — VB contro Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto ». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 8 – Articolo 12, lettera а) – Articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Riduzione della durata normale del lavoro notturno rispetto a quella del lavoro diurno – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Parità di trattamento. — Causa C-262/20

Giurisprudenza europea62020CJ0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risposto a un rinvio bulgaro relativo al computo e alla retribuzione del lavoro notturno di un vigile del fuoco. Ha chiarito che la direttiva 2003/88 non impone una riduzione obbligatoria della durata del lavoro notturno rispetto al lavoro diurno per il personale del settore pubblico, purché siano garantite altre misure di tutela. Ha inoltre escluso che gli articoli 20 e 31 della Carta impongano automaticamente l’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina più favorevole prevista per il settore privato, lasciando al giudice nazionale la verifica della comparabilità delle situazioni e dell’eventuale giustificazione oggettiva della differenza di trattamento.

Lavoro notturno nel settore pubblico: la direttiva 2003/88 e la Carta impongono o no una durata notturna più breve e un trattamento uguale rispetto al settore privato per polizia e vigili del fuoco?

La questione giuridica

Se l’articolo 8 e l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88 impongano agli Stati membri di prevedere per il personale di polizia e i vigili del fuoco del settore pubblico una durata normale del lavoro notturno inferiore a quella del lavoro diurno; se gli articoli 20 e 31 della Carta esigano che la disciplina più favorevole prevista per i lavoratori del settore privato (sette ore di lavoro notturno) si applichi anche ai dipendenti pubblici; e se l’obiettivo di limitare il lavoro notturno richieda una previsione nazionale espressa della durata normale del lavoro notturno anche per i pubblici dipendenti.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2003/88, in particolare gli articoli 8 e 12, lettera a), non impone agli Stati membri di fissare per i lavoratori del settore pubblico, come polizia e vigili del fuoco, una durata normale del lavoro notturno inferiore a quella del lavoro diurno; essa richiede solo che il lavoro notturno sia limitato e che siano previste altre misure di protezione adeguate alla sua particolare gravosità. Inoltre, gli articoli 20 e 31 della Carta non ostano a una disciplina nazionale che riservi ai lavoratori privati la regola delle sette ore di lavoro notturno, purché la differenza di trattamento tra settore privato e pubblico sia fondata su un criterio obiettivo e ragionevole, persegua un legittimo scopo e sia proporzionata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 8 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 12, lettera a), direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 153 TFUE
  • Convenzione OIL n. 171 sul lavoro notturno, articolo 8

Lavoro notturno nel settore pubblico: durata, tutela e parità di trattamento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) in una controversia tra un vigile del fuoco e la direzione generale "Protezione antincendio e tutela della popolazione" del Ministero dell’Interno bulgaro. Al centro vi è la disciplina del lavoro notturno nel settore pubblico e il confronto con la disciplina prevista per i lavoratori del settore privato.

Fatti e procedimento principale

VB, dipendente del servizio dei vigili del fuoco, aveva svolto lavoro notturno tra il 2 ottobre 2016 e il 2 ottobre 2019. Egli sosteneva di avere diritto alla conversione delle ore notturne in ore diurne secondo il coefficiente previsto dal decreto del 2007 applicabile ai lavoratori non appartenenti al Ministero dell’Interno, con conseguente pagamento di lavoro straordinario. La direzione generale ha rifiutato il pagamento, sostenendo che, dopo l’abrogazione del decreto del 2014, non esisteva più una base giuridica per tale conversione per i dipendenti pubblici del Ministero dell’Interno.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 2003/88/CE, in particolare l’articolo 8 sulla durata del lavoro notturno e l’articolo 12, lettera a), sulla protezione in materia di sicurezza e salute;
  • gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 153 TFUE, per il limite materiale della direttiva in materia di retribuzione;
  • l’articolo 8 della convenzione OIL n. 171 sul lavoro notturno.

Nel diritto bulgaro, il Codice del lavoro prevedeva per il settore privato una durata normale del lavoro notturno di 7 ore in una settimana di 5 giorni, mentre la legge sul Ministero dell’Interno disponeva per i dipendenti pubblici del Ministero una durata normale del lavoro di 8 ore al giorno e la possibilità di lavoro notturno tra le 22 e le 6, senza però un’espressa regola analoga a quella del Codice del lavoro sulla durata di 7 ore.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge le perplessità della Commissione sulla ricevibilità. Pur trattandosi di una controversia che, sul piano interno, riguarda la retribuzione, la questione pregiudiziale investe l’interpretazione della direttiva 2003/88 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, non la fissazione della retribuzione in sé. La direttiva, infatti, non si applica in linea di principio alla retribuzione, ma ciò non rende inammissibile un rinvio che ne chieda l’interpretazione rispetto alle modalità di lavoro notturno.

Prime e terza questione: portata degli articoli 8 e 12 della direttiva 2003/88

La Corte interpreta congiuntamente la prima e la terza questione. Ricorda che la direttiva 2003/88 stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e salute nell’organizzazione dell’orario di lavoro e che il lavoro notturno presenta rischi specifici, evidenziati dai considerando 7, 8 e 10.

La Corte afferma che:

  • l’articolo 8 impone il rispetto di un limite massimo della durata del lavoro notturno;
  • l’articolo 12, lettera a), lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle misure di protezione adeguate;
  • nessuna disposizione della direttiva indica un rapporto necessario tra durata del lavoro notturno e durata del lavoro diurno.

Ne consegue che la direttiva non obbliga gli Stati membri a prevedere per il settore pubblico una durata normale del lavoro notturno inferiore a quella del lavoro diurno. Tuttavia, gli Stati membri devono comunque adottare altre misure di protezione adeguate, ad esempio in materia di orario di lavoro, salario, indennità o vantaggi simili, idonee a compensare la particolare gravosità del lavoro notturno.

La Corte sottolinea anche che la riduzione della durata del lavoro notturno è una soluzione possibile, ma non l’unica: possono essere previste anche misure compensative diverse, come riposi aggiuntivi o tempo libero. Il riferimento alla convenzione OIL n. 171 conferma che le compensazioni possono riguardare anche salario e altri vantaggi, senza imporre necessariamente una diversa durata del turno notturno.

Seconda questione: parità di trattamento tra settore privato e pubblico

Quanto alla seconda questione, la Corte esamina il rapporto tra la disciplina nazionale del settore privato e quella applicabile ai dipendenti pubblici del Ministero dell’Interno alla luce degli articoli 20 e 31 della Carta.

La Corte ricorda che il principio di parità di trattamento impone di non trattare diversamente situazioni analoghe, salvo giustificazione obiettiva e ragionevole. Tuttavia, la comparabilità delle situazioni deve essere verificata in concreto dal giudice nazionale, tenendo conto dell’oggetto e dello scopo della normativa in questione.

Nel caso di specie, la Corte osserva che il fascicolo non consente di individuare con sufficiente precisione categorie concretamente comparabili. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se i lavoratori del settore pubblico interessati siano effettivamente comparabili ai lavoratori del settore privato cui si applica la disciplina delle 7 ore.

Quanto alla giustificazione della differenza di trattamento, la Corte afferma che essa può essere ammessa solo se basata su un criterio obiettivo e ragionevole, perseguente uno scopo legittimo e proporzionato. Le ragioni puramente economiche, da sole, non bastano a costituire uno scopo di interesse generale. Resta dunque al giudice nazionale verificare se la scelta legislativa bulgara sia giustificata da caratteristiche oggettive delle funzioni svolte dal personale interessato.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • gli articoli 8 e 12, lettera a), della direttiva 2003/88 non impongono una normativa nazionale che riduca necessariamente la durata normale del lavoro notturno del personale pubblico rispetto al lavoro diurno, purché siano previste altre misure di protezione adeguate;
  • gli articoli 20 e 31 della Carta non ostano a che la durata di 7 ore prevista per il settore privato non si applichi al settore pubblico, inclusi polizia e vigili del fuoco, se la differenza di trattamento è oggettivamente e ragionevolmente giustificata e proporzionata.

Principi operativi per la pratica

Per gli operatori, la sentenza chiarisce che la tutela del lavoro notturno non coincide necessariamente con una riduzione uniforme dell’orario notturno rispetto al diurno. Gli Stati membri possono differenziare i regimi tra comparti, purché rispettino il nucleo minimo di protezione della direttiva e assicurino misure compensative adeguate. Sul piano della parità di trattamento, il controllo si concentra sulla comparabilità concreta delle categorie e sulla giustificazione oggettiva della differenza normativa.

Come è indicizzato

Materieorario di lavorolavoro notturnopubblico impiegoparità di trattamentosalute e sicurezza dei lavoratori

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