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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-257/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2022. — « Viva Telecom Bulgaria » EOOD contro Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Ritenuta alla fonte sugli interessi fittizi relativi a un prestito senza interessi concesso a una società figlia residente da una società madre non residente – Direttiva 2003/49/CE – Pagamenti di interessi tra società consociate di Stati membri diversi – Articolo 1, paragrafo 1 – Esenzione dalla ritenuta alla fonte – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) – Esclusione di taluni pagamenti – Direttiva 2011/96/UE – Imposta sulle società – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) – Distribuzione di utili da parte di una società figlia residente alla sua società madre non residente – Articolo 5 – Esenzione dalla ritenuta alla fonte – Direttiva 2008/7/CE – Raccolta di capitali – Articolo 3 – Conferimenti di capitale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Non assoggettamento a imposta indiretta – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Assoggettamento a imposta dell’importo lordo degli interessi fittizi – Procedura di recupero ai fini della deduzione delle spese connesse alla concessione del prestito e di un eventuale rimborso – Differenza di trattamento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Efficacia della riscossione dell’imposta – Lotta contro l’elusione fiscale. — Causa C-257/20

Giurisprudenza europea62020CJ0257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la tassazione bulgara degli interessi "fittizi" su un prestito infragruppo senza interessi concesso da una società madre lussemburghese a una figlia bulgara. Ha escluso l’applicazione delle direttive 2003/49, 2011/96 e 2008/7, ma ha riconosciuto che la disciplina incide sulla libera circolazione dei capitali e può essere giustificata se il meccanismo di recupero non è eccessivamente oneroso. La sentenza chiarisce che la ritenuta alla fonte può essere applicata sull’importo lordo, con deduzione successiva delle spese, se il rimedio è effettivo e tempestivo.

Ritenuta alla fonte sugli interessi fittizi relativi a un prestito senza interessi infragruppo: compatibilità con le direttive 2003/49, 2011/96, 2008/7 e con l’articolo 63 TFUE

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione osti a una normativa bulgara che assoggetta a ritenuta alla fonte gli interessi fittizi determinati dall’amministrazione su un prestito senza interessi concesso da una società madre non residente a una società figlia residente, in particolare: (i) se tali importi rientrino nelle direttive 2003/49/CE e 2011/96/UE o nella direttiva 2008/7/CE; (ii) se la disciplina costituisca restrizione alla libera circolazione dei capitali; (iii) se la modalità di prelievo sull’importo lordo, con deduzione delle spese solo tramite successiva procedura di rimborso, sia giustificata da esigenze di ripartizione della potestà impositiva, efficacia della riscossione ed elusione fiscale; (iv) se siano pertinenti il principio di proporzionalità, il diritto a un ricorso effettivo e i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che assoggetta a ritenuta alla fonte gli interessi fittizi relativi a un prestito senza interessi concesso da una società madre non residente a una società figlia residente, quando la ritenuta colpisce l’importo lordo e la deduzione delle spese connesse al prestito avviene solo tramite una successiva procedura di ricalcolo e rimborso, purché tale procedura non sia eccessivamente lunga e sugli importi rimborsati siano dovuti interessi. Le direttive 2003/49, 2011/96 e 2008/7 non si applicano a tali interessi fittizi, perché non vi è un effettivo pagamento di interessi, né una distribuzione di utili, né un’imposta indiretta sulla raccolta di capitali; quanto alla libera circolazione dei capitali, la misura costituisce una restrizione, ma è giustificata da ripartizione equilibrata della potestà impositiva, efficacia della riscossione e lotta all’elusione fiscale, nel rispetto della proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 49 e 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Articolo 5, paragrafo 4, TUE
  • Articolo 12, lettera b), TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2003/49/CE
  • Articoli 1, 2 e 4 della direttiva 2003/49/CE
  • Direttiva 2011/96/UE
  • Articoli 1 e 5 della direttiva 2011/96/UE
  • Direttiva 2008/7/CE
  • Articoli 3 e 5 della direttiva 2008/7/CE
  • Protocollo di ammissione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
  • Atto di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
  • ZKPO (legge bulgara sull’imposta sui redditi delle persone giuridiche)

Ritenuta alla fonte sugli interessi fittizi relativi a un prestito senza interessi infragruppo

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, si pronuncia in un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in una controversia tra una società bulgara e l’amministrazione fiscale nazionale. Il caso riguarda l’assoggettamento a ritenuta alla fonte degli interessi fittizi calcolati dall’amministrazione su un prestito senza interessi concesso dalla società madre non residente alla società figlia residente.

Fatti e procedimento principale

Nel 2013 la società madre lussemburghese ha concesso alla società bulgara un prestito convertibile senza interessi, con scadenza a 60 anni. L’amministrazione fiscale bulgara ha poi ritenuto che l’operazione integrasse elusione fiscale ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, punto 3, ZKPO, ha determinato un tasso di mercato e ha assoggettato gli interessi così calcolati a ritenuta alla fonte del 10%. La società ha contestato l’accertamento, sostenendo che la normativa bulgara violasse il diritto UE e che il prestito dovesse beneficiare dei regimi previsti dalle direttive 2003/49, 2011/96 e 2008/7.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se la presunzione di elusione fiscale prevista dallo ZKPO sia compatibile con il principio di proporzionalità e con il diritto a un ricorso effettivo;
  • se gli interessi fittizi rientrino nella direttiva 2003/49 o se possano essere qualificati come distribuzione di utili ai sensi della direttiva 2011/96;
  • se il prestito senza interessi costituisca un conferimento di capitale ai sensi della direttiva 2008/7;
  • se la ritenuta alla fonte sull’importo lordo, con rimborso solo successivo, osti agli articoli 49 e 63 TFUE;
  • se le norme transitorie di adesione della Bulgaria abbiano rilievo;
  • se vi sia violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 2003/49/CE sui pagamenti di interessi e canoni tra società consociate, la direttiva 2011/96/UE su società madri e figlie, la direttiva 2008/7/CE sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali, nonché gli articoli 49, 63 e 65 TFUE. Rilevanti anche l’articolo 267 TFUE, il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, l’articolo 12, lettera b), TUE e l’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte sulle direttive

La Corte osserva che la direttiva 2003/49 riguarda solo i "pagamenti" di interessi e canoni e presuppone che il beneficiario effettivo riceva interessi in quanto redditi da crediti. Nel caso di interessi fittizi fissati dall’amministrazione su un prestito senza interessi, nessun pagamento è stato effettivamente effettuato: perciò non vi è un interesse ai sensi della direttiva, né un pagamento escluso dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Analogamente, la direttiva 2011/96 tutela la distribuzione effettiva di utili dalla figlia alla madre. Gli interessi fittizi non possono essere assimilati a utili distribuiti, perché non c’è stato alcun versamento effettivo. Quanto alla direttiva 2008/7, la Corte ricorda che essa armonizza solo le imposte indirette sulla raccolta di capitali. La ritenuta in esame è invece qualificabile come imposta diretta sul reddito, sicché la direttiva non si applica.

Ragionamento della Corte sulla libera circolazione dei capitali

La Corte ritiene che la disciplina nazionale rientri principalmente nell’ambito dell’articolo 63 TFUE, poiché si applica ai prestiti senza interessi sia tra società collegate sia tra società non collegate. Pur riconoscendo che la normativa bulgara può costituire una restrizione, in quanto le società non residenti sono tassate sull’importo lordo senza deduzione immediata delle spese, mentre le residenti sono tassate sull’importo netto, la Corte osserva che la procedura di ricalcolo e rimborso consente in linea di principio di allineare il trattamento. Tale differenza di trattamento riguarda situazioni oggettivamente comparabili, ma può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale: ripartizione equilibrata della potestà impositiva, efficacia della riscossione dell’imposta e lotta all’elusione fiscale. La misura è idonea a realizzare tali obiettivi e non appare eccedere quanto necessario, a condizione che la procedura di rimborso non sia eccessivamente lunga e che gli importi rimborsati producano interessi.

Articolo 5, paragrafo 4, TUE, articolo 12, lettera b), TUE e Carta

La Corte dichiara che tali disposizioni non sono applicabili alla situazione di causa. L’articolo 5, paragrafo 4, TUE si riferisce all’azione delle istituzioni dell’Unione, l’articolo 12, lettera b), TUE al ruolo dei parlamenti nazionali nei confronti degli atti UE, e l’articolo 47 della Carta opera solo nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; qui, per la parte contestata, tale ambito non è integrato.

Decisione

La Corte risponde che:

  • le direttive 2003/49, 2011/96 e 2008/7 non ostano alla normativa bulgara;
  • l’articolo 63 TFUE, letto alla luce del principio di proporzionalità, non osta alla ritenuta alla fonte sugli interessi fittizi, purché la procedura di recupero non sia eccessiva e preveda interessi sui rimborsi. La Corte aggiunge che non occorre pronunciarsi sulle disposizioni transitorie di adesione né sui principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, non essendo determinanti nel caso di specie.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttaritenuta alla fontelibera circolazione dei capitaligruppi societari transfrontalierielusione fiscale

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