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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-226/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 febbraio 2022. — Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina – Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Serbia – Accertamento dell’esistenza di un pregiudizio – Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese terzo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafo 4 – Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure – Articolo 9, paragrafo 2 – Carattere “trascurabile” delle importazioni – Soglia minima – Potere discrezionale della Commissione europea. — Causa C-226/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Eurofer contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni dalla Serbia senza l’adozione di misure. Viene chiarito che la soglia dell’1% dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 non è un criterio rigido per stabilire il carattere trascurabile delle importazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4. La Corte conferma inoltre il margine di discrezionalità della Commissione nella valutazione della necessità di misure di difesa e respinge le censure sui diritti di difesa e sulla buona amministrazione.

Impugnazione in materia antidumping: la Corte chiarisce che il volume delle importazioni da un singolo paese terzo può essere considerato "trascurabile" anche oltre la soglia dell’1% e che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel chiudere il procedimento senza misure quando ritiene il pregiudizio trascurabile.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la nozione di volume delle importazioni "trascurabile" sia vincolata alla soglia dell’1% prevista dall’articolo 5, paragrafo 7; se la Commissione possa chiudere il procedimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, ritenendo non necessarie misure di difesa anche senza una valutazione completa di dumping e pregiudizio; e se, in tale contesto, vi fosse un obbligo di comunicare i dati su sottoquotazione e vendita sottocosto ai fini dei diritti di difesa e della buona amministrazione.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 non subordina in modo imperativo la nozione di volume delle importazioni "trascurabile" alla soglia dell’1% dell’articolo 5, paragrafo 7: tale soglia può fungere da orientamento, ma non da limite vincolante. Ne consegue che la Commissione, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale in materia antidumping, può ritenere trascurabile il volume di importazioni anche se leggermente superiore all’1%, e può chiudere il procedimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, senza dover necessariamente effettuare una valutazione dettagliata di tutti gli elementi di pregiudizio, purché abbia informato le parti dei principali fatti e considerazioni rilevanti e non abbia omesso elementi indispensabili. Nel caso di specie, quindi, l’impugnazione è stata integralmente respinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5, paragrafo 7, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 20, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2016/1036
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 16, regolamento (UE) 2016/1036

Impugnazione in materia antidumping sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari della Serbia

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide un’impugnazione proposta da Eurofer contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795. La controversia riguarda la chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Serbia, senza istituzione di misure definitive.

Contesto normativo

La Corte richiama il regolamento (UE) 2016/1036, che ha abrogato il regolamento n. 1225/2009 ma ne ha sostanzialmente ripreso le disposizioni rilevanti. In particolare vengono in rilievo:

  • l’articolo 3, paragrafo 4, sulla valutazione cumulativa delle importazioni da più paesi;
  • l’articolo 5, paragrafo 7, sulla soglia dell’1% per l’apertura del procedimento;
  • l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, sulla chiusura del procedimento quando non si ritengono necessarie misure di difesa;
  • l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, sul diritto di informazione delle parti interessate.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva avviato un’inchiesta antidumping a seguito di una denuncia di Eurofer relativa a importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo originari di Brasile, Iran, Russia, Serbia e Ucraina. Dopo le verifiche, la Commissione adottava il regolamento controverso, chiudendo il procedimento limitatamente alla Serbia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2. Eurofer impugnava il regolamento dinanzi al Tribunale, deducendo tre motivi principali: mancata cumulazione delle importazioni serbe, erronea conclusione sulla non necessità di misure di difesa e violazione dei diritti di informazione e di difesa per il mancato accesso ai dati su sottoquotazione e vendita sottocosto. Il Tribunale respingeva integralmente il ricorso.

Motivi dell’impugnazione

Dinanzi alla Corte Eurofer articolava quattro motivi:

  • errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, sulla nozione di volume "trascurabile";
  • errori di diritto e di valutazione sulla ritenuta trascurabilità del volume delle importazioni serbe;
  • errore di diritto e di valutazione sulla conclusione che non fossero necessarie misure di difesa;
  • errore di diritto sulla mancata comunicazione dei dati relativi a sottoquotazione e vendita sottocosto.

Primo motivo: soglia dell’1% e carattere trascurabile del volume delle importazioni

La Corte respinge il primo motivo. Essa osserva che l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), non rinvia all’articolo 5, paragrafo 7, né ad altre disposizioni, e si limita a richiedere che il volume delle importazioni non sia "trascurabile". La soglia dell’1% opera quindi come indicazione utile, ma non come limite perentorio. La Corte sottolinea anche che le due disposizioni perseguono finalità diverse: l’articolo 5, paragrafo 7, riguarda la fase dell’apertura del procedimento; l’articolo 3, paragrafo 4, si applica invece alle importazioni già oggetto di un’inchiesta. L’interpretazione accolta dal Tribunale è coerente con l’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in materia di politica commerciale comune e di difesa commerciale.

Secondo motivo: valutazione della trascurabilità del volume

La Corte dichiara il secondo motivo inoperante. Anche a voler ritenere discutibile il ragionamento del Tribunale sugli elementi di prezzo, la constatazione decisiva resta che la Commissione aveva basato la qualificazione di trascurabilità sul fatto che il volume serbo era molto vicino alla soglia dell’1% e nettamente inferiore a quello degli altri paesi interessati. Eventuali errori sui profili di prezzo non incidono, dunque, sulla motivazione sufficiente a sorreggere la decisione.

Terzo motivo: chiusura del procedimento e non necessità di misure di difesa

La Corte respinge anche il terzo motivo. Richiamando il considerando 16 e l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, afferma che la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità nel ritenere trascurabile il pregiudizio potenziale quando le importazioni superano di poco la soglia dell’1%, purché vi siano ulteriori elementi che avvalorino tale valutazione. Per la Corte, in tali circostanze la Commissione può chiudere il procedimento senza dover svolgere una verifica dettagliata dell’esistenza di un pregiudizio notevole alla luce di tutti gli elementi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3. Il margine di dumping, pur rilevante in astratto, non era un dato necessariamente decisivo nel caso concreto.

Quarto motivo: diritti di difesa, informazione e buona amministrazione

La Corte respinge infine il quarto motivo. Poiché i dati su sottoquotazione e vendita sottocosto non erano elementi che la Commissione doveva necessariamente considerare per chiudere il procedimento riguardante la Serbia, il mancato accesso a tali dati non ha leso i diritti di difesa di Eurofer ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2. Per la stessa ragione, la Commissione non ha violato il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta, avendo esaminato gli elementi pertinenti del caso.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Eurofer alle spese sostenute dalla Commissione e dalla HBIS Serbia, oltre alle proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia antidumping, la valutazione del carattere "trascurabile" del volume delle importazioni e della necessità di misure di difesa non è rigidamente vincolata alle soglie dell’articolo 5, paragrafo 7. Tali soglie possono orientare la decisione amministrativa e il controllo giurisdizionale, ma non eliminano il margine discrezionale della Commissione quando il volume importato è solo lievemente superiore al parametro di riferimento. Inoltre, i diritti di difesa delle parti interessate si misurano sui fatti e sulle considerazioni effettivamente pertinenti per la decisione da adottare.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialepolitica commerciale comunediritti di difesabuona amministrazione

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