Corte di giustizia, Sentenza C-143/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio 2022. — A contro O e G. W. e E. S. contro A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento detti “uniT‑linked” – Direttiva 2002/83/CE – Articolo 36 – Direttiva 2002/92/CE – Articolo 12, paragrafo 3 – Obbligo di informazione precontrattuale – Informazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti di assicurazione “uniT‑linked” – Ambito di applicazione – Portata – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Pratiche commerciali sleali – Omissione ingannevole. — Cause riunite C-143/20 e C-213/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata degli obblighi informativi relativi ai contratti di assicurazione vita "unit-linked" collocati tramite contratti collettivi. Ha affermato che l’assicurato aderente deve ricevere, prima dell’adesione, le informazioni previste dalla direttiva 2002/83, ma che tali informazioni devono riguardare solo le caratteristiche essenziali delle attività di contropartita, non tutti i dettagli dei rischi né il medesimo livello di disclosure previsto per gli strumenti finanziari. La Corte ha inoltre escluso che la direttiva imponga la nullità del contratto per violazione dell’obbligo informativo, mentre ha riconosciuto che l’omissione può costituire una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29.
Obblighi informativi nei contratti collettivi di assicurazione vita "unit-linked": portata delle informazioni sulle attività di contropartita, momento della comunicazione e rilevanza come omissione ingannevole.
La questione giuridica
Le questioni vertevano su: 1) se l’obbligo di informazione precontrattuale previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, e dall’allegato III, punto A, a.12, della direttiva 2002/83 si applichi anche all’assicurato aderente a un contratto collettivo "unit-linked"; 2) quale sia la portata delle "indicazioni sulla natura delle attività di contropartita" e se debbano includere tutte le caratteristiche e i rischi degli strumenti sottostanti, eventualmente con contenuto identico a quello richiesto dalla disciplina MiFID; 3) se le informazioni debbano essere fornite in un procedimento precontrattuale distinto e prima dell’adesione; 4) se il mancato adempimento dell’obbligo comporti nullità/invalidità del contratto o diritto alla restituzione dei premi; 5) se l’omessa comunicazione integri una pratica commerciale sleale e, in particolare, un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.
Principio di diritto
Nei contratti collettivi di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento, l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 impone che le informazioni precontrattuali siano comunicate anche all’assicurato che aderisce al contratto; l’impresa di assicurazione deve trasmetterle al contraente/intermediario, il quale le deve poi comunicare al consumatore prima dell’adesione. Le "indicazioni sulla natura delle attività di contropartita" devono comprendere le caratteristiche essenziali degli strumenti sottostanti, in particolare la loro natura economica e giuridica e i rischi strutturali, ma non richiedono un’informazione esaustiva e identica a quella prevista dalla normativa sui servizi di investimento. La direttiva 2002/83 non impone un distinto procedimento precontrattuale né attribuisce automaticamente la nullità del contratto o il diritto alla restituzione dei premi in caso di violazione, lasciando tali conseguenze al diritto nazionale purché sia preservato l’effetto utile della norma; inoltre, l’omessa comunicazione può integrare un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/83/CE
- Articolo 36, paragrafo 1, direttiva 2002/83/CE
- Allegato III, punto A, a.11 e a.12, direttiva 2002/83/CE
- Articolo 35, paragrafo 1, direttiva 2002/83/CE
- Articolo 14, paragrafo 5, direttiva 2002/83/CE
- Articolo 53, paragrafo 6, direttiva 2002/83/CE
- Direttiva 2002/92/CE
- Articolo 12, paragrafo 3, direttiva 2002/92/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2002/92/CE
- Direttiva 2004/39/CE
- Articolo 19, paragrafo 3, direttiva 2004/39/CE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 4, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 5, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 7, direttiva 2005/29/CE
- Allegato II, direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2009/138/CE
- Articolo 185, paragrafi 3 e 4, direttiva 2009/138/CE
- Articolo 309, paragrafo 1, direttiva 2009/138/CE
- Articolo 310, direttiva 2009/138/CE
- Direttiva 2014/65/UE
Obblighi informativi nei contratti collettivi di assicurazione vita "unit-linked"
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie in controversie relative al rimborso dei premi versati in esecuzione di contratti collettivi di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento (unit-linked). La Corte esamina la portata degli obblighi informativi precontrattuali e il loro possibile rilievo sotto il profilo delle pratiche commerciali sleali.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-143/20, A aveva aderito a un contratto collettivo unit-linked proposto da O; dopo una forte perdita di valore del fondo, aveva risolto il contratto e agito per il recupero delle somme versate, sostenendo di essere stato tratto in errore sulla natura dell’investimento. Nella causa C-213/20, G.W. ed E.S. avevano aderito a un contratto collettivo analogo concluso tra A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. e la società contraente; anche qui si contestava l’insufficienza delle informazioni fornite sugli attivi sottostanti e sui rischi di investimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE e l’allegato III, punto A, a.11 e a.12, relativo alle informazioni precontrattuali;
- l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92/CE, sugli obblighi informativi dell’intermediario assicurativo;
- l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE, quale parametro evocato dal giudice del rinvio;
- l’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, sulle omissioni ingannevoli. La Corte precisa che, ratione temporis, nei procedimenti principali si applica la sola direttiva 2002/83, non ancora la direttiva 2009/138.
Prima questione: chi deve ricevere le informazioni
La Corte afferma che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 si applica anche al consumatore che aderisce come assicurato a un contratto collettivo unit-linked. La nozione di "contraente" è interpretata in modo autonomo e funzionale, includendo anche l’aderente che diviene parte del rapporto assicurativo e assume diritti e obblighi tipici del contratto.
La Corte precisa inoltre la ripartizione degli obblighi:
- l’impresa di assicurazione deve comunicare le informazioni all’impresa contraente;
- l’impresa contraente, agendo come intermediario assicurativo ai sensi della direttiva 2002/92, deve trasmetterle al consumatore prima dell’adesione, unitamente alle precisazioni necessarie in base alle sue esigenze.
Portata delle indicazioni sulla natura delle attività di contropartita
Secondo la Corte, la formula dell’allegato III, punto A, a.12, deve essere interpretata in senso ampio: le informazioni devono includere le caratteristiche essenziali delle attività di contropartita. In concreto, esse devono offrire al consumatore una descrizione chiara, precisa e comprensibile:
- della natura economica e giuridica degli attivi;
- dei principi generali del loro rendimento;
- dei rischi strutturali connessi, come il rischio di perdita di valore delle quote o il rischio di credito dell’emittente.
Non è invece necessario fornire:
- una descrizione esaustiva di tutti i rischi di investimento;
- informazioni tecniche dettagliate sui meccanismi di calcolo del valore;
- informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti finanziari comunica ai clienti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39. La Corte esclude quindi un pieno trapianto della disciplina MiFID nel settore assicurativo.
Momento della comunicazione delle informazioni
La Corte chiarisce che la direttiva 2002/83 non impone necessariamente un distinto procedimento precontrattuale formalizzato. Tuttavia, le informazioni devono essere fornite prima dell’adesione al contratto, in tempo utile perché il consumatore possa decidere consapevolmente.
Di conseguenza, una normativa nazionale può prevedere che le informazioni siano contenute nel contratto, purché il contratto sia consegnato al consumatore prima della sua adesione e con un anticipo sufficiente a consentire una scelta informata.
Conseguenze della violazione dell’obbligo informativo
La direttiva 2002/83 non disciplina le conseguenze giuridiche della mancata o inesatta informazione. Non impone quindi di considerare nulli o inefficaci il contratto collettivo unit-linked o la dichiarazione di adesione, né attribuisce automaticamente il diritto alla restituzione dei premi versati.
Spetta agli Stati membri regolare tali effetti, ma il diritto nazionale deve essere interpretato e applicato in modo da non compromettere l’effetto utile della direttiva e da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di informazione.
Pratiche commerciali sleali
La Corte riconosce che la comunicazione delle informazioni previste dalla direttiva 2002/83 rientra nella nozione di "pratica commerciale" della direttiva 2005/29, perché posta in essere da professionisti nell’ambito della promozione e vendita del prodotto assicurativo.
Ne deriva che l’omissione di tali informazioni, o la loro comunicazione oscura, incomprensibile, ambigua o intempestiva, può costituire un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29, fatta salva la verifica del giudice nazionale sulla concretezza del caso.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- le informazioni precontrattuali devono essere comunicate anche al consumatore aderente a un contratto unit-linked;
- le indicazioni sulle attività di contropartita devono riguardare le loro caratteristiche essenziali, non tutti i dettagli di rischio;
- non è richiesto un autonomo procedimento precontrattuale distinto, se le informazioni sono comunque fornite in tempo utile prima dell’adesione;
- la direttiva non impone nullità o restituzione automatica dei premi per la violazione dell’obbligo informativo;
- l’omessa comunicazione può integrare un’omissione ingannevole ex articolo 7 della direttiva 2005/29.
Come è indicizzato
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