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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-451/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 febbraio 2022. — Airhelp Limited contro Austrian Airlines AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Volo in coincidenza in partenza e a destinazione di un paese terzo – Prenotazione unica presso un vettore aereo comunitario – Coincidenza nel territorio di uno Stato membro – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), e articolo 7 – Volo alternativo ritardato – Presa in considerazione dell’orario di arrivo effettivo ai fini della compensazione pecuniaria. — Causa C-451/20

Giurisprudenza europea62020CJ0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il regolamento n. 261/2004 si applichi a un itinerario unico con coincidenza interna all’Unione quando partenza iniziale e destinazione finale sono entrambe in paesi terzi. Lo scalo in uno Stato membro non è sufficiente, perché ai fini dell’articolo 3 conta la partenza del passeggero e la sua destinazione finale, non il luogo di transito. Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la Corte non ha esaminato il tema del ritardo del volo alternativo ai fini della compensazione pecuniaria.

Ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004: esclusa l’applicazione a un volo in coincidenza con partenza e arrivo finali in paesi terzi, anche se lo scalo avviene in uno Stato membro e il vettore è comunitario.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 si applichi a un collegamento aereo oggetto di un’unica prenotazione, composto da due segmenti operati dallo stesso vettore aereo comunitario, quando l’aeroporto di partenza del primo segmento e quello di arrivo del secondo segmento sono entrambi situati in un paese terzo e solo lo scalo è in uno Stato membro. 2) In caso di risposta affermativa, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), debba essere interpretato nel senso che la compensazione pecuniaria spetta anche quando il volo alternativo, pur programmato in modo da consentire l’arrivo entro due ore, in concreto arriva più tardi.

Principio di diritto

Il regolamento (CE) n. 261/2004 non si applica a un volo in coincidenza oggetto di un’unica prenotazione quando sia l’aeroporto di partenza del primo segmento sia quello di arrivo dell’ultimo segmento si trovano in paesi terzi, anche se lo scalo intermedio è in uno Stato membro e il vettore è comunitario. La Corte ha ritenuto che l’articolo 3, paragrafo 1, va interpretato secondo il suo tenore letterale, il contesto e la sistematica del regolamento: il fatto che un segmento o lo scalo sia nel territorio dell’Unione non basta a far rientrare l’intero itinerario nell’ambito di applicazione del regolamento, poiché ciò svuoterebbe di significato la distinzione tra le ipotesi di cui alle lettere a) e b) e comprometterebbe la certezza del diritto. Di conseguenza, la seconda questione non è stata esaminata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera h), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, regolamento (CE) n. 261/2004

Ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004 nei voli in coincidenza extra-UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg nell’ambito di una controversia tra Airhelp Ltd e Austrian Airlines AG. Il tema centrale è se il regolamento (CE) n. 261/2004 si applichi a un viaggio aereo unico, composto da due segmenti e prenotato come un’unica soluzione, quando il primo decollo e l’ultima destinazione si trovano in paesi terzi, ma lo scalo avviene in uno Stato membro.

Fatti e procedimento principale

NT aveva prenotato un viaggio da Chișinău a Bangkok via Vienna, con un unico contratto di trasporto. Il primo segmento Chișinău-Vienna fu cancellato meno di sette giorni prima della partenza; Austrian Airlines riproteggeva quindi il passeggero su un itinerario alternativo via Istanbul, ma il volo alternativo giunse a Bangkok con un ritardo di 1 ora e 47 minuti rispetto al suo orario previsto. Airhelp, succeduta nei diritti del passeggero, chiese la compensazione pecuniaria ex articolo 7 del regolamento n. 261/2004.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se il regolamento n. 261/2004 si applichi a un volo in coincidenza con partenza e destinazione finale in paesi terzi, ma con scalo in uno Stato membro, quando i due segmenti sono operati da un vettore comunitario;
  • in caso affermativo, se per negare la compensazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), rilevi l’orario di arrivo effettivo del volo alternativo oppure quello previsto secondo il piano di volo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, lettera h), che definisce la nozione di "destinazione finale";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sull’ambito di applicazione territoriale;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), sulla cancellazione del volo e l’esenzione dalla compensazione in caso di riprotezione tempestiva;
  • l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, sulla compensazione pecuniaria e sui criteri di calcolo delle distanze.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, e osserva che il regolamento si applica ai passeggeri e non ai singoli voli in astratto. Per un viaggio in coincidenza oggetto di un’unica prenotazione, rilevano quindi il luogo di partenza iniziale e la destinazione finale, non il luogo dello scalo. In questa logica, lo scalo in uno Stato membro non può trasformare un itinerario che inizia e termina in paesi terzi in un viaggio coperto dal regolamento.

Il ragionamento è confermato dal contesto normativo: la nozione di "destinazione finale" dell’articolo 2, lettera h), e la giurisprudenza sulla nozione di "ultimo volo" mostrano che i voli in coincidenza costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’articolo 7, si considerano il ritardo all’arrivo alla destinazione finale e la distanza tra primo decollo e destinazione finale, a prescindere dai segmenti intermedi.

La soluzione proposta dall’interpretazione estensiva sarebbe, secondo la Corte, incompatibile con la struttura dell’articolo 3, paragrafo 1, perché finirebbe per sovrapporre le ipotesi di cui alle lettere a) e b), svuotando di significato la seconda e generando incertezza sull’effettivo ambito applicativo del regolamento. L’obiettivo di tutela elevata dei passeggeri non consente di estendere il regolamento oltre i casi espressamente previsti.

Decisione

La Corte dichiara che il regolamento n. 261/2004 non si applica al volo in coincidenza descritto, poiché sia l’aeroporto di partenza del primo segmento sia quello di arrivo dell’ultimo segmento si trovano in paesi terzi e solo lo scalo è situato nel territorio di uno Stato membro, pur essendo il vettore comunitario. Essendo negativa la risposta alla prima questione, la Corte non esamina la seconda questione relativa al ritardo del volo alternativo e alla compensazione pecuniaria.

Principio affermato

Un volo in coincidenza oggetto di un’unica prenotazione non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004 se il primo aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo finale sono entrambi situati in paesi terzi, anche quando lo scalo avviene in uno Stato membro e il vettore è comunitario. Il mero transito nell’Unione non basta a radicare l’applicazione del regolamento.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereicompensazione dei passeggericancellazione del volocoincidenze aereeambito territoriale del diritto ue

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