Corte di giustizia, Sentenza C-175/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2022. — « SS » SIA contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 4 – Nozione di “trattamento” – Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento – Limitazione della finalità – Minimizzazione dei dati – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento – Trattamento necessario all’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – Articolo 23 – Limitazioni – Trattamento di dati a fini fiscali – Richiesta di comunicazione di informazioni relative ad annunci di vendita di veicoli pubblicati online – Proporzionalità. — Causa C-175/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una richiesta dell’amministrazione fiscale a un portale di annunci online per ottenere dati degli inserzionisti costituisce trattamento di dati personali ai sensi del regolamento 2016/679. Ha escluso che l’eccezione per i trattamenti penali si applichi alla riscossione delle imposte e ha precisato che eventuali deroghe ai principi del GDPR richiedono una base legislativa chiara e prevedibile ai sensi dell’articolo 23. La Corte ha infine ribadito che i dati richiesti devono essere specifici, necessari e raccolti per un periodo non eccedente lo stretto necessario per l’obiettivo fiscale perseguito.
Rinvio pregiudiziale sul GDPR: una richiesta dell’amministrazione tributaria a un operatore online per ottenere dati personali degli inserzionisti rientra nel regolamento 2016/679 e deve rispettare i principi di minimizzazione, finalità e proporzionalità.
La questione giuridica
Se una richiesta di informazioni dell’amministrazione tributaria diretta a ottenere da un operatore economico una notevole quantità di dati personali rientri nel campo di applicazione del regolamento 2016/679 e debba rispettarne l’articolo 5; se l’amministrazione possa derogare ai principi dell’articolo 5 in assenza di una base legislativa nazionale ai sensi dell’articolo 23; e quali criteri di finalità, necessità, temporalità e proporzionalità valgano per richieste di comunicazione di dati fiscali rivolte a un fornitore di annunci online.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la raccolta, da parte di un’amministrazione tributaria nazionale presso un operatore online, di informazioni contenenti dati personali rientra nel GDPR e deve rispettare l’articolo 5; l’amministrazione non può derogare a tali principi senza una base legislativa chiara, precisa e prevedibile ai sensi dell’articolo 23, e una richiesta di comunicazione è lecita solo se la finalità è specificata e i dati richiesti sono necessari e limitati allo stretto necessario, anche quanto alla durata della raccolta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679
- Direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 3 della direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 16 TFUE
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiesta fiscale di dati personali a un portale di annunci online
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) in una controversia tra la società «SS» SIA, gestore di un sito di annunci online, e l’amministrazione tributaria lettone. Il caso concerne una richiesta dell’autorità fiscale di ottenere informazioni sugli annunci di vendita di veicoli e sui relativi inserzionisti, con particolare rilievo per l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Fatti e procedimento principale
L’amministrazione tributaria lettone, sulla base della normativa nazionale, ha chiesto a SS di comunicare dati relativi agli annunci pubblicati nella sezione "Autoveicoli", tra cui link all’annuncio, testo, marca, modello, numero di telaio, prezzo e numero di telefono del venditore. La richiesta prevedeva anche, in mancanza di ripristino dell’accesso ai dati, una trasmissione mensile di informazioni sugli annunci pubblicati nel mese precedente, senza un limite temporale finale.
SS ha contestato la richiesta sostenendo che fosse contraria ai principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati di cui al GDPR. Dopo il rigetto del reclamo amministrativo e del ricorso in primo grado, la questione è giunta in appello davanti al giudice del rinvio, che ha sollevato nove questioni pregiudiziali.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se una richiesta di tale ampiezza rientri nell’ambito di applicazione del GDPR, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 1;
- se l’amministrazione tributaria possa derogare a tali principi in assenza di una specifica autorizzazione nel diritto nazionale;
- quali criteri vadano applicati per valutare la legittimità di una richiesta di dati priva di un termine finale e non sufficientemente circostanziata quanto alla finalità;
- se sia conforme al GDPR una richiesta che riguardi in modo indifferenziato tutti gli utenti di una determinata sezione del portale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2016/679, specie gli articoli 2, 4, 5, 6, 13, 14, 23 e 25;
- la direttiva (UE) 2016/680, per delimitare l’eccezione relativa ai trattamenti per finalità penali;
- l’articolo 16 TFUE e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte: ambito di applicazione del GDPR
La Corte osserva anzitutto che la richiesta dell’amministrazione tributaria integra un "trattamento" di dati personali, poiché comporta raccolta, comunicazione e messa a disposizione di dati ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del GDPR. I dati richiesti sono dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1.
Esclude poi l’applicabilità dell’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), perché l’amministrazione tributaria non rientra, per tale attività di riscossione e lotta all’evasione, nella nozione di "autorità competente" della direttiva 2016/680. La mera possibilità di un successivo impiego in un procedimento penale tributario non basta a sottrarre il trattamento al GDPR, se la raccolta non avviene per quella specifica finalità.
Ne consegue che la raccolta di dati personali da parte dell’amministrazione fiscale presso un operatore online rientra nel campo di applicazione materiale del regolamento 2016/679 e deve rispettarne i principi applicabili, in particolare quelli dell’articolo 5.
Ragionamento della Corte: deroghe ai principi del trattamento
Quanto alla seconda questione, la Corte precisa che le limitazioni ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR possono essere introdotte solo mediante "misure legislative" ai sensi dell’articolo 23 del regolamento, purché siano necessarie e proporzionate e rispettino l’essenza dei diritti fondamentali.
La Corte richiede che la base giuridica sia chiara, precisa e prevedibile per i destinatari, conformemente anche all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. In assenza di una simile base normativa, l’amministrazione tributaria non può derogare ai principi dell’articolo 5 del regolamento.
Ragionamento della Corte: finalità, minimizzazione e durata della raccolta
Esaminando congiuntamente le questioni dalla terza alla nona, la Corte richiama l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo cui i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e la lettera c), che impone che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.
La Corte afferma che:
- la finalità della richiesta deve essere chiaramente indicata nella domanda inviata al fornitore;
- la riscossione delle imposte e la lotta all’evasione costituiscono compiti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e);
- tuttavia, il titolare del trattamento non può procedere a una raccolta generalizzata e indiscriminata di dati;
- spetta al giudice nazionale verificare se l’obiettivo possa essere raggiunto mediante criteri più mirati, ad esempio individuando annunci specifici.
La Corte sottolinea inoltre che il principio di minimizzazione vale anche sul piano temporale: il periodo di raccolta non può eccedere la durata strettamente necessaria per raggiungere l’obiettivo perseguito. Il fatto che la richiesta non indichi, di per sé, un termine finale non consente automaticamente di dichiararla illecita, ma l’amministrazione deve poter dimostrare che la durata scelta è effettivamente necessaria.
In questo contesto viene richiamato anche l’articolo 5, paragrafo 2, sul principio di responsabilizzazione e l’articolo 25, paragrafo 2, relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la richiesta dell’amministrazione tributaria è soggetta al GDPR, compreso l’articolo 5, paragrafo 1;
- l’amministrazione non può derogare a tali disposizioni senza una misura legislativa ai sensi dell’articolo 23;
- una richiesta di comunicazione di dati a un fornitore di annunci online non è, in sé, incompatibile con il GDPR, purché i dati siano necessari rispetto alle finalità specifiche e la raccolta non superi la durata strettamente necessaria all’obiettivo di interesse generale perseguito.
Principi affermati
La pronuncia consolida due punti di rilievo pratico per operatori e consulenti:
- l’attività di acquisizione di dati personali da privati da parte di un’amministrazione fiscale costituisce trattamento soggetto al GDPR, salvo eccezioni interpretate restrittivamente;
- le richieste pubbliche di dati devono essere sufficientemente determinate quanto a finalità, perimetro soggettivo, contenuto e durata, con prova della necessità e proporzionalità in capo all’autorità richiedente.
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