Cassazione Penale, Sentenza n. 295/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione volta a censurare la qualificazione giuridica del fatto (artt. 56 e 629 c.p.) per ritenuta tentata estorsione rispetto a possibile esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), insieme a doglianze sulla mancanza di dolo o di idoneità della minaccia a vincere la resistenza della vittima, sulla presunta esistenza di un errore scusabile (art. 47 c.p.) in ordine alla titolarità dei beni trasferiti e sulla travisamento della prova e sulla determinazione della pena (calcolo delle riduzioni per tentativo, attenuanti e rito abbreviato). In sintesi: contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'estorsione, rilevando contraddizioni dichiarative della persona offesa e la possibile esistenza di un errore di fatto sul diritto di ritenzione/compenso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui sussisteva il tentativo di estorsione: il Borrino aveva prospettato un "male ingiusto" (minaccia di rimozione e danneggiamento di parti dell'immobile) e in parte l'aveva anche attuata, rendendo credibile la minaccia e la pretesa di un profitto ingiusto. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'eccezione di errore scusabile sulla titolarità di certi elementi dell'immobile, avendo i giudici di merito motivato l'assenza di errore di fatto idoneo ad escludere il dolo e richiamato la giurisprudenza "Filardo" sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Infine la Cassazione ha respinto le censure sulla quantificazione della pena (ritenute infondate), confermando la rideterminazione operata dalla Corte di Appello (pena finale: mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 200 di multa) e ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Usato per valutare la riduzione di pena per il tentativo; la corte ha applicato una riduzione inferiore rispetto a quella massima dedotta dalla difesa (ha ridotto per il tentativo nella misura della metà anziché di 2/3).
art. 629 cod. pen.
Norma incriminatrice dell'estorsione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto (minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, con parziale attuazione della minaccia e conseguente pregiudizio economico prospettato).
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ("ragion fattasi"): la Corte ha esaminato la possibilità di ricondurre la condotta a questa fattispecie ma, richiamando i criteri delle Sezioni Unite (Filardo), ha ritenuto che qui mancasse la consapevolezza del titolare di un diritto corrispondente e che la pretesa fosse più ampia e ingiustificata, escludendo l'errore di fatto idoneo a ricondurre il fatto a tale norma.
art. 47 cod. pen.
La difesa invocava un errore scusabile (errore di diritto o fatto) ai sensi dell'art. 47 co. 3; la Corte ha ritenuto che il dedotto errore non fosse provato/pertinente e che i giudici di merito avessero correttamente escluso l'esimente, motivando che l'imputato era consapevole dell'avvenuto trasferimento dell'immobile nella sua interezza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente (somma stimata equa di Euro 3.000).
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione delle prove: contestazioni che in realtà mirano a rimettere in discussione la valutazione del merito sono generalmente inammissibili se non è indicato un concreto vizio di diritto nella ricostruzione.
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni ("ragion fattasi") è decisivo l'elemento soggettivo: l'agente deve avere la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente; assenza di tale consapevolezza o pretesa più ampia rispetto al diritto legittimo orienta verso l'estorsione.
- La minaccia è rilevante quando sia idonea, anche in concreto e tenuto conto della sua attuazione parziale, a vincere la resistenza della vittima: la prospettazione o parziale realizzazione del "male ingiusto" rafforza la configurabilità del reato di estorsione.
- Le doglianze su presunti errori nelle perizie o altri atti tecnici devono essere specificamente allegati e trascritti: in cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza documentale, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Sul punto del calcolo della pena, la difesa deve indicare con precisione l'errore di calcolo o di applicazione delle attenuanti e delle misure riduttive; ipotesi generiche di eccessività senza errore formale restano valutazioni di merito non rimesse alla Cassazione.
- Contraddizioni non decisive nelle dichiarazioni della vittima o dei testi restano questione di valutazione del merito: per impugnare con successo occorre dimostrare che le contraddizioni sono tali da rendere manifestamente illogica la motivazione.
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