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Ordinanza

Ordinanza n. 220/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e silenzio-inadempimento sull’istanza di riesame del diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Brescia del 25 marzo 2025, notificato il 4 agosto 2025, con il quale era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Ha inoltre proposto azione avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura di Brescia sull’istanza di riesame del diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato, emesso il 1° maggio 2024. Nel ricorso sono state esposte le ragioni per cui il diniego di conversione sarebbe illegittimo, ma tale diniego non è stato impugnato ed è ormai inoppugnabile, essendo stato conosciuto dal ricorrente quantomeno l’11 giugno 2025, data della richiesta di riesame. Il ricorso non ha inoltre spiegato per quali ragioni la Prefettura sarebbe obbligata a provvedere sull’istanza di riesame, né entro quale termine avrebbe dovuto farlo. Il giudice ha altresì rilevato che il documento informatico apparentemente contenente la procura alle liti consisteva in una pagina interamente bianca, prospettando l’eventuale inammissibilità del ricorso qualora non fosse provata l’esistenza di una valida procura speciale conferita anteriormente alla notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle domande. Ha rilevato che il ricorso era stato depositato indicando l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. e, per tale ragione, era stato fissato in camera di consiglio; tuttavia, contenendo anche una domanda di annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, soggetta al rito ordinario, ha disposto la conversione del rito in quello ordinario ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di provare il rilascio di una procura speciale alle liti anteriormente alla notificazione del ricorso, mediante deposito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto al contraddittorio le possibili questioni di inammissibilità del ricorso per mancanza di prova della valida procura e della domanda avverso il silenzio, per difetto di allegazione dell’obbligo della Prefettura di provvedere sull’istanza di riesame e del relativo termine. L’udienza pubblica di merito è stata fissata per il 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    azione avverso il silenzio

    La domanda proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è trattata con il rito camerale previsto per l’azione contro il silenzio.

  • art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.

    Quando il ricorso contiene domande soggette a riti diversi, il giudice dispone la conversione nel rito ordinario.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    questioni rilevate d’ufficio

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono condurre a una decisione sfavorevole.

Massime di principio

  • Quando un ricorso cumula un’azione avverso il silenzio, soggetta a rito camerale, e una domanda di annullamento soggetta al rito ordinario, il giudice deve disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
  • L’azione avverso il silenzio richiede l’allegazione dell’obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere sull’istanza, nonché dell’avvenuta scadenza del termine entro il quale tale obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto.
  • La richiesta di riesame di un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile non rende automaticamente configurabile un obbligo dell’amministrazione di provvedere; il ricorrente deve indicare e dimostrare la specifica base giuridica dell’obbligo di riesame.
  • La procura speciale alle liti deve risultare validamente conferita anteriormente alla notificazione del ricorso; qualora il documento informatico depositato sia privo di contenuto leggibile, il giudice può ordinare al ricorrente di provarne il rilascio entro un termine perentorio, prospettando l’inammissibilità in caso di mancato adempimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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