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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5058/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ottemperanza presentata da Attanasio. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen.), sostenendo che la decisione non poteva essere adottata de plano e che un'ordinanza che accerta la violazione di diritti costituzionalmente garantiti non perde efficacia semplicemente perché il destinatario ha terminato l'esecuzione della pena o si trova in uno stato di detenzione diverso; invocava inoltre l'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354 in favore della persistenza dell'efficacia del provvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto dell'ottemperanza ex art. 35-bis Ord. pen. sia strettamente connesso al titolo esecutivo e alla specifica situazione detentiva cui il provvedimento si riferisce: l'esaurimento del titolo esecutivo determina l'inefficacia del provvedimento impugnato ai fini dell'ottemperanza. Ha confermato la legittimità dell'adozione di un provvedimento de plano ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. quando l'istanza sia manifestamente infondata o basata sui medesimi elementi già rigettati. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha correttamente ritenuto inammissibile l'istanza perché il provvedimento oggetto di ottemperanza era stato emesso sotto un titolo detentivo ormai esaurito e non poteva valere rispetto al nuovo titolo di detenzione, di natura cautelare; eventuali provvedimenti attinenti al nuovo titolo spettano all'autorità competente per quel titolo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ordinamento Penitenziario

    introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146/2013, convertito dalla legge n. 10/2014

    Istituisce il procedimento di ottemperanza davanti alla magistratura di sorveglianza, con contraddittorio e duplice grado; prevede inoltre un procedimento volto a garantire l'esecuzione delle decisioni definitive nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria. L'efficacia dell'istanza di ottemperanza è collegata al titolo esecutivo e alla situazione detentiva cui si riferisce il provvedimento originario.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Consente, in via eccezionale, la pronuncia di inammissibilità mediante decreto 'de plano' e in assenza di contraddittorio quando l'istanza sia già stata rigettata basandosi sugli stessi elementi o sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge; la constatazione del difetto deve essere immediata e non richiedere complesse valutazioni di merito.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    citato nel testo come disciplina processuale di riferimento per i procedimenti di sorveglianza

    Regola aspetti procedurali del procedimento di sorveglianza, confermando l'esigenza del contraddittorio e della fissazione dell'udienza in camera di consiglio per l'interlocuzione tra le parti nei relativi procedimenti.

  • art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354

    richiamata dal ricorrente

    Invocata dal ricorrente per sostenere la persistenza dell'efficacia delle ordinanze del tribunale di sorveglianza anche dopo il venir meno del titolo esecutivo; il Supremo Collegio non ha dato seguito a questa interpretazione ritenendo invece che l'efficacia dell'ordine di ottemperanza sia strettamente collegata al titolo detentivo che era in vigore al momento dell'adozione del provvedimento.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente nella doglianza

    Invocato come norma di riferimento nei motivi di impugnazione; dalla sentenza non emerge una valorizzazione tale da ritenere applicabile la tesi del ricorrente circa la persistenza ultrattiva del provvedimento rispetto a nuovi titoli di detenzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). La Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni sostanziali connesse alla perdita di efficacia del titolo esecutivo.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 26 del 1999

    richiamata nel contesto dell'istituzione dell'art. 35-bis

    La sentenza ha stigmatizzato il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria, motivando l'introduzione dell'art. 35-bis volto a garantire tutela giurisdizionale efficace.

Massime di principio

  • L'istanza di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. è funzionalmente e ontologicamente collegata al titolo esecutivo e alla specifica situazione detentiva vigente quando il provvedimento viene adottato: se quel titolo si esaurisce, l'istanza di ottemperanza rispetto a quel provvedimento diventa inammissibile.
  • Il Tribunale di sorveglianza può dichiarare inammissibile una richiesta de plano (senza contraddittorio) quando sia evidente, senza complesse valutazioni di merito, che l'istanza è basata sugli stessi elementi già decisi o è manifestamente priva dei presupposti di legge (art. 666, comma 2 c.p.p.).
  • I provvedimenti del tribunale di sorveglianza non hanno efficacia 'ultrattiva' rispetto a successivi e differenti titoli di detenzione (es. titolo cautelare vs titolo esecutivo): le questioni inerenti a un nuovo titolo devono essere valutate dall'autorità competente per quel nuovo titolo.
  • Nel valutare l'ammissibilità di un'istanza di ottemperanza va sempre verificato il nesso temporale e materiale tra il provvedimento impugnato e la situazione detentiva concreta; la mera permanenza del soggetto in stato di detenzione non garantisce la sopravvivenza automatica degli effetti di provvedimenti adottati in una diversa fase esecutiva.
  • Chi propone un'istanza di ottemperanza deve considerare la competenza funzionale: se il rilievo riguarda misure o detenzioni derivanti da procedimenti differenti (es. misure cautelari), l'autorità competente a intervenire può essere diversa dal Tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza originaria.

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