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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19089/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo a) rilevando assenza di prova del distacco di risorse e della destinazione ai soci), per bancarotta impropria da operazioni dolose (capo b) denunciando mancanza di atti intrinsecamente pericolosi, nesso causale e dolo, sostenendo che si trattò di prosecuzione dell'attività in prospettiva di risanamento), per bancarotta preferenziale (capo c) contestando l'errata determinazione del periodo temporale rilevante e l'assenza del dolo di favore, e sollevava infine censure sul trattamento sanzionatorio per mancata valutazione piena delle attenuanti generiche e delle condotte riparatorie.

La decisione

La Corte ha rigettato gran parte del ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi alla distrazione (capo a) e alle operazioni dolose aggravanti il dissesto (capo b), confermando la valutazione dei giudici di merito sull'esistenza di prelevamenti ingiustificati, la mancata delibera assembleare per i compensi e la condotta gestionale che ha aggravato il dissesto. Ha però accolto il motivo relativo alla bancarotta preferenziale (capo c) esclusivamente perché il reato è estinto per prescrizione; su tale capo la sentenza è stata annullata senza rinvio. Ha altresì annullato con rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio affinché altra sezione della Corte d'appello di Catania riesamini la quantificazione della pena. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 2389 cod. civ.

    Richiede che la misura del compenso degli amministratori sia determinata dall'assemblea; in mancanza il credito è ritenuto illiquido, giustificando la qualificazione penalmente rilevante dei prelevamenti non deliberati come distrazione

  • art. 2447 cod. civ.

    Impegna a provvedere in caso di perdita del capitale sociale; la mancata adozione delle misure previste (ripianamento, scioglimento o trasformazione) è considerata indice di operazioni dolose ove si prosegua l'attività aggravando il dissesto

  • art. 2449 cod. civ. comma 1

    Rilevata la violazione quando la gestione continua nonostante condizioni che impongano lo scioglimento o altri provvedimenti, contribuendo all'aggravamento dell'indebitamento

  • art. 2486 cod. civ.

    Richiama i doveri dell'organo amministrativo in situazione di crisi; una gestione opaca e in violazione di tali doveri è indice di responsabilità penale

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    art. 223, comma 2, n. 2 l.fall.

    Definisce le 'operazioni dolose' che possono integrare bancarotta impropria; in concreto l'omessa convocazione dell'assemblea e la prosecuzione dell'attività dopo l'azzeramento del capitale costituiscono tali operazioni se cagionano o aggravano il dissesto

  • art. 87, comma 3 legge fallimentare

    Impone al fallito un obbligo di verità sulla destinazione dei beni; la mancata giustificazione dell'impiego di beni sociali legittima inferenze di distrazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai termini strettamente necessari alla motivazione, richiamato in relazione alla formulazione del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente il motivo di cassazione fondato su motivi di legittimità relativi alla motivazione e alla valutazione delle prove; richiamato quale base per esaminare le censure e l'eccezione di estinzione per prescrizione

Massime di principio

  • I prelevamenti da casse sociali effettuati dall'amministratore senza delibera assembleare o giustificativi documentali possono configurare bancarotta fraudolenta per distrazione; l'onere di giustificare la destinazione dei fondi grava sull'amministratore
  • La prosecuzione dell'attività aziendale dopo l'azzeramento del capitale sociale senza adottare gli adempimenti di cui all'art. 2447 c.c. e l'accrescimento dell'indebitamento possono integrare bancarotta impropria per operazioni dolose se le condotte sono consapevoli e prevedibili come pregiudizievoli
  • Il dolo nell'operazione dolosa richiede la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere atti o una serie di atti che concretamente risultino pericolosi per la salute economico-finanziaria dell'impresa; non è necessario che l'agente volesse specificamente il fallimento, ma che tale esito fosse prevedibile
  • La prescrizione estingue il reato anche se il giudice di merito non l'ha dichiarata; il ricorso in cassazione può essere ammissibile per far valere l'intervenuta estinzione per prescrizione
  • Le questioni sanzionatorie possono essere riesaminate se una parte della condanna è annullata; la Corte di cassazione può annullare con rinvio la determinazione della pena ad altra sezione per nuovo esame
  • Le motivazioni 'per relationem' sono ammissibili se l'atto richiamato è conoscibile e la decisione da essa derivata è adeguatamente valorizzata; le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito sono vincolanti salvo vizio di legittimità nella motivazione

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