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Sentenza

Sentenza n. 16813/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 4/05/2026 a mezzo PEC dalla Ricorrente alla resistente ANAS S.p.a., sopra meglio individuata, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della parte Ricorrente.

Giustizia amministrativa202606957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio di ANAS S.p.A. sull’istanza di accesso documentale del 4 maggio 2026, relativa a elaborati e progetti di ampliamento del GRA, delibere di approvazione e a un ricorso presso l’UCE di Roma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente detentore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da ANAS sulla richiesta di accesso del 4 maggio 2026, nonché il riconoscimento del diritto di visione ed estrazione di copia, la condanna alla consegna e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. La domanda riguardava gli elaborati grafici ante e post operam del tratto del GRA dal km 32,100 al km 31,700, un ricorso presso l’UCE di Roma relativo a un edificio di proprietà della ricorrente, le delibere di approvazione del progetto di ampliamento e il progetto con i relativi allegati. Dopo il riscontro di ANAS del 23 luglio 2026, che ha trasmesso la documentazione disponibile, inclusi elaborati grafici del 12 gennaio 1987, la ricorrente ha contestato che la documentazione sui punti 1 e 4 fosse incompleta e insufficiente e che quella sui punti 2 e 3 non fosse stata fornita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti trasmessi da ANAS dopo la proposizione del ricorso. Per la documentazione non ostesa ha respinto la domanda: l’accesso riguarda documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione e la ricorrente non ha fornito prove o indizi della loro disponibilità presso ANAS. Non si può imporre all’amministrazione la prova negativa della mancata detenzione, né ordinare l’ostensione di atti che l’ente dichiara formalmente e sotto la propria responsabilità di non possedere, anche in ragione del tempo trascorso e delle modifiche organizzative intervenute. La possibilità di ordinare l’accesso può residuare quando l’interessato fornisca indizi dell’esistenza dei documenti e l’amministrazione non provi la loro inesistenza; in tal caso, la ricerca materiale può rilevare in sede esecutiva, anche con nomina di un commissario ad acta. Spese compensate; ANAS è stata condannata a rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    il diritto di accesso è riconosciuto solo con riferimento a documenti, oltre che già esistenti, detenuti dall’amministrazione, non potendosi accogliere richieste di esibizione non corredate dalla prova dell’esistenza degli atti di cui il privato chiede l’ostensione

    L’accesso documentale presuppone che gli atti esistano e siano detenuti dall’amministrazione; il richiedente deve fornire prova o almeno indizi della loro esistenza e disponibilità.

  • artt. 31 e 116 c.p.a.

    con il presente ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 116 c.p.a., notificato ad ANAS S.p.a. in data 11/06/2026, la ricorrente ha chiesto (i) l’accertamento della illegittimità del presunto silenzio serbato da ANAS S.p.A.

    Il giudizio è stato introdotto con il rito speciale in materia di accesso, con contestuale domanda di accertamento del silenzio e del diritto all’ostensione.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale riguarda atti esistenti e detenuti dall’amministrazione; il richiedente deve fornire elementi che comprovino o rendano plausibile l’esistenza dei documenti richiesti.
  • Quando il richiedente offre argomenti o indizi dell’esistenza degli atti e l’amministrazione non prova che essi non esistono, il giudice può ordinare l’accesso; la ricerca materiale dei documenti può poi essere affrontata in sede di esecuzione, anche mediante commissario ad acta.
  • Non può essere imposto all’amministrazione di provare il fatto negativo della mancata detenzione, né può essere ordinata l’ostensione di documenti che essa dichiari formalmente e sotto la propria responsabilità di non possedere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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