Cassazione Civile, Ordinanza n. 29275/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata per le somme versate a titolo di IRPEF e addizionali relative agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, trattenute su indennità erogate dall'ex I.P.S.E.M.A. Il contribuente assumeva che tali somme non fossero imponibili in forza dell'esenzione prevista dall'art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918, conv. dalla L. 24 aprile 1938, n. 831. Formatosi il silenzio-rifiuto, il ricorso del contribuente veniva accolto in primo grado e respinto in appello. In cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937, in combinato con l'art. 82 d.P.R. n. 597/1973, l'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 601/1973, l'art. 15 disp. prel. c.c. e l'art. 1 d.lgs. n. 179/2009, sostenendo che l'esenzione non fosse più applicabile perché riferita a un'imposta ormai abolita (imposta di ricchezza mobile) e che la ricognizione compiuta dal d.lgs. n. 179/2009 non potesse rivitalizzare una norma già tacitamente abrogata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'esenzione di cui all'art. 24, secondo comma, del r.d.l. n. 1918/1937 era strettamente collegata alla vigenza dell'imposta di ricchezza mobile e che, con l'introduzione dell'IRPEF e l'abrogazione del previgente tributo, il beneficio era venuto meno già dal 1° gennaio 1974. Ha quindi valorizzato l'effetto abrogativo dell'art. 82 d.P.R. n. 597/1973 e dell'art. 42 d.P.R. n. 601/1973, ritenendo irrilevante l'inclusione del r.d.l. n. 1918/1937 nell'elenco del d.lgs. n. 179/2009, che ha natura meramente ricognitiva delle norme ancora vigenti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24, secondo comma, r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918, conv. dalla L. 24 aprile 1938, n. 831
"esenzione"; "imposta di ricchezza mobile"
La Corte ha ritenuto che l'esenzione fosse inscindibilmente legata alla vigenza dell'imposta di ricchezza mobile e quindi non più applicabile dopo la sua abrogazione.
art. 82 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
È stata considerata norma abrogativa delle previgenti disposizioni regolatrici di imposte alternative all'IRPEF, tra cui l'imposta di ricchezza mobile.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
"con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie"
Conferma l'abrogazione delle esenzioni e agevolazioni non ricomprese nel nuovo sistema tributario introdotto dalla riforma.
art. 15 disp. prel. c.c.
Richiamato a sostegno del principio secondo cui l'abrogazione può avvenire anche tacitamente per incompatibilità o per nuova disciplina della materia.
art. 1 d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179
L'elenco delle norme la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile ha valore ricognitivo e non può reviviscere norme già abrogate espressamente o tacitamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale in Cassazione richiamate per la trattazione del ricorso.
art. 14, comma 14, L. 28 novembre 2005, n. 246
Richiamato come base della delega legislativa attuata con il d.lgs. n. 179/2009.
L. 9 ottobre 1971, n. 825
Ricordata come legge di delega della riforma tributaria che ha istituito l'IRPEF e abolito l'imposta di ricchezza mobile.
Massime di principio
- Un'esenzione tributaria strettamente collegata a un'imposta specifica viene meno quando quella imposta è abrogata e sostituita da un diverso tributo, salvo un'esplicita previsione di sopravvivenza.
- La ricognizione legislativa delle norme ancora vigenti non ha effetto innovativo e non può far rivivere disposizioni già tacitamente o espressamente abrogate.
- Quando una riforma fiscale abolisce il presupposto oggettivo o sistematico di un'agevolazione, la relativa disciplina agevolativa deve ritenersi non più applicabile anche in assenza di un'esplicita abrogazione testuale della singola norma.
- In sede di legittimità, se la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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