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Sentenza

Sentenza n. 1293/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento del Questore della Provincia di Forlì - Cesena n. -OMISSIS- emesso in data 12.7.2022, notificato in data 21.07.2022; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque connessi per i seguenti.

Giustizia amministrativa202200707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e rifiuto del rilascio di qualsiasi altro titolo di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'erronea e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286/1998, nonché carenza istruttoria ed eccesso di potere. Ha sostenuto che la Questura avrebbe fondato il provvedimento sulle condanne e segnalazioni penali senza svolgere una valutazione concreta e attuale della sua pericolosità per la sicurezza pubblica, né considerare adeguatamente la durata del soggiorno, il regolare insediamento, l'attività lavorativa lecita, la situazione reddituale stabile e l'inserimento familiare e sociale in Italia. Il provvedimento traeva origine, in particolare, dal rinvio a giudizio e dalla successiva condanna per il trasporto di circa 43,716 kg di cocaina, nonché da segnalazioni per percosse e lesioni personali e per attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e il diniego di ogni altro titolo. Il Collegio ha affermato che l'Amministrazione aveva adeguatamente motivato il provvedimento e correttamente esercitato il potere di valutazione della pericolosità sociale, desunta dalla condanna per il grave reato in materia di stupefacenti e dalle ulteriori segnalazioni penali. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, anche una condanna non definitiva per un reato inerente agli stupefacenti costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; la motivazione fondata sul reato ostativo è stata ritenuta autonomamente sufficiente. La gravità del trasporto di un rilevante quantitativo di cocaina è stata considerata dimostrativa di concreta pericolosità e idonea a prevalere sugli elementi di inserimento sociale, familiare e lavorativo dedotti dal ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    non è ammesso in Italia lo straniero … che sia considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per reati … inerenti gli stupefacenti

    La condanna, anche non definitiva, per un reato inerente agli stupefacenti costituisce causa ostativa all'ammissione e, nel caso deciso, sostiene autonomamente il diniego o la revoca del titolo di soggiorno.

  • art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    Il venir meno dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno legittima il rifiuto, il mancato rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno.

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina del permesso di soggiorno di lungo periodo, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sul combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per trasporto di sostanze stupefacenti è stata considerata reato ostativo e indice di concreta pericolosità sociale.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al rilascio, rinnovo o mantenimento del permesso di soggiorno, la condanna, anche non definitiva, per un reato inerente agli stupefacenti può costituire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, causa ostativa autonomamente sufficiente a fondare il diniego o la revoca del titolo.
  • La gravità oggettiva del reato di trasporto di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti può sostenere una prognosi concreta di pericolosità sociale e di minaccia per la sicurezza e la tranquillità pubblica.
  • L'Amministrazione, quando fonda il diniego o la revoca del permesso di soggiorno su un reato ostativo in materia di stupefacenti, deve motivare la valutazione di pericolosità; tale motivazione può risultare adeguata quando consideri la condanna e gli ulteriori elementi penali come indicatori del mancato inserimento sociale e della pericolosità concreta.
  • Gli elementi di inserimento familiare, sociale, lavorativo e reddituale dello straniero non impongono il rilascio o il mantenimento del titolo quando la gravità del reato ostativo e la conseguente prognosi di pericolosità risultino adeguatamente motivati dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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