Cassazione Civile, Ordinanza n. 27919/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società, l'Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento per l'anno 2006 recuperando a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi per euro 2.374.000 ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello nel commercio di materiale ferroso. La CTP accolse il ricorso della società e la CTR del Lazio rigettò l'appello dell'Ufficio, ritenendo che gli elementi addotti dalla contribuente escludessero il suo coinvolgimento nella catena fraudolenta. L'Agenzia propose ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione dell'art. 53 d.P.R. 546/1992 e dell'art. 2909 c.c. sostenendo che la CTR aveva erroneamente attribuito alla sentenza di primo grado una statuizione di nullità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; con il secondo denunciò violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e della giurisprudenza CGUE, lamentando un cattivo governo delle prove in tema di indetraibilità dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti e reverse charge, sostenendo che il quadro indiziario fosse sufficiente a dimostrare la consapevolezza della contribuente o, comunque, la sua partecipazione alla frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché fondato su una lettura non corretta del contenuto decisorio della sentenza impugnata: la CTR non aveva affatto dichiarato la nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio, ma aveva solo rilevato profili di scorrettezza procedimentale senza attribuire a essi efficacia invalidante. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, frodi IVA e reverse charge, affermando che l'indetraibilità dell'IVA può essere negata quando il contribuente sappia o avrebbe dovuto sapere dell'evasione ovvero indichi consapevolmente un fornitore fittizio, ma ha rilevato che la CTR aveva compiuto un accertamento di merito unitario e non illogico, valorizzando elementi quali estraneità alle indagini penali, utilizzo di broker e trasporti tramite terzi, pagamenti tracciabili, passaggi del materiale in acciaieria e successivo impiego nel cantiere finale. Tale valutazione, insindacabile in cassazione, escludeva che l'Ufficio avesse dimostrato i presupposti della pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 53 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale sull'appello nel giudizio tributario, ma la Corte esclude che la CTR ne abbia violato la portata per avere attribuito alla sentenza di primo grado un effetto decisorio inesistente.
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'asserita formazione del giudicato, ma la Corte ne esclude la violazione poiché la sentenza di primo grado non conteneva una statuizione di nullità dell'atto per contraddittorio endoprocedimentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale dedotto nel primo motivo; la Corte lo considera non fondato perché il motivo presuppone erroneamente una decisione non contenuta nella sentenza impugnata.
art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di detraibilità dell'IVA; la Corte ribadisce che la detrazione va negata quando manchi la corrispondenza sostanziale dell'operazione o il cessionario sia consapevole della frode o del fornitore fittizio.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di base normativa della detrazione IVA e della prova nei rapporti soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la consapevolezza del contribuente; il contribuente può opporre prova contraria della propria diligenza.
art. 2727 c.c.
richiamato quale norma sulla nozione di presunzione semplice, da valutare in combinazione con l'art. 2729 c.c.
art. 2729 c.c.
la Corte ribadisce che il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico; è sindacabile in cassazione solo il cattivo governo dei criteri giuridici della prova presuntiva.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
citato incidentalmente nel richiamo a giurisprudenza recente sulle sanzioni in materia di reverse charge; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
direttiva 2006/112/CE
richiamata come base del sistema IVA unionale: la Corte, in linea con la CGUE, afferma che il diritto alla detrazione può essere negato se il soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio o fosse consapevole, o dovesse esserlo, dell'evasione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il controllo di legittimità sulla prova presuntiva è ammesso quando il giudice di merito abbia violato i criteri legali di valutazione degli indizi o abbia effettuato un apprezzamento atomistico e non globale del materiale istruttorio; resta invece insindacabile la ricostruzione fattuale fondata su una valutazione unitaria e coerente degli elementi indiziari.
- In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, oppure che abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- Nel regime di reverse charge, la detrazione dell'IVA non spetta se mancano i dati necessari a verificare la qualità di soggetto passivo del vero fornitore oppure se risulta che il cessionario ha consapevolmente indicato in fattura un fornitore fittizio o ha partecipato, o avrebbe dovuto partecipare consapevolmente, a un'evasione IVA.
- La mera irregolarità o scorrettezza della condotta procedimentale dell'Ufficio non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, ove dagli atti emerga che il contribuente abbia potuto interloquire e che l'atto sia comunque sorretto da ulteriori elementi istruttori rispetto a quelli contenuti nel processo verbale di constatazione.
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