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Ordinanza

Ordinanza n. 14103/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202600555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento dei titoli e della formazione professionale conseguiti in Bulgaria per le classi di concorso A-11 e A-13, adottato in riedizione del potere dopo una precedente sentenza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 12 novembre 2025, nonché il parere tecnico presupposto, deducendo l’illegittimità del nuovo diniego dell’istanza di riconoscimento dei propri titoli e della formazione professionale conseguiti in Bulgaria. Ha inoltre chiesto, in alternativa, la dichiarazione di nullità ai sensi dell’art. 114 c.p.a., sostenendo che l’amministrazione, nel provvedere nuovamente in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9860/2022, avrebbe immotivatamente rigettato l’istanza, negato il riconoscimento dovuto ed eluso o violato il giudicato. L’istanza decisa con l’ordinanza riguardava l’esatta esecuzione delle misure cautelari ai sensi dell’art. 59 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza della ricorrente del 15 giugno 2026. Ha ritenuto che la nuova istanza per l’esatta esecuzione delle misure cautelari prospettasse questioni nuove e complesse, in parte anticipatrici del merito della controversia, sicché non poteva essere accolta nella fase cautelare. Il rigetto non incide su quanto già disposto con le ordinanze cautelari nn. 9436 e 849 del 2026. Il Collegio ha precisato che il merito della controversia era già fissato per il 18 dicembre 2026. Le spese della fase sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    esatta esecuzione delle misure cautelari

    L’istanza cautelare per l’esatta esecuzione delle misure già adottate non può essere utilizzata per introdurre questioni nuove e complesse che anticipino, in tutto o in parte, la decisione sul merito.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda di nullità per asserita elusione o violazione del giudicato, ma l’ordinanza non decide nel merito tale domanda.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare avente a oggetto l’esatta esecuzione di misure cautelari già disposte, devono essere respinte le istanze che introducano questioni nuove e complesse e che, per il loro contenuto, anticipino la decisione sul merito della controversia.
  • Il rigetto di un’istanza cautelare per esatta esecuzione non travolge né modifica le misure cautelari precedentemente adottate, quando il giudice dichiari espressamente che esse restano ferme.
  • La fissazione dell’udienza di merito costituisce elemento rilevante nel valutare l’opportunità di non anticipare in sede cautelare questioni coincidenti o strettamente connesse con il merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimento

Testo integrale

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