Cassazione Penale, Sentenza n. 17250/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado (14/05/2024) che aveva dichiarato non punibili gli imputati ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Deduce due motivi: (i) violazione di parametri costituzionali (art. 3 e art. 111, comma 2 Cost.) e contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare sent. n. 26/2007) per effetto dell'applicazione dell'art. 593, comma 2, secondo periodo, c.p.p., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (che dispone "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"). Il Procuratore Generale sostiene che la norma novellata preclude indebitamente il potere di impugnazione del pubblico ministero anche per reati non meramente bagatellari. (ii) Erronea applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. per omessa riqualificazione del gravame in ricorso immediato per cassazione, alla luce delle regole delle Sezioni Unite (pronuncia "Bonaventura").
La decisione
La Corte di legittimità annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ritenendo che la questione di compatibilità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dalla legge n. 114/2024, non sia rilevante nel caso concreto perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 14 maggio 2024, ossia prima dell'entrata in vigore della legge (25 agosto 2024). Ha quindi rilevato l'errore della Corte territoriale nell'applicare la disposizione novellata e applicato il principio "tempus regit actum": il regime impugnatorio applicabile è quello vigenti alla data della pronuncia della sentenza. Il secondo motivo è assorbito. Gli atti sono rimessi alla Corte d'Appello di Genova per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 593, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2
La norma, introdotta dalla legge n.114/2024, preclude l'appello del P.M. per i proscioglimenti relativi ai reati a "citazione diretta"; la Corte di cassazione ha però ritenuto che non sia applicabile retroattivamente alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum)
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p)
Ha modificato l'art. 593 c.p.p. limitando il potere di appello del pubblico ministero per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p.; la modifica solleva profili di compatibilità costituzionale quando la preclusione è generalizzata
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Elenca i reati per i quali il pubblico ministero può procedere a citazione diretta in giudizio; la categoria è ampia e eterogenea, comprendendo reati non necessariamente di lieve entità
art. 131-bis cod. pen.
Norma sostanziale cui la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento per dichiarare la non punibilità degli imputati
Corte Costituzionale, sentenza n. 26/2007
Ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione che escludeva integralmente il potere di appello del P.M. contro proscioglimenti, sottolineando che la limitazione del potere di impugnazione deve avere adeguata giustificazione e non può svuotare di contenuto il diritto di impugnare
Corte Costituzionale, sentenza n. 298/2008
Ha ritenuto costituzionalmente compatibile una limitazione al potere di appello del P.M. nel contesto circoscritto del giudice di pace, per reati di particolare minore gravità e nell'ambito di un rito semplificato; tale motivazione non si estende automaticamente alle modifiche che incidono su categorie di reati più ampie
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'ipotesi eccezionale in cui il pubblico ministero può impugnare la sentenza per la nuova prova decisiva; citata quale riferimento alle eccezioni previste al divieto di appello
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel secondo motivo: riguarda la riqualificazione del gravame in ricorso per cassazione; la doglianza era l'omessa riqualificazione secondo i criteri delle Sezioni Unite
Sezioni Unite (pronuncia "Bonaventura")
Indirizzi delle Sezioni Unite sulla possibilità e modalità di riqualificazione degli atti di impugnazione (e relativi requisiti/formalità) in ricorso per cassazione; richiamata come parametro per valutare la correttezza della qualificazione del gravame
Principio "tempus regit actum" e Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025 (Rv. 287528)
Principio applicato dalla Corte: in assenza di disciplina transitoria, il regime impugnatorio da applicare è quello vigente alla data di pronuncia della sentenza, perché in quel momento nasce il diritto all'impugnazione; la sentenza citata conferma questo criterio
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore di una norma che modifica il regime delle impugnazioni, si applica il regime vigente al momento della pronuncia (principio tempus regit actum).
- Una norma che interdica in modo generalizzato l'appello del pubblico ministero per una vasta e eterogenea categoria di reati può sollevare profili di incostituzionalità per compressione eccessiva del potere di impugnazione dell'accusa, alla luce della giurisprudenza costituzionale (ex sent. n. 26/2007).
- La mera disponibilità del rimedio straordinario (ricorso per cassazione) non è equivalente all'appello in termini di pieno riesame di merito; pertanto, la limitazione dell'appello del P.M. richiede giustificazioni proporzionate.
- Nelle impugnazioni, verificare sempre la data di pronuncia della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore delle norme modificative delle impugnazioni; l'assenza di disposizioni transitorie comporta l'applicazione del regime anteriore.
- In caso di contestazione sulla qualificazione formale del gravame (es. omessa riqualificazione in ricorso per cassazione), considerare le regole dettate dalle Sezioni Unite (es. "Bonaventura") e l'art. 568 c.p.p.; talvolta la questione può essere assorbita se la Corte decide su un profilo preliminare più pregnante.
- Quando si intende impugnare o difendersi in situazioni con novità legislative sulle impugnazioni, è opportuno valutare sia profili di ammissibilità temporale sia eventuali questioni costituzionali sulla parità delle armi e sulla ragionevolezza della limitazione del potere di appello del pubblico ministero.
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