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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 4537 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società Xxxxx Srl impugnava l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale per ICI anno 2003, eccependo la prescrizione della pretesa fiscale. L'ADER contestava, sostenendo che la prescrizione sarebbe decennale e che il termine era stato interrotto/fermato da un preavviso di fermo notificato il 20.06.2014 tra la notifica della cartella (27.04.2009) e quella dell'intimazione (23.01.2019).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'ADER, confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto la prescrizione quinquennale dell'ICI e aveva accolto il ricorso della società. La CTR ha rilevato che l'ADER non ha provato documentalmente la notifica del preavviso di fermo (depositando solo una copia senza prova della notifica) e che la tesi della prescrizione decennale è infondata alla luce della giurisprudenza (Sez. Unite n. 23397/2016 e pronunce successive) secondo cui per tributi locali come l'ICI, se la cartella di pagamento non è stata impugnata, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e la mancata impugnazione non converte automaticamente il termine nella prescrizione ordinaria decennale. Inoltre, la procedura di "discarico per inesigibilità" (artt. 19-20 d.lgs. n.112/1999) è di natura amministrativa e riguarda il rapporto ente/concessionario, non potendo estendere la prescrizione nei confronti del contribuente. Pertanto l'appello è stato rigettato. Nulla sulle spese in appello (resistente non costituita).

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, cod. civ.

    Individua la prescrizione quinquennale applicabile alle obbligazioni derivanti da sentenze o atti di riscossione non impugnati per specifici crediti; la Corte ha ritenuto che per tributi locali (ICI, TARI, ecc.) la prescrizione per la riscossione è quinquennale quando la cartella non è stata impugnata.

  • art. 2953 cod. civ.

    Prevede la prescrizione ordinaria decennale; la Corte ha affermato che tale termine non si applica per conversione automatica al credito tributario solo per la mancata impugnazione della cartella, salvo il titolo giudiziale divenuto definitivo.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 19

    Regola la procedura di discarico per inesigibilità a tutela del concessionario; la sentenza rileva che si tratta di una procedura amministrativa inerente il rapporto tra ente impositore e concessionario e non può essere usata per estendere la prescrizione nei confronti del contribuente.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 20, comma 6

    Prevede la possibilità per l'ente creditore, entro il termine di prescrizione decennale, di riaffidare somme in riscossione dopo il discarico; la Corte ha chiarito che il richiamo al termine decennale è rilevante nel contesto amministrativo tra ente e concessionario e non costituisce norma che trasformi la prescrizione del singolo credito tributario nei confronti del contribuente.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 17

    Richiamato dall'ADER come fonte di effetto novativo della cartella; la Corte ha comunque escluso che disposizioni sul rapporto ente/concessionario possano determinare la conversione del termine di prescrizione a carico del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50

    Prevede l'avviso di intimazione nell'ambito delle riscossioni coattive; la norma è richiamata per la procedura da seguire prima dell'azione dell'agente della riscossione, ma non incide sulla determinazione del termine prescrizionale salvo prova di corretta notifica.

  • Cass. SS.UU. n. 23397/2016

    Principio chiave: la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce l'irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale; la conversione è ammessa solo se interviene un titolo giudiziale definitivo.

  • Cass. n. 27317/2019 (e Cass. n. 20956/2019; Cass. n. 24106/2019)

    Confermano l'orientamento delle Sezioni Unite: per tributi locali (ICI, TARI, ecc.) la prescrizione per la riscossione è quinquennale quando la cartella non è stata impugnata; ribadiscono che le disposizioni sul discarico non sono utilizzabili per estendere la prescrizione nei confronti del contribuente.

Massime di principio

  • Per tributi locali come ICI, TARI, ICIAP la prescrizione per l'azione di riscossione è, di regola, quinquennale (art. 2948 n.4 c.c.) se la cartella non è stata impugnata; la mancata impugnazione non trasforma automaticamente il termine in decennale.
  • Le procedure di "discarico per inesigibilità" (artt. 19-20 d.lgs. n.112/1999) e i successivi riaffidamenti riguardano il rapporto amministrativo tra ente impositore e concessionario e non estendono la prescrizione dell'obbligazione tributaria nei confronti del contribuente.
  • Per interrompere o sospendere la prescrizione è necessaria prova documentale della notificazione di atti idonei (es. preavviso di fermo, intimazione); la mera produzione di una copia senza prova della notificazione non è sufficiente.
  • La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale è ammessa solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo; l'esito o il decorso del termine per opporre la cartella non ha questo effetto.
  • In contenziosi simili il contribuente può efficacemente eccepire la prescrizione quando la riscossione interviene oltre il termine previsto e l'amministrazione non prova atti idonei e validamente notificati a interrompere il decorso prescrizionale.

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