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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 734 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la notifica di una cartella esattoriale per rate non versate dell'imposta sostitutiva di rivalutazione relativa all'anno 2008. La società aveva pagato la prima rata nel 2009, mentre le successive erano dovute nel 2010 e 2011. L'Agenzia ha notificato una cartella il 13/11/2015, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 25 DPR n. 602/73 (31/12/2014). L'Agenzia ha sostenuto che il termine fosse stato interrotto da una precedente notifica del 27/06/2014 all'indirizzo del commissario liquidatore nominato nella procedura di concordato; la società ha contestato che tale notifica fosse illegittima in quanto fatta a soggetto giuridicamente estraneo alla società per gli atti impositivi.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto illegittima la cartella notificata il 13/11/2015 per intervenuta decadenza ex art. 25 DPR n. 602/73 (la notifica avrebbe dovuto avvenire entro il 31/12/2014). Ha altresì ritenuto che la notifica del 27/06/2014 al commissario liquidatore non abbia interrotto i termini perché, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata, in caso di concordato con cessione dei beni il debitore conserva la legittimazione processuale e rimane destinatario degli atti impositivi; il commissario ha legittimazione solo per questioni liquidatorie/distributive. L'appello è stato pertanto respinto; spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • DPR n. 602/1973, art. 25

    termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale (nota nel testo: 31/12/2014)

    Il termine per notificare la cartella relativa a riscossione di rate non versate è perentorio; la notifica successiva alla scadenza determina la decadenza del potere di riscossione.

  • Codice di procedura civile, artt. 156 (comma 3) e 160

    art. 156, comma 3 e art. 160 c.p.c. richiamati dall'Agenzia

    L'Agenzia ha invocato la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi di tali norme (effetto sostanziale della notificazione comunque raggiunta). La Commissione ha ritenuto che tale sanatoria non possa operare quando l'impugnazione è stata proposta dopo che la decadenza si era già consumata.

  • DL n. 119/2018, art. 6

    disposizioni sulla definizione agevolata (c.d. 'rottamazione')

    La cartella era stata oggetto di istanza di definizione agevolata; tuttavia la definizione era oggetto di contenzioso e non ha inciso sul giudizio relativo alla decadenza del potere di riscossione.

  • Corte di Cassazione (giurisprudenza: Cass. nn. 18775/2014, 17606/2015, 33422/2019)

    sentenze richiamate nel testo

    Principio interpretato: nel concordato con cessione dei beni il debitore mantiene la capacità processuale e rimane destinatario degli atti tributari; il commissario liquidatore è legittimato solo per controversie liquidatorie/distributive e non per atti impositivi nei confronti del debitore.

Massime di principio

  • In caso di concordato preventivo con cessione dei beni, ai fini tributari la notifica degli atti impositivi deve essere effettuata al debitore; notifiche a soggetti diversi (es. commissario liquidatore) non interrompono i termini di decadenza per la riscossione.
  • Il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR n. 602/73 per la notifica della cartella esattoriale è perentorio: la notifica oltre il termine comporta la decadenza del potere di riscossione e può essere impugnata con successo se l'interruzione non è legittima.
  • L'eccezione della 'sanatoria' per aver raggiunto lo scopo dell'atto (artt. 160 e 156 c.p.c.) non produce effetto automatico se l'impugnazione è iniziata dopo che la decadenza si è già verificata; va valutata caso per caso e necessita che sia dimostrato che l'atto effettivamente abbia raggiunto il suo scopo prima della decadenza.
  • Se il credito è stato ammesso e soddisfatto nella procedura concorsuale (concordato) la successiva emissione o notifica di cartelle per lo stesso credito può risultare priva di effetti pratici e va valutata in relazione al rispetto della par condicio creditorum.
  • La pendenza o l'uso di strumenti di definizione agevolata (es. rottamazione) non esime dall'analisi formale dei termini di decadenza; la possibilità di definizione non sanifica automaticamente notifiche tardive o irregolari.

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