Sentenza del 31/05/2021 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Asti
Procedura concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento - Iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex art. 15 bis DPR 602/1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario operata dall'Ufficio. Ha condiviso la valutazione del fondato pericolo di esito infruttuoso della riscossione legata alla procedura concorsuale di liquidazione e ha dichiarato inefficaci, rispetto ai crediti anteriori, i pagamenti rateali effettuati dal ricorrente nell'ambito della procedura; dunque l'iscrizione è stata confermata
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio, avendo ricevuto comunicazione dell'apertura della procedura di liquidazione, ha iscritto a ruolo il credito a titolo straordinario invocando il fondato pericolo di esito infruttuoso della riscossione. Il contribuente ha contestato la validità di tale iscrizione e ha sostenuto l'efficacia dei pagamenti rateali da lui effettuati. L'Amministrazione ha dedotto che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. 3/2012, i pagamenti e gli atti dispositivi posti in violazione dell'accordo sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori al momento della pubblicità prevista dagli artt. 2 e 12‑bis comma 3, e quindi le somme versate dal ricorrente nella procedura concorsuale non impedivano l'iscrizione straordinaria
Norme richiamate
art. 15‑bis DPR 602/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario quando sussiste il fondato pericolo di esito infruttuoso della riscossione; nella fattispecie la norma è stata interpretata come strumento legittimo di tutela del credito pubblico in presenza di una procedura concorsuale del debitore
art. 13 comma 4 L. 3/2012
Stabilisce che i pagamenti e gli atti dispositivi posti in violazione dell'accordo di composizione sono inefficaci nei confronti dei crediti anteriori dal momento della pubblicità di cui agli artt. 2 e 12‑bis comma 3; il giudice ha ritenuto che i versamenti del ricorrente effettuati nella procedura concorsuale siano inefficaci rispetto ai crediti anteriori, giustificando così l'iscrizione straordinaria
art. 2 e art. 12‑bis comma 3 (normativa sulla pubblicità della procedura)
La pubblicità della procedura costituisce il momento rilevante per l'operatività dell'inefficacia degli atti e dei pagamenti in violazione dell'accordo; la sentenza sottolinea l'importanza del momento pubblicitario ai fini della tutela dei creditori anteriori
Massime di principio
- In presenza di una procedura concorsuale di tipo liquidatorio del debitore, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 15‑bis DPR 602/1973 se esiste un fondato pericolo che la riscossione ordinaria risulti infruttuosa
- I pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione dell'accordo di composizione della crisi sono inefficaci nei confronti dei crediti anteriori a decorrere dal momento della pubblicità prevista dalla legge; pertanto versamenti effettuati dal debitore nell'ambito della procedura concorsuale possono non sottrarre il credito pubblico alla enforcement straordinaria
- La verifica del momento di pubblicità (art. 2 e art. 12‑bis comma 3) è cruciale: l'efficacia o inefficacia degli atti dipende dal timing rispetto alla pubblicità della procedura
- Per il debitore: se si entra in una procedura concorsuale, è necessario valutare tempestivamente gli effetti dei versamenti effettuati e l'opportunità di concordare soluzioni omologate per evitare l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori
- Per l'Amministrazione: è consigliabile documentare il fondato pericolo di perdita della garanzia di riscossione (stato patrimoniale, caratteristiche della procedura) per legittimare l'iscrizione a ruolo straordinaria
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