Sentenza del 31/05/2021 n. 480 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo tributario - Ricorso - Notifica in formato analogico - Deposito in formato digitale - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha notificato il ricorso mediante posta in formato cartaceo; il medesimo documento, sottoscritto con firma autografa dal difensore, è stato successivamente depositato in formato digitale. Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 l'utilizzo delle modalità telematiche per notifica e deposito è obbligatorio (art. 16, comma 5, D.L. n.119/2018). Inoltre la procedura adottata non rispetta i requisiti tecnici previsti dall'art. 10 del decreto 4/08/2015 (Specifiche tecniche al decreto n.163 del 23/12/2013) circa la formazione dei file firmati digitalmente necessari per il deposito/notifica telematica; la semplice scansione di un documento con firma autografa e il suo deposito digitale non equivalgono ad un file firmato digitalmente secondo le specifiche.
La decisione
Il giudice ha ritenuto sussistente l'illegittimità della notifica/deposito effettuati in modalità analogica/scannerizzata e successivamente depositati telematicamente senza il rispetto delle specifiche per la firma digitale. Conseguentemente, l'atto è stato considerato non conforme alle prescrizioni obbligatorie e il ricorso non è stato accolto per vizio formale collegato alla mancata osservanza dell'obbligo telematico (ovvero è stato dichiarato inammissibile o non ricevibile per difetto di validità della notifica/deposito).
Norme richiamate
art. 16, comma 5, D.L. n. 119/2018
l'utilizzo delle modalità telematiche per la notifica ed il deposito degli atti processuali è obbligatorio per giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019
Stabilisce l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche per notifiche e depositi dei ricorsi notificati dal 1/7/2019; l'inosservanza di tale obbligo rileva come vizio formale rilevante ai fini della ricezione del ricorso.
art. 10, decreto 4/08/2015 (Specifiche tecniche al decreto n.163 del 23/12/2013)
requisiti di formazione dei file firmati digitalmente per il successivo deposito/notifica telematica
Definisce le caratteristiche tecniche (formati e modalità di firma digitale) che i documenti devono avere per poter essere validamente notificati o depositati per via telematica; una scansione di documento firmato autograficamente non soddisfa tali requisiti.
Massime di principio
- Per i ricorsi notificati a decorrere dal 1/7/2019 l'utilizzo del canale telematico è obbligatorio: notifiche analogiche rischiano di rendere il ricorso inammissibile.
- La mera scansione di un documento firmato autograficamente e il suo caricamento in una piattaforma telematica non sostituiscono la firma digitale; è necessario produrre file firmati digitalmente secondo le specifiche tecniche (art. 10, decreto 4/08/2015).
- Prima di procedere alla notifica/deposito, verificare la conformità tecnica della firma digitale (formati e metadati richiesti: p.es. PAdES/CAdES/XAdES o quanto previsto dalle specifiche) per evitare vizi formali.
- In caso di notifica analogica effettuata per errore quando l'obbligo telematico è già scattato, valutare tempestivamente la ripetizione della notifica in forma telematica nei termini procedurali o proporre istanza volta a sanare il vizio, consapevoli che la sanatoria potrebbe non essere sempre possibile.
- Conservare e produrre prova certa della trasmissione telematica e della validità della firma digitale (es. ricevute telematiche, segnature temporali, certificati di firma) per contrastare eventuali eccezioni sulla validità della notifica.
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