Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 3088 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Società Sportive Dilettantistiche - Amministratore pro tempore - Responsabilità solidale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la deducibilità di costi non adeguatamente documentati o non inerenti, riferiti a rimborsi spese corrisposti ad atleti e tesserati e a spese di sponsorizzazione ritenute non effettive. Erano inoltre contestate l'omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute fiscali sui compensi corrisposti. La società e gli amministratori succedutisi nel periodo d'imposta contestavano sia la fondatezza degli addebiti sia la responsabilità solidale personale degli amministratori, sostenendo che la mera titolarità della carica non fosse sufficiente e lamentando violazioni delle garanzie procedimentali e dell'obbligo di allegazione del processo verbale di constatazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso originario contro gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto non provati né adeguatamente documentati i rimborsi spese e le prestazioni di sponsorizzazione, distinguendo tra rimborsi analitici documentati, non imponibili entro i limiti di legge, e rimborsi forfettari, qualificabili come compensi soggetti a ritenuta. Ha inoltre affermato che gli amministratori succedutisi nell'anno rispondono solidalmente degli obblighi fiscali connessi alla gestione, poiché gli atti e gli adempimenti fiscali dell'ente devono necessariamente essere compiuti da chi riveste la carica. L'appello di D.M.A.P. è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, mentre gli appelli incidentali di D.M.G.C. e D.M.I.T.I. sono stati respinti. La società, D.M.G.C. e D.M.I.T.I. sono stati condannati in solido al pagamento di 6.000 euro di spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi II e VII, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La mancata partecipazione degli amministratori pro tempore alle operazioni di verifica o la mancata ricezione del processo verbale di constatazione non determina automaticamente una lesione del diritto di difesa, quando l'avviso di accertamento è completo, autonomamente motivato e riproduce gli elementi essenziali della contestazione.

  • Art. 7, comma I, Legge n. 212/2000

    L'eventuale mancata allegazione del processo verbale di constatazione non invalida l'accertamento se l'avviso contiene una motivazione esaustiva e consente al contribuente di comprendere e contestare adeguatamente gli addebiti.

  • Art. 69, comma II, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione è stata invocata dai contribuenti con riferimento alla soglia di esenzione dei compensi sportivi, ma non è stata ritenuta applicabile in assenza di prova che le somme contestate fossero effettivamente rimborsi o compensi rientranti nel regime agevolato.

  • Cassazione, sentenza n. 12473 del 17 giugno 2015

    La sentenza è richiamata per sostenere che gli amministratori possono rispondere personalmente e solidalmente degli obblighi fiscali dell'ente derivanti direttamente dalla legge e dagli atti di gestione connessi alla carica, senza che sia necessario dimostrare una distinta ingerenza materiale quando la gestione e gli adempimenti competevano necessariamente agli amministratori.

Massime di principio

  • Gli amministratori di una società, anche sportiva dilettantistica, non possono normalmente escludere la propria responsabilità fiscale invocando la sola natura formale della carica, quando gli obblighi contestati derivano direttamente dalla gestione e dagli adempimenti che dovevano essere curati dall'organo amministrativo.
  • I rimborsi spese sono fiscalmente non imponibili solo se analitici, inerenti, autorizzati e adeguatamente documentati con note spese, ricevute e indicazione della trasferta o dell'acquisto. I rimborsi forfettari o privi di giustificativi possono essere riqualificati come compensi soggetti a ritenuta.
  • La deducibilità delle spese di sponsorizzazione richiede la prova dell'effettività della prestazione, della sua inerenza all'attività e, se contestata, della congruità del costo; il solo contratto o il pagamento non sono sempre sufficienti.
  • In caso di amministratori succedutisi nel tempo, la responsabilità può riguardare gli adempimenti e le irregolarità riferibili al rispettivo periodo di carica, inclusa la mancata correzione di irregolarità contabili o fiscali già presenti.
  • Le contestazioni procedurali relative al processo verbale di constatazione devono dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non sono sufficienti, da sole, la mancata consegna del verbale a ogni amministratore o la sua mancata allegazione, se l'avviso è completo e autosufficiente.
  • Chi sostiene la natura di rimborso o l'effettività di una sponsorizzazione deve fornire documentazione specifica e coerente: in mancanza, l'onere probatorio può condurre alla conferma dell'accertamento e delle ritenute non versate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.